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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912024000635427300 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 29120240006354273000 con la quale Agenzia Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento di euro 1.507,88 per mancato pagamento IMU anni 2014 e 2015 del Comune di Canicattì (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento.
Il Comune di Canicattì e l'Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituiti.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- Deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito alla mancata prova della notifica dell'Avviso di accertamento prodromico.
Il Comune, ritualmente intimato (cfr. pec di notifica del ricorso in atti) non si è costituito: non ha fornito la prova di avere notificato l'Avviso di accertamento.
La Corte di cassazione con Ordinanza n. 12932 del 2022 ha ritenuto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
2.- Per il principio della “ragione più liquida” la controversia può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (Cassazione, Sezìoni Unite n. 26242 - 3/2014).
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate. Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 268/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912024000635427300 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 29120240006354273000 con la quale Agenzia Entrate Riscossione ha richiesto il pagamento di euro 1.507,88 per mancato pagamento IMU anni 2014 e 2015 del Comune di Canicattì (cfr. provvedimento in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della pretesa - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per l'annullamento.
Il Comune di Canicattì e l'Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituiti.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- Deve ritenersi “assorbente” il motivo riferito alla mancata prova della notifica dell'Avviso di accertamento prodromico.
Il Comune, ritualmente intimato (cfr. pec di notifica del ricorso in atti) non si è costituito: non ha fornito la prova di avere notificato l'Avviso di accertamento.
La Corte di cassazione con Ordinanza n. 12932 del 2022 ha ritenuto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
2.- Per il principio della “ragione più liquida” la controversia può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (Cassazione, Sezìoni Unite n. 26242 - 3/2014).
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate. Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 26 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
IO NA