Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Decreto presidenziale 28 aprile 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AL D'TA
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor RI KR, rappresentato e difeso dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione autonoma AL d'TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale 21;
nei confronti
dei signori ST MA, CE UL e MO NA IS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’avviso, pubblicato il 3 marzo 2025, contenente l’elenco candidati ammessi a sostenere la prova orale classe di concorso A46 – scienze giuridico-economiche (secondaria di II grado) del concorso ordinario per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, della Regione autonoma AL d’TA (decreto del Presidente della Regione n. 25/2025), nella parte in cui non è stato ammesso alla prova orale il candidato ricorrente;
- dell’art. 6, comma 2, del decreto n. 25/DEC TA del 22 gennaio 2025 avente ad oggetto il bando di concorso, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente;
- ove quanto possa occorre, qualora ritenuto necessario, dell’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n. 3059 del 10 dicembre 2024, avente ad oggetto il bando di concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte ritenuta lesiva;
- di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente 13 agosto 2025:
per l’annullamento
- del decreto prot. n. 9843/SS del 6 giugno 2025 relativo all'approvazione della graduatoria definitiva per la classe di concorso A46 scienze giuridico-economiche (secondaria di II grado), nonché della relativa graduatoria pubblicata il giorno 4 giugno 2025, nei limiti d’interesse del ricorrente;
- dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. DA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso notificato il 20 marzo 2025 e depositato il successivo giorno 29 è stato impugnato l’avviso in epigrafe contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale della classe di concorso a-46 – scienze giuridico-economiche (secondaria di II grado) del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, della Regione autonoma AL d’TA (decreto del Presidente della Regione n. 25/2025), nella parte in cui non è stato ammesso alla prova orale.
Il ricorrente, pur avendo ottenuto un punteggio di 80 alla prova scritta, veniva infatti comunque escluso dalla successiva prova orale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del bando che prevede l’ammissione alla prova orale soltanto di un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso.
2. L'interessato ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
2.1. Con il primo motivo ha impugnato la previsione di bando recante lo sbarramento previsto dall’art. 6, comma 2, ritenendolo illegittimo sotto diversi profili.
In particolare, la limitazione numerica sarebbe irragionevole e sproporzionata (art. 3 Cost.), poiché congrua solo in procedure con un elevato numero di partecipanti, mentre nel caso di specie, a fronte di soli 11 candidati partecipanti, non sussisterebbero esigenze organizzative tali da giustificare lo sbarramento.
La previsione violerebbe inoltre il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto l’esclusione della maggioranza dei candidati sulla base della sola prova scritta — non volta ad accertare competenze specifiche della materia di insegnamento — impedirebbe una valutazione complessiva del candidato.
Sarebbe infine leso il principio di parità di accesso (art. 51 Cost.), poiché la normativa di settore impone che tutte le prove e i titoli concorrano alla formazione del punteggio finale, valutazione che risulta preclusa da una così drastica selezione preliminare in presenza di un numero esiguo di candidati.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14- bis , comma 1, del decreto-legge n. 71/2024, come convertito, nella parte in cui limita l’ammissione alla prova orale a un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, riproponendo sostanzialmente le medesime censure già formulate avverso il bando per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
3. La Regione e il Ministero si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
4. Con l'atto di motivi aggiunti notificato il 31 luglio 2025 e depositato il successivo giorno 13 agosto il ricorrente ha esteso l’impugnativa al sopravvenuto provvedimento in epigrafe di approvazione della graduatoria finale.
Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sul rilievo dell’illegittimità derivata dalla sua ingiusta esclusione dalla prova orale.
5. All’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
7. L’art. 6, comma 2, del bando di concorso prevede che “alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto”.
La previsione del bando è meramente riproduttiva dell’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021, come convertito (e modificato dall’art. 14- bis , comma 1, del decreto-legge n. 71/2024, come convertito), che dispone, per quanto qui d’interesse, che “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”.
Conviene allora partire dall’esame della questione di legittimità prospettata dal ricorrente proprio su quest’ultima previsione che appunto espressamente facoltizza l’amministrazione scolastica regionale all’inserimento nel bando di concorso del contestato sbarramento.
8. Il Collegio ritiene che non sussistano i necessari requisiti di non manifesta infondatezza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità.
9. Il ricorrente ha anzitutto dedotto il contrasto dell’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021 con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della sproporzione. In particolare, ha sostenuto che la previsione di una soglia di sbarramento non sarebbe giustificata da effettive esigenze organizzative nel caso concreto, considerato che, per la classe di concorso A46 nella regione AL d’TA, si sono presentati soltanto 11 candidati.
9.1. La questione è manifestamente infondata.
9.2. Come già rilevato da questo T.A.R. con l’ordinanza cautelare n. 8/2025, la previsione dello sbarramento rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra i principi che regolano la materia dei concorsi scolastici, in quanto idonea a bilanciare esigenze tra loro contrapposte.
Da un lato, vi è l’interesse – particolarmente valorizzato dal ricorrente – a sottoporre tutti i candidati a una valutazione completa e approfondita, estesa all’intero ambito delle materie di insegnamento, così da accertare nel modo più ampio possibile le competenze e le attitudini di ciascuno e selezionare i più meritevoli.
Dall’altro lato, vi è l’esigenza, particolarmente valorizzata dal legislatore col decreto-legge n. 73/2021, di garantire efficienza e speditezza alla procedura concorsuale, assicurando tempi certi di espletamento e riducendo l’intervallo temporale tra l’indizione del concorso e l’assunzione dei vincitori, in un settore particolarmente delicato quale quello scolastico in cui deve essere garantita la continuità didattica.
A tal fine, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre meccanismi procedurali idonei, in primo luogo, a operare una selezione progressiva dei candidati attraverso prove successive con soglie minime di punteggio; in secondo luogo, a restringere, sulla base di criteri oggettivi e automatici, la platea dei concorrenti da sottoporre a valutazioni più approfondite, così da contenere tempi e risorse impiegate.
9.3. In questo quadro il punto di equilibrio individuato dal legislatore, ampiamente giustificato dalla stessa ratio acceleratoria sottesa alla previsione contestata, risulta altresì proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Infatti, la disposizione normativa in esame, di carattere derogatorio e acceleratorio rispetto alle procedure ordinarie, è stata introdotta proprio per rispondere alla specifica e pressante esigenza – espressamente richiamata nell’ incipit dell’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021 – di “assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente […] siano banditi con frequenza annuale”. In tale prospettiva, il meccanismo dello sbarramento si presenta coerente e proporzionato rispetto alla finalità di garantire regolarità e celerità nelle procedure di reclutamento scolastico.
9.4. Inoltre, come osservato dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1919/2025, la dedotta irragionevolezza non può essere desunta dalla peculiarità del caso concreto né può essere valutata ex post . Il numero dei partecipanti a un concorso, infatti, non è conoscibile con certezza prima della sua indizione, né è prevedibile quanti candidati supereranno la soglia di 70 punti nella prova scritta. Pertanto, il rilievo secondo cui, nel caso specifico, non sussisterebbero esigenze organizzative si risolverebbe, in ogni caso, in una circostanza di fatto contingente, inidonea a incidere sulla ragionevolezza e proporzionalità della norma, che devono essere valutate in astratto ed ex ante .
9.5. Infine, la prospettazione del ricorrente – ribadita in udienza – di sollecitare la “correzione” della disposizione mediante un intervento manipolativo che preveda l’applicazione dello sbarramento solo al superamento di un determinato numero di candidati, implica l’introduzione di un parametro numerico non previsto dal legislatore né rintracciabile in altre soluzioni adeguate ritraibili dall’ordinamento (che l'interessato, infatti, non ha individuato).
Così come prospettata la questione di legittimità costituzionale, comportando l’individuazione di un numero preciso di candidati al di sotto del quale non far scattare lo sbarramento, sollecita necessariamente una pronuncia della Consulta di tipo additivo al di fuori delle cosiddette “rime obbligate”. È infatti noto che tale eccezionale tipologia di sentenze manipolative di accoglimento ricorre quando la produzione di una norma da parte della Consulta sarebbe appunto “a rime obbligate”, nel senso che l’interpolazione o il “verso” del completamento della norma sono lessicalmente necessitati, e non già il frutto di una scelta discrezionale di pertinenza del legislatore.
10. Né l’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021 viola il principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
Nella giurisprudenza amministrativa s’è affermato, con riferimento ai bandi che prevedano soglie di sbarramento, che l’individuazione di una soglia rapportata al numero dei posti disponibili supera il vaglio di legittimità perché rientrante nella sfera di discrezionalità rimessa all’amministrazione (Cons. di Stato, n. 10436/2022).
A tale ultimo riguardo, invero, come affermato dalla giurisprudenza, “[…] la scelta di un secondo criterio di sbarramento […] non è irragionevole, ma può ritenersi improntato a criteri di economicità ed efficienza”, criteri questi che, come condivisibilmente rilevato dalla sentenza gravata, hanno ispirato la scelta nella fattispecie operata dall’Amministrazione, cui deve riconoscersi a tal fine la necessaria discrezionalità tecnica in assenza di disposizioni normative di segno contrario” (Cons. di Stato, n. 6535/2022). Inoltre, “il limite numerico fissato dal bando quale criterio di sbarramento non contrasta con i principi costituzionali di buon andamento della p.a. e può ritenersi improntato a criteri di economicità ed efficienza e maggiore speditezza della procedura e come tale non è irragionevole, in quanto consente di concentrare le risorse pubbliche su un numero prefissato e congruo di candidati, nel rispetto anche del criterio ordinario di ogni procedura concorsuale di selezione dei candidati posizionati con migliore punteggio”. (T.A.R. Lazio, n. 9105/2018).
Se ciò è vero per l’esercizio della discrezionalità amministrativa, nei limiti in cui essa è sindacabile dal giudice amministrativa, la stessa considerazione vale a maggior ragione per il legislatore, in rapporto ai limiti in cui è ammesso il sindacato di legittimità costituzionale.
L’esclusione della maggioranza dei candidati sulla base della sola prova scritta — per quanto non immediatamente volta ad accertare competenze specifiche della materia di insegnamento — è quindi comunque conforme ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della pubblica amministrazione in quanto, si ripete, concilia la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti di base con la snellezza della procedura.
11. Manifestamente infondato è anche il profilo di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 51 Cost. perché, per quanto la normativa di settore imponga che tutte le prove concorrano alla formazione del punteggio finale, non è affatto vietato, dalla stessa normativa richiamata dal ricorrente (art. 35- quater del decreto legislativo n. 165/2001 e art. 400 del decreto legislativo n. 297/1994), che il meccanismo concorsuale preveda soglie di sbarramento connesse all’individuazione di un punteggio minimo o un numero massimo di ammessi alla fase successiva in ragione del numero di posti a concorso.
La valutazione complessiva del candidato non risulta affatto preclusa da una selezione preliminare particolarmente stringente, costituendo invece un modulo organizzativo che, come s’è visto, l'amministrazione ben può adottare.
12. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
13. Risulta, pertanto, infondato anche il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha contestato la scelta dell’Amministrazione di inserire nel bando la clausola di sbarramento.
Va anzitutto osservato che, a prescindere dal carattere vincolato o meno della scelta dell’amministrazione, la Regione era comunque espressamente autorizzata dalla legge ad applicare il meccanismo dello sbarramento previsto dall’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021. Tale base normativa è di per sé sufficiente a radicare la legittimità della scelta amministrativa, non potendosi ritenere illegittima l’applicazione di un modello procedurale previsto dal legislatore.
Inoltre, al momento della pubblicazione del bando, l’Amministrazione non era oggettivamente in grado di conoscere il numero effettivo dei partecipanti alla procedura. In assenza di tale dato, non era possibile stabilire in via anticipata se, nel caso concreto, sarebbero sorte o meno esigenze di semplificazione e razionalizzazione della selezione, secondo il sistema delineato ex lege .
Il ricorrente, peraltro, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che l’asserita assenza di esigenze di “scrematura” fosse conoscibile dall’Amministrazione prima dell’indizione del concorso, né che la Regione disponesse di dati tali da giustificare una deroga al modello generale stabilito dalla normativa nazionale per tutte le procedure di reclutamento scolastico.
Va poi considerato che l’impostazione prospettata dal deducente implicherebbe, ogni volta e prima della pubblicazione del bando, una preventiva stima del numero dei potenziali candidati al fine di decidere se applicare o meno lo sbarramento. Una simile attività, oltre a presentare evidenti difficoltà di realizzabilità sul piano tecnico, richiederebbe un’istruttoria complessa e onerosa, fondata su dati necessariamente incerti, in quanto riferiti a una platea indeterminata e potenziale di aspiranti. Inoltre, tale verifica dovrebbe essere svolta distintamente per ciascuna classe di concorso, con conseguente aggravio procedimentale e inevitabili ricadute negative in termini di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa.
14. Alla luce di tali considerazioni, l’applicazione generalizzata della soglia di sbarramento prevista, a livello nazionale, dall’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021 si rivela pienamente ragionevole anche nel caso di specie, in quanto coerente con il modello normativo di riferimento e funzionale alle esigenze di uniformità, semplificazione e speditezza delle procedure concorsuali di reclutamento del personale scolastico.
Il ricorso introduttivo del giudizio deve perciò essere respinto perché infondato.
15. Ne consegue la reiezione anche dei motivi aggiunti coi quali il ricorrente ha semplicemente esteso l’impugnativa alla graduatoria finale, sull’erroneo presupposto dell’illegittimità della sua esclusione dalla prova orale.
16. Le spese di lite, per la novità di alcune delle questioni esaminate, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della AL d'TA, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI DA, Presidente
DA IC, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA IC | GI DA |
IL SEGRETARIO