TAR Aosta, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 10
TAR
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
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TAR
Decreto presidenziale 28 aprile 2025
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TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità sbarramento numerico ammissione prova orale

    Il Collegio ritiene che la previsione dello sbarramento rappresenti un ragionevole punto di equilibrio tra l'interesse a una valutazione completa dei candidati e l'esigenza di garantire efficienza e speditezza alla procedura concorsuale. La normativa di riferimento è stata introdotta per assicurare la frequenza annuale dei concorsi e la celerità delle procedure di reclutamento scolastico. La ragionevolezza e proporzionalità della norma devono essere valutate in astratto ed ex ante, non potendo essere desunte da circostanze contingenti del caso concreto.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 71/2024

    Il Collegio ritiene che non sussistano i necessari requisiti di non manifesta infondatezza per rimettere la questione alla Corte costituzionale, confermando la manifesta infondatezza delle censure sollevate.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dell'esclusione dalla graduatoria

    L'impugnativa dei motivi aggiunti viene respinta in quanto basata sull'erroneo presupposto dell'illegittimità della sua esclusione dalla prova orale, che è stata ritenuta infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 10
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 10
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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