Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2025, proposto da
Società Progetto Terza Età, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sirianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sulla domanda di accreditamento istituzionale ex art. 8- quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per n. 5 prestazioni semiresidenziali demenze (SR2), presentata dalla Progetto Terza Età S.r.l., quale gestore della struttura sanitaria Villa Ermelinda, in data 21 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Progetto Terza Età S.r.l., ha presentato in data 21 marzo 2024 domanda di accreditamento istituzionale ex art. 8- quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per n. 5 prestazioni semiresidenziali demenze (SR2), da rendere nella struttura sanitaria Villa Ermelinda, da essa gestita;
Osservato che, in considerazione del mancato tempestivo rilascio del provvedimento, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso ex art. 117 c.p.c. notificato il 28 aprile 2025 e depositato il successivo 2 maggio 2025;
Osservato che nel corso della pendenza del giudizio è sopravvenuto il provvedimento commissariale favorevole (decreto del 26 giugno 2025, n. 259);
Ritenuto pertanto che sia cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza, tenuto conto del lungo tempo trascorso tra l’acquisizione del parere di compatibilità con i LEA da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone (6 settembre 2024) e del verbale di verifica da parte dell’organismo tecnicamente accreditante (12 novembre 2024) e l’adozione di un provvedimento espresso;
Ritenuto che, nell’individuazione dell’amministrazione tenuta alla corresponsione delle spese di lite, queste debbono essere poste in capo alla Regione Calabria, cui spetta l’attività istruttoria, e l’Ufficio commissariale, che deve perfezionare il procedimento di accreditamento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria e la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, in solido tra di loro, alla rifusone delle spese e competenze di lite in favore del difensore antistatario della ricorrente, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
RA LA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LA | VO LE |
IL SEGRETARIO