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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 12001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12001 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 9774/2022
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato in data
20.04.2022
DA
nata a [...] il [...], cod. fiscale: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Palumbo n. 57,
[...] presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palumbo
(Avv. Vincenzo Palumbo)
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
Metropolitana INPS di CP_1
(Avv. Carmen Moscariello)
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-
000613195, n. OI-000613196 e n. OI-000613197, notificate tutte il 23.03.2022, con cui CP_ l ha ordinato all'opponente, , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, Parte_1 di pagare, € 23.500,00 (oltre € 6,60 per spese), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017; € 27.500,00 (oltre € 6,60 per spese), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018; € 32.500,00
(oltre € 6,60 per spese), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, tutte a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d. l. 12 settembre 1983, n. 463.
Alla base dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000613195 vi è l'accertamento prot.n.
.5105.28/11/2018.0382505 notificato in data 28.12.2018 a mani della Carandente (racc. CP_1
n. 78602952026-4) relativa all'anno 2016/2017 (terzo e quarto trimestre 2016 e primo e secondo trimestre 2017); alla base dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000613196 vi è
l'accertamento prot.n. .5105.31/07/2019.0242642 notificato in data 26.08.2019 (racc. CP_1
n. 78603319021-8) relativo all'anno 2017 (terzo e quarto trimestre); alla base dell'ordinanza
– ingiunzione n. OI-000613197 vi è l'accertamento prot.n. .5105.19/10/2020.0575951 CP_1 notificato in data 02.11.2020 riportante un omesso versamento relativo al terzo trimestre del 2018 e un omesso versamento relativo al primo trimestre del 2019.
La Carandente ha eccepito:- per l'anno 2017 l'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica dell'accertamento della violazione come previsto dall'art. 2 comma 1-bis del d. l. 12 settembre 1983, n. 463, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, in violazione degli artt. 14 e 16 della l.689/1981; - per l'anno 2018 e 2019 la nullità delle ordinanze ingiunzioni poiché i contributi sono stati regolarmente versati entro i tre mesi dalla comunicazione dell'accertamento della violazione come dimostrano le quietanze di pagamento allegate;
- la violazione del termine procedimentale di cui all'art. 2 della L. 241/1990;- la prescrizione e la decadenza dei crediti richiesti in quanto la p.a. non ha dato prova di aver iscritto a ruolo i contributi e i premi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento degli stessi come previsto per legge;
- la prescrizione dei crediti previdenziali relativi all'anno 2017.
Dedotto ciò la ricorrente ha concluso per l'annullamento delle ordinanze impugnate con vittoria di spese di giudizio. CP_ L si è costituito eccependo: - l'incompetenza funzionale del giudice ordinario adito a favore del giudice del lavoro;
- l'effettivo pagamento dei contributi relativi all'ordinanza ingiunzione OI-000613197 che l'istituto ha provveduto ad annullare in autotutela;
-
l'infondatezza dell'opposizione relativamente alle due restanti ordinanze ingiunzioni OI-
000613195 e OI-000613196 in quanto l'opponente non ha prodotto alcun pagamento per l'anno 2017; - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto i termini sono stati interrotti dalle le diffide/notifiche di accertamento del 2018, 2019 e 2020.
L'ente ha, inoltre, provveduto alla rideterminazione della sanzione amministrativa comminata CP_ alla ricorrente secondo le istruzioni operative del messaggio n. 003516 del 27.09.2022 quantificata in € 10.000,00 per ciascuna ordinanza. CP_ Detto ciò, l ha concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere relativamente all'ordinanza OI-000613197 e per il rigetto dell'opposizione nei confronti delle due restanti ordinanze con vittoria di spese di lite. La si è associata alla richiesta Parte_1 cessata materia del contendere in relazione all'ordinanza OI-000613197 con condanna dell'ente alle spese per soccombenza virtuale insistendo per le restanti eccezioni.
**** CP_
§ 2. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione sollevata dall relativa all'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro.
L'eccezione non è fondata.
Va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto quale opposizione a ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e ss. Della L. 689/1981, avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali, e non già una controversia diretta all'accertamento dell'obbligazione contributiva in sé. Nel caso di specie, l'opponente ha contestato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria, deducendo vizi propri dell'atto amministrativo e dell'iter sanzionatorio, sicché la controversia rientra nell'ambito dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, devoluti al giudice ordinario secondo il rito previsto dalla L. n. 689/1981. In tale prospettiva, la circostanza che le sanzioni traggano origine da un presunto omesso versamento contributivo non muta la natura del giudizio, che non è volto all'accertamento del credito contributivo, bensì alla verifica della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'ente previdenziale. Ne consegue che la competenza funzionale appartiene al giudice adito, quale giudice ordinariamente competente a conoscere delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione.
Va, inoltre, non da meno considerata la fase oramai avanzata del giudizio sicché, anche sotto tale profilo, l'eccezione risulta incompatibile con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, dovendosi evitare regressioni del procedimento non giustificate da effettivi vizi di competenza.
Pertanto, deve affermarsi la competenza di questo Giudice a decidere sulla presente opposizione.
§ 3. Premesso ciò, occorre, relativamente all'ordinanza OI-000613197, dichiarare la cessata materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., SS.UU., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ L in autotutela, ha annullato la pretesa restitutoria estrinsecatasi nell'ordinanza ingiunzione n. OI-000613197, in conseguenza del pagamento del debito effettuato dalla
Carandente. Tale pagamento è avvenuto in data 29.01.2021 prima della scadenza dei tre mesi CP_ dalla notifica della diffida ad adempiere (avvenuta in data 02.11.2020), ma l senza verificare l'adempimento da parte del contribuente, ha emesso ordinanza ingiunzione costringendo l'opponente a proporre tempestiva opposizione giudiziale.
Il ravvedimento dell'ente che ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta solo dopo la notifica del ricorso, nelle more del giudizio, comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale.
§ 3. Relativamente alle altre due ordinanze impugnate il ricorso nel merito è fondato.
Occorre rilevare che le ordinanze ingiunzioni opposte n. OI-000613195 e n. OI-000613196 fanno riferimento rispettivamente all' atto di accertamento prot.n.
.5105.28/11/2018.0382505 e all'atto di accertamento prot.n. CP_1
.5105.31/07/2019.0242642 con i quali è stato richiesto alla ricorrente, quale titolare della CP_1 omonima ditta, il pagamento delle quote a carico dei lavoratori relative agli anni 2016-2017.
Ciò detto, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre evidenziare che, in forza del richiamo operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, trova applicazione l'art. 14 della predetta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista.
L'applicabilità di tale termine decadenziale appare confermata anche dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei
90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/1981.
Tale ultima disposizione prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (primo comma) “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma) “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ultimo comma).
L'applicabilità di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate.
Giova sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass Sez.
Lav., Sentenza n. 7681 del 02/04/2014) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie.
Ne consegue che il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, 2 comma, l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
Ebbene, nel caso di specie, l'amministrazione pur a fronte della specifica eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente sin dal suo ricorso, non ha provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi, l'entrata in vigore della legge sulla depenalizzazione e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini.
Non può trascurarsi sul punto che il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili CP_ automaticamente dall
E ancora, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697 c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate, spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. “Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr. Cassazione 24.01.2019 n. 1921).
Ciò premesso, nella specie, non sussistono gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del CP_ 2011, non avendo l - al di là della validità o meno del procedimento di notificazione dell'atto di accertamento - dato prova della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981.
La questione è stata anche affrontata più recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5.04.2025 n. 9016 la quale ha fornito un chiarimento fondamentale sull'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di depenalizzazione, come nel caso di specie, chiarendo che, in assenza di un procedimento penale e della conseguente trasmissione di atti dalla procura, il termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 689 del 1981 non può che decorrere dal momento in cui l'ente avrebbe potuto agire motu proprio e tale momento coincide con l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (06/02/2016).
Orbene, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale non possa essere ancorato al 6.2.2016 (ovvero all'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016), ma possa al più essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi in contestazione (le ritenute sono relative ai periodi del terzo e quarto trimestre dell'anno 2016, primo e secondo del 2017, terzo e quarto del 2017) in assenza della prova di CP_ quando l abbia percepito l'illecito o in mancanza di prove di difficoltà istruttoria.
Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31.10.2019, n.28210).
D'altronde come precisato dalla Cassazione nella citata sentenza n. 9016/2025 “lasciare
l'amministrazione libera di agire senza limiti temporali precisi creerebbe una situazione di incertezza intollerabile per il cittadino. In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche 'la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere', in quanto 'la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale', e la sua individuazione in un momento 'non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.' (Corte cost. n. 151 del 2021).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione'
(così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
Orbene, tenuto conto che le omissioni oggetto dell'accertamento n. prot. n.
.5105.28/11/2018.0382505 riguardano le ritenute relative ai periodi del terzo e quarto CP_1 trimestre dell'anno 2016 e primo e secondo del 2017, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 16.07.2017, con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento avvenuta il 28.12.2018 (avviso di ricevimento in atti relativo alla notifica postale) debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Lo stesso può rilevarsi in merito all'accertamento .5105.31/07/2019.0242642 riguardante CP_1
i contributi relativi ai periodi del terzo e quarto trimestre dell'anno 2017 in quanto in tal caso la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 16.01.2018 con la conseguenza che la notifica dell'accertamento avvenuta in data 26.8.2019 è da ritenersi tardiva in violazione del termine di 90 giorni.
Di qui l'illegittimità degli atti di accertamento e delle successive ordinanze ingiunzioni la quale rende superfluo il vaglio delle altre doglianze sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilevo.
§ 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza, anche virtuale per quanto riguarda l'ordinanza n. OI-000613197 e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente, tenendo conto, quanto al valore della causa, CP_ dell'importo delle sanzioni amministrative per come alla fine rideterminate dall in applicazione delle sopraggiunte previsioni normative di cui all'art. 23 decreto legge n. 48 del
2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (€ 13.971,80 calcolando quattro volte l'importo omesso in ogni accertamento).
PQM
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai crediti indicati nella ordinanza ingiunzione n. OI-000613197 – Prot .5105.19/10/2020.0575951; CP_1 CP_1
b) condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida a titolo di esborsi in € 759,00 CP_1 per C.U. e € 27,00 per bollo, a titolo di onorario in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 398,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Vincenzo Palumbo.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
BE AR
Ruolo Generale n. 9774/2022
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato in data
20.04.2022
DA
nata a [...] il [...], cod. fiscale: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via A. Palumbo n. 57,
[...] presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Palumbo
(Avv. Vincenzo Palumbo)
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
Metropolitana INPS di CP_1
(Avv. Carmen Moscariello)
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-
000613195, n. OI-000613196 e n. OI-000613197, notificate tutte il 23.03.2022, con cui CP_ l ha ordinato all'opponente, , nella qualità di titolare dell'omonima ditta, Parte_1 di pagare, € 23.500,00 (oltre € 6,60 per spese), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017; € 27.500,00 (oltre € 6,60 per spese), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018; € 32.500,00
(oltre € 6,60 per spese), per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, tutte a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d. l. 12 settembre 1983, n. 463.
Alla base dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000613195 vi è l'accertamento prot.n.
.5105.28/11/2018.0382505 notificato in data 28.12.2018 a mani della Carandente (racc. CP_1
n. 78602952026-4) relativa all'anno 2016/2017 (terzo e quarto trimestre 2016 e primo e secondo trimestre 2017); alla base dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-000613196 vi è
l'accertamento prot.n. .5105.31/07/2019.0242642 notificato in data 26.08.2019 (racc. CP_1
n. 78603319021-8) relativo all'anno 2017 (terzo e quarto trimestre); alla base dell'ordinanza
– ingiunzione n. OI-000613197 vi è l'accertamento prot.n. .5105.19/10/2020.0575951 CP_1 notificato in data 02.11.2020 riportante un omesso versamento relativo al terzo trimestre del 2018 e un omesso versamento relativo al primo trimestre del 2019.
La Carandente ha eccepito:- per l'anno 2017 l'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica dell'accertamento della violazione come previsto dall'art. 2 comma 1-bis del d. l. 12 settembre 1983, n. 463, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta, in violazione degli artt. 14 e 16 della l.689/1981; - per l'anno 2018 e 2019 la nullità delle ordinanze ingiunzioni poiché i contributi sono stati regolarmente versati entro i tre mesi dalla comunicazione dell'accertamento della violazione come dimostrano le quietanze di pagamento allegate;
- la violazione del termine procedimentale di cui all'art. 2 della L. 241/1990;- la prescrizione e la decadenza dei crediti richiesti in quanto la p.a. non ha dato prova di aver iscritto a ruolo i contributi e i premi dovuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento degli stessi come previsto per legge;
- la prescrizione dei crediti previdenziali relativi all'anno 2017.
Dedotto ciò la ricorrente ha concluso per l'annullamento delle ordinanze impugnate con vittoria di spese di giudizio. CP_ L si è costituito eccependo: - l'incompetenza funzionale del giudice ordinario adito a favore del giudice del lavoro;
- l'effettivo pagamento dei contributi relativi all'ordinanza ingiunzione OI-000613197 che l'istituto ha provveduto ad annullare in autotutela;
-
l'infondatezza dell'opposizione relativamente alle due restanti ordinanze ingiunzioni OI-
000613195 e OI-000613196 in quanto l'opponente non ha prodotto alcun pagamento per l'anno 2017; - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto i termini sono stati interrotti dalle le diffide/notifiche di accertamento del 2018, 2019 e 2020.
L'ente ha, inoltre, provveduto alla rideterminazione della sanzione amministrativa comminata CP_ alla ricorrente secondo le istruzioni operative del messaggio n. 003516 del 27.09.2022 quantificata in € 10.000,00 per ciascuna ordinanza. CP_ Detto ciò, l ha concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere relativamente all'ordinanza OI-000613197 e per il rigetto dell'opposizione nei confronti delle due restanti ordinanze con vittoria di spese di lite. La si è associata alla richiesta Parte_1 cessata materia del contendere in relazione all'ordinanza OI-000613197 con condanna dell'ente alle spese per soccombenza virtuale insistendo per le restanti eccezioni.
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§ 2. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione sollevata dall relativa all'incompetenza funzionale del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro.
L'eccezione non è fondata.
Va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto quale opposizione a ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e ss. Della L. 689/1981, avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi previdenziali, e non già una controversia diretta all'accertamento dell'obbligazione contributiva in sé. Nel caso di specie, l'opponente ha contestato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria, deducendo vizi propri dell'atto amministrativo e dell'iter sanzionatorio, sicché la controversia rientra nell'ambito dei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, devoluti al giudice ordinario secondo il rito previsto dalla L. n. 689/1981. In tale prospettiva, la circostanza che le sanzioni traggano origine da un presunto omesso versamento contributivo non muta la natura del giudizio, che non è volto all'accertamento del credito contributivo, bensì alla verifica della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'ente previdenziale. Ne consegue che la competenza funzionale appartiene al giudice adito, quale giudice ordinariamente competente a conoscere delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione.
Va, inoltre, non da meno considerata la fase oramai avanzata del giudizio sicché, anche sotto tale profilo, l'eccezione risulta incompatibile con i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, dovendosi evitare regressioni del procedimento non giustificate da effettivi vizi di competenza.
Pertanto, deve affermarsi la competenza di questo Giudice a decidere sulla presente opposizione.
§ 3. Premesso ciò, occorre, relativamente all'ordinanza OI-000613197, dichiarare la cessata materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., SS.UU., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. CP_ L in autotutela, ha annullato la pretesa restitutoria estrinsecatasi nell'ordinanza ingiunzione n. OI-000613197, in conseguenza del pagamento del debito effettuato dalla
Carandente. Tale pagamento è avvenuto in data 29.01.2021 prima della scadenza dei tre mesi CP_ dalla notifica della diffida ad adempiere (avvenuta in data 02.11.2020), ma l senza verificare l'adempimento da parte del contribuente, ha emesso ordinanza ingiunzione costringendo l'opponente a proporre tempestiva opposizione giudiziale.
Il ravvedimento dell'ente che ha annullato l'ordinanza ingiunzione opposta solo dopo la notifica del ricorso, nelle more del giudizio, comporta la sua condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza virtuale.
§ 3. Relativamente alle altre due ordinanze impugnate il ricorso nel merito è fondato.
Occorre rilevare che le ordinanze ingiunzioni opposte n. OI-000613195 e n. OI-000613196 fanno riferimento rispettivamente all' atto di accertamento prot.n.
.5105.28/11/2018.0382505 e all'atto di accertamento prot.n. CP_1
.5105.31/07/2019.0242642 con i quali è stato richiesto alla ricorrente, quale titolare della CP_1 omonima ditta, il pagamento delle quote a carico dei lavoratori relative agli anni 2016-2017.
Ciò detto, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981 sollevata da parte ricorrente sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, occorre evidenziare che, in forza del richiamo operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, trova applicazione l'art. 14 della predetta legge e la sanzione della decadenza da essa prevista.
L'applicabilità di tale termine decadenziale appare confermata anche dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei
90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/1981.
Tale ultima disposizione prevede espressamente che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (primo comma) “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma) “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” (ultimo comma).
L'applicabilità di tale disposizione consente, allora, di vagliare nel merito la doglianza attorea della tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze ingiunzione qui impugnate.
Giova sul punto richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass Sez.
Lav., Sentenza n. 7681 del 02/04/2014) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre dal completamento dell'attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie.
Ne consegue che il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, 2 comma, l. n. 689/81 va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione.
Ebbene, nel caso di specie, l'amministrazione pur a fronte della specifica eccezione di tardività sollevata da parte ricorrente sin dal suo ricorso, non ha provato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi, l'entrata in vigore della legge sulla depenalizzazione e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini.
Non può trascurarsi sul punto che il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili CP_ automaticamente dall
E ancora, seguendo le regole previste in tema di onere della prova incombente sull'opponente ex art. 2697 c.c., nei limiti delle contestazioni sollevate, spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. “Ne consegue che sulla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria” (cfr. Cassazione 24.01.2019 n. 1921).
Ciò premesso, nella specie, non sussistono gli estremi per una valutazione positiva di legittimità del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150 del CP_ 2011, non avendo l - al di là della validità o meno del procedimento di notificazione dell'atto di accertamento - dato prova della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14, l. 689/1981.
La questione è stata anche affrontata più recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 5.04.2025 n. 9016 la quale ha fornito un chiarimento fondamentale sull'applicazione delle sanzioni amministrative a seguito di depenalizzazione, come nel caso di specie, chiarendo che, in assenza di un procedimento penale e della conseguente trasmissione di atti dalla procura, il termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge 689 del 1981 non può che decorrere dal momento in cui l'ente avrebbe potuto agire motu proprio e tale momento coincide con l'entrata in vigore della legge di depenalizzazione (06/02/2016).
Orbene, posto che la presunta omessa contribuzione si è configurata in un periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, va osservato come il dies a quo del citato termine decadenziale non possa essere ancorato al 6.2.2016 (ovvero all'entrata in vigore del d. lgs. 8/2016), ma possa al più essere agganciato alla data di scadenza del versamento dei contributi in contestazione (le ritenute sono relative ai periodi del terzo e quarto trimestre dell'anno 2016, primo e secondo del 2017, terzo e quarto del 2017) in assenza della prova di CP_ quando l abbia percepito l'illecito o in mancanza di prove di difficoltà istruttoria.
Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31.10.2019, n.28210).
D'altronde come precisato dalla Cassazione nella citata sentenza n. 9016/2025 “lasciare
l'amministrazione libera di agire senza limiti temporali precisi creerebbe una situazione di incertezza intollerabile per il cittadino. In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche 'la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere', in quanto 'la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale', e la sua individuazione in un momento 'non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.' (Corte cost. n. 151 del 2021).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione'
(così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.).
Orbene, tenuto conto che le omissioni oggetto dell'accertamento n. prot. n.
.5105.28/11/2018.0382505 riguardano le ritenute relative ai periodi del terzo e quarto CP_1 trimestre dell'anno 2016 e primo e secondo del 2017, la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 16.07.2017, con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento avvenuta il 28.12.2018 (avviso di ricevimento in atti relativo alla notifica postale) debba ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Lo stesso può rilevarsi in merito all'accertamento .5105.31/07/2019.0242642 riguardante CP_1
i contributi relativi ai periodi del terzo e quarto trimestre dell'anno 2017 in quanto in tal caso la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 16.01.2018 con la conseguenza che la notifica dell'accertamento avvenuta in data 26.8.2019 è da ritenersi tardiva in violazione del termine di 90 giorni.
Di qui l'illegittimità degli atti di accertamento e delle successive ordinanze ingiunzioni la quale rende superfluo il vaglio delle altre doglianze sollevate in ricorso.
Il ricorso va, pertanto, accolto per tale assorbente e preminente rilevo.
§ 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza, anche virtuale per quanto riguarda l'ordinanza n. OI-000613197 e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente, tenendo conto, quanto al valore della causa, CP_ dell'importo delle sanzioni amministrative per come alla fine rideterminate dall in applicazione delle sopraggiunte previsioni normative di cui all'art. 23 decreto legge n. 48 del
2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (€ 13.971,80 calcolando quattro volte l'importo omesso in ogni accertamento).
PQM
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere quanto ai crediti indicati nella ordinanza ingiunzione n. OI-000613197 – Prot .5105.19/10/2020.0575951; CP_1 CP_1
b) condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida a titolo di esborsi in € 759,00 CP_1 per C.U. e € 27,00 per bollo, a titolo di onorario in € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 398,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria;
€ 851,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art 93 c.p.c. all'Avv. Vincenzo Palumbo.
Napoli, 18.12.2025
Il Giudice
BE AR