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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1989/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
BILLITTERI GAETANO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. BILLITTERI Controparte_1
GAETANO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. n. 3843/2007 del 13.10.2007, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono integralmente riportate:
“a) In merito alla casa coniugale si rileva che i coniugi, già da diversi anni, vivono in immobili differenti;
b) i figli sono autonomi ed economicamente indipendenti;
c) i coniugi, titolari di pensioni di invalidità e assegno di inclusione
( e assegno sociale oltre assegno di inclusione ( Controparte_1 Parte_1
), sono economicamente indipendenti e per questo motivo nessun
[...] mantenimento viene stabilito. Si rileva che non avendo altri redditi non hanno obbligo di redigere dichiarazione dei redditi annuale.
d) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti,
- 2 - definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 06/03/1993, da nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 2, Parte 1, ANNO 1993, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24.09.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1989/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
BILLITTERI GAETANO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. BILLITTERI Controparte_1
GAETANO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 22.09.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. n. 3843/2007 del 13.10.2007, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono integralmente riportate:
“a) In merito alla casa coniugale si rileva che i coniugi, già da diversi anni, vivono in immobili differenti;
b) i figli sono autonomi ed economicamente indipendenti;
c) i coniugi, titolari di pensioni di invalidità e assegno di inclusione
( e assegno sociale oltre assegno di inclusione ( Controparte_1 Parte_1
), sono economicamente indipendenti e per questo motivo nessun
[...] mantenimento viene stabilito. Si rileva che non avendo altri redditi non hanno obbligo di redigere dichiarazione dei redditi annuale.
d) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti,
- 2 - definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 06/03/1993, da nata a [...] il [...] e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 2, Parte 1, ANNO 1993, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24.09.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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