CASS
Sentenza 1 febbraio 2021
Sentenza 1 febbraio 2021
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2021, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2019 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE (ì/ (Ì,2 , che ha concluso chiedendo 94fo ifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 3791 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 16/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 settembre 2019, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da IL PA avverso la sentenza con la quale il locale Giudice di pace l'aveva condannata, per i delitti alla medesima ascritti ai sensi degli artt. 582 e 612 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile. 1.1. Per il Tribunale, il gravame era inammissibile perché l'imputata non aveva dedotto alcuno specifico motivo di censura in ordine alle statuizioni civili, mentre, secondo il giudice dell'appello, quando la condanna del Giudice di pace è a pena pecuniaria e ad essa si accompagni la correlativa condanna al risarcimento del danno, il gravame di merito è consentito solo quando lo stesso si dolga sia delle statuizioni penali, sia di quelle civili. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, considerando che l'orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di legittimità non richiede - per l'appello della sentenza di condanna a pena pecuniaria del Giudice di pace accompagnata dalle statuizioni civili - che siano argomentati specifici motivi su queste ultime, posto che le doglianze spese sulla sussistenza dei reati che le legittimano sono destinate a minarne l'indispensabile presupposto (Cass. nn. 52578/2017 e 9897/2018). Con successiva memoria, il difensore della ricorrente insisteva sull'accoglimento del motivo di ricorso. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto TE Tassone, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. E' orientamento ormai costante di questa Corte (tanto da non giustificare il rinvio della questione alle Sezioni unite in relazione alla sporadiche pronunce contrarie, l'ultima delle quali è la sentenza n. 31190/2015) che sia ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la 1 disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex plurimis Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618 e da ultimo Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). 2. Quanto alla pronuncia da adottare deve ricordarsi come questa Corte abbia precisato che, nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza - o l'ordinanza - di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (come dovrebbe valutarsi nell'odierno processo), limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588) Si procede pertanto all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, penale, di Roma.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deciso, in Roma il 16 dicembre 2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE (ì/ (Ì,2 , che ha concluso chiedendo 94fo ifensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 3791 Anno 2021 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 16/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 settembre 2019, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'appello proposto da IL PA avverso la sentenza con la quale il locale Giudice di pace l'aveva condannata, per i delitti alla medesima ascritti ai sensi degli artt. 582 e 612 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile. 1.1. Per il Tribunale, il gravame era inammissibile perché l'imputata non aveva dedotto alcuno specifico motivo di censura in ordine alle statuizioni civili, mentre, secondo il giudice dell'appello, quando la condanna del Giudice di pace è a pena pecuniaria e ad essa si accompagni la correlativa condanna al risarcimento del danno, il gravame di merito è consentito solo quando lo stesso si dolga sia delle statuizioni penali, sia di quelle civili. 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed in particolare dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, considerando che l'orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di legittimità non richiede - per l'appello della sentenza di condanna a pena pecuniaria del Giudice di pace accompagnata dalle statuizioni civili - che siano argomentati specifici motivi su queste ultime, posto che le doglianze spese sulla sussistenza dei reati che le legittimano sono destinate a minarne l'indispensabile presupposto (Cass. nn. 52578/2017 e 9897/2018). Con successiva memoria, il difensore della ricorrente insisteva sull'accoglimento del motivo di ricorso. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto TE Tassone, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. E' orientamento ormai costante di questa Corte (tanto da non giustificare il rinvio della questione alle Sezioni unite in relazione alla sporadiche pronunce contrarie, l'ultima delle quali è la sentenza n. 31190/2015) che sia ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la 1 disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (ex plurimis Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618 e da ultimo Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459). 2. Quanto alla pronuncia da adottare deve ricordarsi come questa Corte abbia precisato che, nel giudizio di cassazione, qualora risulti che la sentenza - o l'ordinanza - di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la condanna di primo grado e si proceda contestualmente anche agli effetti civili, la Corte non può immediatamente dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (come dovrebbe valutarsi nell'odierno processo), limitandosi ad escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., poiché il ricorso dell'imputato in ordine all'affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio "a cognizione piena", sia agli effetti penali che a quelli civili, con conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 8935 del 21/01/2020, Pulcrano, Rv. 278588) Si procede pertanto all'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, penale, di Roma.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio. Così deciso, in Roma il 16 dicembre 2020.