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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3778/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 3778/2024 R.G. da
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
BOSCAROLLI TITO e Avv. PERON LUCIA, giusta delega in atti,
e
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
OLIVIERI LOREDANA, giusta delega in atti, ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
modalità condivisa e collocamento prevalente presso la madre, ove la minore manterrà anche la propria residenza anagrafica;
la casa familiare ubicata in Bolzano, Via Palermo 38/9 presso la quale continuerà a risiedere anche la figlia maggiorenne Persona_2
rimarrà assegnata alla sig.ra che ne ha acquistato la Parte_2
proprietà per intero in forza di cessione effettuata contestualmente al procedimento di separazione.
3. Il padre avrà ampio diritto di visita, che concorderà direttamente con la figlia in considerazione della sua età e sempre nel rispetto dei suoi Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici;
la figlia trascorrerà Per_1
indicativamente metà delle festività (Natale, Pasqua, Carnevale, ponti vari) con ciascun genitore, con accordi che verranno concordati di volta in volta;
in ogni caso ciascuno dei due genitori terrà con sé la figlia Per_1
per un periodo continuativo di almeno due settimane nel periodo estivo;
ampio diritto di visita viene riconosciuto alla zia paterna e ai nonni paterni;
4. I coniugi confermano il contributo di mantenimento mensile a carico del pagina 3 di 5 padre di 300,00 Euro per e di 300,00 Euro per come Per_1 Per_2
stabilito nella sentenza di separazione;
il contributo decorrerà dal mese di luglio 2024 e verrà versato entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Signora con IBAN IT98 F060 4511 6010 Pt_2
00005010621; le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di
Bolzano; esse andranno concordate fra i genitori, salvo quelle urgenti di carattere sanitario;
il genitore che le avrà anticipate per intero avrà diritto al rimborso della quota da parte dell'altro genitore entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa;
5. L'assegno unico per entrambe le figlie e i contributi provinciali per entrambe le figlie spetteranno alla madre al 100%; l'assegno di cura/pensione di invalidità, pari a 785,00 Euro mensili percepito dalla figlia viene corrisposto direttamente a quest'ultima sul conto Per_2
corrente 000005010637 e verrà in seguito gestito dal nominando amministratore di sostegno
6. Le figlie saranno fiscalmente a carico della madre al 100%, con impegno delle parti a rivedere la questione al compimento del 21° anno da parte di ciascuna delle figlie;
7. L'autovettura Dacia Logan targata BZ DM809JF resta in uso esclusivo al signor le e-bike verranno assegnate una a ciascun coniuge;
Pt_1
pagina 4 di 5 8. I signori e danno atto, in adempimento di quanto Pt_1 Pt_2
previsto al punto 8 delle condizioni di separazione, di avere presentato congiuntamente ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per la figlia , chiedendo che sia nominata la stessa signora Per_2
. Parte_2
9. I signori e danno atto che contestualmente al Pt_1 Pt_2
trasferimento di proprietà della quota del Signor in capo alla Pt_1
Signora anche le obbligazioni relative al mutuo stipulato Pt_2
acceso sull'abitazione coniugale gravano ora unicamente sulla Signora
Pt_2
10. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al rispettivo mantenimento, né di aver diritto a qualsivoglia contribuzione
“ad personam”.
11. I costi della presente procedura sono a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno. I legali sottoscrivono l'accordo per rinuncia alla solidarietà professionale.
Bolzano, 16/07/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3778/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Francesca Bortolotti Presidente relatore
Andrea Pappalardo Giudice
Guenther Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51
c.p.c.) iscritto al N. 3778/2024 R.G. da
, nato il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1
BOSCAROLLI TITO e Avv. PERON LUCIA, giusta delega in atti,
e
, nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_2
OLIVIERI LOREDANA, giusta delega in atti, ricorrenti e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero;
parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 5 omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
modalità condivisa e collocamento prevalente presso la madre, ove la minore manterrà anche la propria residenza anagrafica;
la casa familiare ubicata in Bolzano, Via Palermo 38/9 presso la quale continuerà a risiedere anche la figlia maggiorenne Persona_2
rimarrà assegnata alla sig.ra che ne ha acquistato la Parte_2
proprietà per intero in forza di cessione effettuata contestualmente al procedimento di separazione.
3. Il padre avrà ampio diritto di visita, che concorderà direttamente con la figlia in considerazione della sua età e sempre nel rispetto dei suoi Per_1
impegni scolastici ed extrascolastici;
la figlia trascorrerà Per_1
indicativamente metà delle festività (Natale, Pasqua, Carnevale, ponti vari) con ciascun genitore, con accordi che verranno concordati di volta in volta;
in ogni caso ciascuno dei due genitori terrà con sé la figlia Per_1
per un periodo continuativo di almeno due settimane nel periodo estivo;
ampio diritto di visita viene riconosciuto alla zia paterna e ai nonni paterni;
4. I coniugi confermano il contributo di mantenimento mensile a carico del pagina 3 di 5 padre di 300,00 Euro per e di 300,00 Euro per come Per_1 Per_2
stabilito nella sentenza di separazione;
il contributo decorrerà dal mese di luglio 2024 e verrà versato entro il giorno 25 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Signora con IBAN IT98 F060 4511 6010 Pt_2
00005010621; le spese straordinarie saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di
Bolzano; esse andranno concordate fra i genitori, salvo quelle urgenti di carattere sanitario;
il genitore che le avrà anticipate per intero avrà diritto al rimborso della quota da parte dell'altro genitore entro 15 giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa;
5. L'assegno unico per entrambe le figlie e i contributi provinciali per entrambe le figlie spetteranno alla madre al 100%; l'assegno di cura/pensione di invalidità, pari a 785,00 Euro mensili percepito dalla figlia viene corrisposto direttamente a quest'ultima sul conto Per_2
corrente 000005010637 e verrà in seguito gestito dal nominando amministratore di sostegno
6. Le figlie saranno fiscalmente a carico della madre al 100%, con impegno delle parti a rivedere la questione al compimento del 21° anno da parte di ciascuna delle figlie;
7. L'autovettura Dacia Logan targata BZ DM809JF resta in uso esclusivo al signor le e-bike verranno assegnate una a ciascun coniuge;
Pt_1
pagina 4 di 5 8. I signori e danno atto, in adempimento di quanto Pt_1 Pt_2
previsto al punto 8 delle condizioni di separazione, di avere presentato congiuntamente ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per la figlia , chiedendo che sia nominata la stessa signora Per_2
. Parte_2
9. I signori e danno atto che contestualmente al Pt_1 Pt_2
trasferimento di proprietà della quota del Signor in capo alla Pt_1
Signora anche le obbligazioni relative al mutuo stipulato Pt_2
acceso sull'abitazione coniugale gravano ora unicamente sulla Signora
Pt_2
10. I ricorrenti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, quindi, nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al rispettivo mantenimento, né di aver diritto a qualsivoglia contribuzione
“ad personam”.
11. I costi della presente procedura sono a carico di entrambe le parti in ragione della metà ciascuno. I legali sottoscrivono l'accordo per rinuncia alla solidarietà professionale.
Bolzano, 16/07/2025
La Presidente
Francesca Bortolotti
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