CA
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1391/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IN PA Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
Dott.ssa NA GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1391 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
(c.f.: ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1 amministratore unico e legale rappresentante della società (c.f. CP_1
) P.IVA_1
APPELLANTI rappresentati e difesi rappresentati dagli avv.ti Nicola Cera e Stefano Peron come da mandato rilasciato su supporto cartaceo separato, trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale e congiunto al ricorso in appello
CONTRO
(CF. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
APPELLATO difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (CF C.F.
) P.IVA_3
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d. lgs. N. 150/2011 - appello avverso la sentenza n. 217/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
26.1.2023. Conclusioni di parte appellante: in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, sospendere – anche inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, n. 217/2023 Tribunale di Vicenza,
Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, pronunciata nell'ambito del procedimento n.
1279/2021 R.G. Tribunale di Vicenza e pubblicata in data 26.01.2023, con istanza di fissazione di apposita udienza al fine della discussione e decisione relativamente alla presente istanza di sospensione.
Nel merito
In riforma della sentenza n. 217/2023 Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa Vittoria
Cuogo, pronunciata nell'ambito del procedimento n. 1279/2021 R.G. Tribunale di
Vicenza e pubblicata il 26.01.2023, accogliere tutte le domande proposte con il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione e in particolare: in via preliminare:
- dichiarare la nullità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
VI00000/2016-063-01 del 23.02.2016 e dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata per violazione dell'art. 14 L. 689/81; in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria azionata Con dall' nei confronti dell'appellante con l'ordinanza ingiunzione opposta (e con ogni altro atto presupposto, tra cui il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e i verbali di accesso ispettivo indicati in narrativa), per tutti i motivi di impugnazione descritti in narrativa;
conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado come impugnata, dichiarare e/o disporre l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza- ingiunzione opposta e di ogni altro atto presupposto, tra cui il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione e i verbali di accesso ispettivo indicati in narrativa, ovvero, comunque, dichiararli privi di effetto giuridico, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata, in tutto o in parte, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione-impugnata, modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta, per i motivi indicati in narrativa, rideterminando, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'importo delle sanzioni nella minor somma ritenuta di giustizia.
pag. 2/15 In ogni caso.
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario e oneri di legge e con conseguente condanna dell'Ente a restituire alla società quanto eventualmente versato a titolo di spese processuali del primo grado
- in subordine, con vittoria del secondo grado di giudizio e compensazione delle spese del primo grado di giudizio e con conseguente condanna dell''Ente a restituire alla società quanto eventualmente versato a titolo di spese processuali del primo grado.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello
Nel merito: respingere il presente appello, con conferma della sentenza n. 217/23 del Tribunale
Vicenza.
Con vittoria di spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 26,2.2021, CP_1
e (amministratore unico della società) proponevano opposizione alla Parte_1 ordinanza ingiunzione nr.472021 del 20.1.2021 con cui l' di Controparte_2 comminava la sanzione di euro 50.000 (così ridotta entro i limiti edittali CP_2 rispetto agli 88.000 calcolati in base al criterio di cui al comma 5 bis) per aver stipulato un contratto di appalto non genuino con il (il quale, a sua volta, Controparte_4 aveva stipulato contratti di subappalto con le cooperative e , per CP_5 CP_6 effetto del quale aveva utilizzato illecitamente per complessive n. 1762 giornate i seguenti lavoratori: , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e , tutti dipendenti Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 della ed utilizzati per n. 1474 giornate nonché e Controparte_7 Per_9
dipendenti di Noemi Cooperativa e utilizzati da per complessive Per_10 CP_1
288 giornate lavorative.
La sanzione veniva comminata in forza degli esiti dell'ispezione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. VI00000/2016-063-01 del 23.2.2016 (prot. n. 2695 del 29.2.2016).
L'opposizione veniva proposta per i seguenti motivi:
1) nullità del verbale unico di accertamento e notificazione in quanto la contestazione Con della violazione da parte di avveniva in spregio al termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/81;
pag. 3/15 2) illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta essendo stata totalmente disattesa la richiesta della signora di audizione innanzi all'autorità amministrativa;
Per_8
3) insussistenza della fattispecie contestata di conclusione di appalto di servizi non genuino;
4) quantificazione della sanzione. Con Si costituiva l' di chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione, ponendo a carico dei ricorrenti le spese di lite, sulla base delle seguenti considerazioni:
- Non sussiste l'intervenuta decadenza ex art. 14 L.689/81 in quanto tale termine coincide con quello in cui l'accertamento ispettivo si è compiuto e non invece con il momento in cui l'indagine è iniziata. Nel caso di specie, a fronte del primo accesso del 7.10.2015, l'attività di indagine si è protratta fino al 12.2.2016, Con quando l' riceveva trasmissione di fatture relative alla Cooperativa Noemi. Il termine previsto per la contestazione della violazione risulta allora rispettato, atteso che il verbale di accertamento e violazione, datato 23.2.2016, è stato avviato alla notifica in data 29.2.2016.
- La mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta in sede amministrativa non determina la nullità del provvedimento, potendo esercitare le difese in sede giurisdizionale.
- La non genuinità dell'appalto è provata da: coincidenza dell'oggetto dell'appalto con l'oggetto sociale di utilizzo, per lo svolgimento della prestazione CP_1 di lavoro, dei locali e delle attrezzature della committente in base ad un presunto comodato d'uso gratuito “ da redigere” mai prodotto e a fronte di assenza di mezzi strumentali propri da parte delle appaltatrici o sub appaltatrici;
oggetto sociale del formale appaltatore, non ricollegabile Controparte_4 all'attività appaltata;
corrispettivo dell'appalto non indicato nel contratto e determinato sulla base del costo della manodopera;
esercizio del potere direttivo sui lavoratori in capo al committente, in quanto era a Controparte_8 svolgere ruolo gestorio o direttamente o per il tramite di . Persona_2
- Correttezza della quantificazione irrogata in base all'art. 1 co. 1 e 6 d.lgs.8/2016.
Con ricorso depositato in data 21.7.2023 e hanno CP_1 Parte_1 interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Ha resistito al gravame l' di Controparte_2 CP_2
2. L'appello in esame è affidato ad otto motivi di gravame.
pag. 4/15 a) Con il primo motivo viene contestato l'ampliamento dell'oggetto del giudizio effettuato dal giudice di primo grado, ritenuto in violazione dell'ambito del giudizio impugnatorio che, in quanto tale, è circoscritto alle violazioni come enunciate nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale di Vicenza esteso le valutazioni non solo ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra appaltatore e subappaltatrici cui è, invece, estranea, essendo contestato alla predetta unicamente CP_1
l'aver concluso un appalto non genuino con il violando l'art. 29 co. Controparte_4
1 D. Lgs. 276/03 e non anche la somministrazione illecita di manodopera compiuta, eventualmente, dal attraverso le cooperative consorziate. CP_4
b) Con il secondo motivo lamenta la ritenuta insussistenza degli indici di genuinità dell'appalto ovvero il rischio di impresa in capo all'appaltatore e l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere direttivo sui lavoratori impiegati nell'appalto.
c) Con il terzo motivo contesta la rilevanza degli ulteriori indici utilizzati dal giudice di primo grado ai fini della valutazione di non genuinità dell'appalto.
d) Con il quarto motivo lamenta la violazione del criterio dell'onere della prova Con asserendo che l' non avrebbe provato gli indici di appalto non genuino tra CP_1
e , essendosi limitata a trasporre su tale rapporto le risultanze Controparte_4 relative al rapporto del con le cooperative consorziate. CP_4
e) Con il quinto motivo lamenta la mancata valutazione delle prove testimoniali e la prevalenza data dal giudice di primo grado alle dichiarazioni rese in sede di S.I.T.
f) Con il sesto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione.
g) Con il settimo motivo ripropone la violazione del termine decadenza di cui all'art. 14
L.689/81 sulla base dell'argomento per cui il verbale unico di accertamento e notificazione notificato a riguarda unicamente la violazione dell'art. 29 D. CP_1
Lgs. 276/03 e, quindi, la contestazione di un appalto non genuino stipulato tra e il CP_1
e non anche la somministrazione illecita di manodopera asseritamente attuata CP_4 tra il e le cooperative mentre i documenti cui Controparte_4 CP_6 CP_5 ha fatto riferimento il giudice per il rispetto del termine decadenziale, l'ultimo dei quali datato 12.6.2016, sono stati raccolti nel diverso procedimento amministrativo afferente i contratti di sub-appalto.
h) Con l'ottavo motivo impugna la pronuncia sulle spese di lite.
3. L'appello è infondato.
Si procede alla disamina delle questioni secondo l'ordine di pregiudizialità.
3.1. Il primo motivo è infondato.
pag. 5/15 La pretesa di parte appellante di circoscrivere la valutazione della natura genuina o meno dell'appalto sottoscritto da al solo rapporto intercorrente tra e CP_1 CP_1
non ha fondamento, in quanto il si era limitato Controparte_4 Controparte_4 ad acquisire il contratto, trattandosi di organismo di rappresentanza delle imprese consorziate (tra cui le cooperative e avente come oggetto sociale, in CP_5 CP_6 particolare, quello, appunto, di acquisire “contratti da enti e società… trattando le migliori condizioni tecniche ed economiche” , “acquisire commesse per le imprese consorziate” (cfr. visura camerale sub doc.5 ricorrente).
L'attività del non è quella di assumere in proprio l'appalto, non avendo CP_4 nemmeno l'organizzazione di mezzi né di persone per assumere in proprio l'appalto (è risultato, infatti, privo di manodopera, avendo un unico dipendente amministrativo), ma di procacciare il contratto per le consorziate, sicchè, al di là del ruolo formale attribuito nel contratto, il si era limitato a fungere da mero intermediario e, dunque, CP_4
l'indagine sulla genuinità dell'appalto non può che essere condotta con riferimento alle imprese per cui il contratto di appalto di servizi era stato procacciato, non avendo il svolto alcun ruolo nella gestione dell'appalto, se non quello di fatturazione a CP_4
CP_1
Del resto, lo stesso art. 1 del contratto di appalto precisa che per l'esecuzione dell'attività “l'Appaltatore si avvale dei propri soci” con divieto di subappalto (art.2) e nello stesso contratto di appalto vengono indicati come referenti , Persona_11 Per_12
e , tutti dipendenti non del ma della
[...] Persona_2 CP_4 CP_7
sicchè le valutazioni rispetto alle cooperative che, di fatto, avevano
[...] eseguito l'appalto era ed è imprescindibile.
E, infatti, l'attività degli ispettori aveva interessato sia il sia le consorziate CP_4 [...]
e effettivamente presenti in loco tramite i referenti e i lavoratori e per CP_5 CP_6 tale ragione l'indagine si era protratta sino al febbraio 2016, avendo dovuto gli ispettori richiedere la documentazione necessaria per valutare la sussistenza dell'organizzazione e del rischio di impresa quali indici della genuinità dell'appalto quantomeno rispetto a queste ultime, in quanto lo stesso contratto di appalto rimandava alle consorziate e sul posto erano presenti unicamente i lavoratori di queste ultime.
Gli esiti di tale complessiva attività sono stati poi trasfusi nel verbale unico di accertamento del 23.2.2016 sulla base del quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione, sicchè non si ravvisa alcun allargamento del perimetro dell'oggetto del giudizio impugnatorio, che va verificato sulla base della violazione contestata e non degli accertamenti necessari per verificarla, tenuto conto che l'opposizione all'ordinanza pag. 6/15 ingiunzione introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio.
Sfugge, peraltro, l'interesse dell'appellante ad una perimetrazione dell'oggetto del giudizio al solo rapporto tra e , tenuto conto che, rispetto CP_1 Controparte_4
a quest'ultimo, sicuramente non sono ravvisabili gli indici normativi di genuinità dell'appalto, visto che, come già evidenziato, il non aveva dipendenti né CP_4 esercitava alcun potere organizzativo e direttivo dei lavoratori, tant'è che lo stesso appellante, per sostenere la tesi della genuinità dell'appalto, fa riferimento ad un potere organizzativo manifestato attraverso e che, Persona_2 Persona_13 tuttavia, non erano dipendenti del ma della CP_4 Controparte_7
3.2. Da quanto evidenziato sub 3.1 discende anche l'infondatezza del settimo motivo, afferente il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 L.689/81, tenuto conto che il termine decorre dall'accertamento della violazione, da intendersi come valutazione della sua configurabilità sulla base dell'acquisizione di tutti i dati necessari ai fini della verifica della sua sussistenza (Cass.sez. 2 n.27702 del 29/10/2019).
Nel caso di specie, la valutazione sulla genuinità o non genuinità dell'appalto ha implicato, appunto, l'esame di tutta la documentazione relativa anche alle cooperative e che si è protratta sino al 12.2.16, compendiata, poi, nel verbale CP_5 CP_6 unico di accertamento che in premessa richiama, come fonti dell'accertamento, tutta la documentazione acquisita.
Si legge, infatti “il giorno 23/02/2016 … hanno concluso gli accertamenti, iniziati con accesso del 7/10/2015 e proseguiti con l'acquisizione dei documenti in data 27/10/2025
(da parte della e nelle date 22/10/2025, 24/10/2025, 14/12/2025, 12/02/2016 CP_1
(da parte del ) nei Controparte_9 confronti di…”.
Pacifico che il termine ove computato dal 12.2.16 risulta rispettato, va, in ogni caso, puntualizzato che l'accertamento, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi concluso il 23.2.16, dopo che gli ispettori avevano esaminato tutta la documentazione acquisita sino al 12.2.2016, tempistica ragionevole per tradurre la contestazione in accertamento.
3.3. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano la sussistenza della violazione e le prove a sostegno.
Secondo l'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla pag. 7/15 somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, in quanto la nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; l'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nel lessico della norma, potrà anche risultare dalla combinazione di due elementi (cfr. Cass. sez. lav.
n.10012 del 12/04/2024).
E' stato, altresì, precisato che negli appalti endoaziendali e c.d. labour intensive, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente e dove è preponderante il fattore umano rispetto all'organizzazione ed impiego di mezzi, il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. Deve invece ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass.10012/2024 cit. Cass. sez. lav. n.18455 del 28/06/2023).
La riconduzione del rapporto all'uno o all'altra fattispecie va indagata sulla base di elementi indiziari da valutarsi nella loro complessiva significatività e che la giurisprudenza di legittimità indica, come criteri generali e astratti, nell'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, nella proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, nell'organizzazione in pag. 8/15 concreto della manodopera, attraverso anche la presenza in loco, con poteri di gestione e soluzione dei problemi, nel contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata, nell'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante (Cass. sez. lav. n.27213 del 26/10/2018).
Sul presupposto che l'indagine va focalizzata unicamente sul rapporto tra e CP_1
, sostiene l'appellante che il potere direttivo del si Controparte_4 CP_4 sarebbe esplicato tramite e , in quanto nel Persona_2 Persona_13 contratto di appalto era specificato che ci sarebbero stati dei referenti di cantiere e i lavoratori ricevevano le direttive da mentre la signora si Persona_2 Per_8 limitava a dare informazioni rilevanti per le opere commissionate senza alcuna interferenza sulle modalità pratiche di svolgimento e organizzazione della lavorazione.
Cita, sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1 Testimone_2 Per_3
e dalla stessa in punto di provenienza degli ordini da
[...] Persona_2 [...]
e, ancora, le dichiarazioni di e in punto di Persona_2 Persona_3 Testimone_3 esclusione di un potere direttivo in capo a nonché le dichiarazioni di Controparte_8
e sul fatto che ferie e malattie venivano Testimone_2 Persona_3 Persona_13 comunicate solo a . Per_2
Come già osservato, a voler valutare il potere organizzativo e direttivo solo rispetto al
, la conclusione non può che essere negativa, tenuto conto che il CP_4 CP_4 non si occupava in alcun modo dell'organizzazione del lavoro né tanto meno della gestione dei lavoratori, in quanto i lavoratori non erano dipendenti del ma CP_4 delle cooperative e la stessa , che l'appellante indica come il CP_5 CP_6 Per_2 soggetto attraverso cui il esercitava il potere direttivo, era dipendente della CP_4 cooperativa e si rapportava per la gestione amministrativa dei lavoratori CP_5
(permessi, ferie) con anch'egli dipendente della cooperativa Persona_13 [...]
e certo non con il . CP_5 CP_4
Il , al di là della firma del contratto e dell'emissione delle fatture, Controparte_4 non ha avuto alcun ruolo nella gestione, nemmeno amministrativa, dei lavoratori, assunta integralmente dalla cooperativa anche per quanto riguarda i CP_5 lavoratori della cooperativa giacchè si occupava di CP_6 Persona_13 predisporre per tutti buste paga e gestire eventuali malattie (cfr. dichiarazioni testimoniali del 25.1.2022 e SIT del 7.10.15, confermate dal teste).
In base ai principi sopra richiamati, la mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro (buste paga, ferie, malattia) – nel caso di specie pacificamente in capo alla cooperativa - non è indice della genuinità dell'appalto, per la cui effettività CP_5
pag. 9/15 rilevano una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo.
Sul ruolo di , su cui l'appellante incentra le argomentazioni a Persona_2 sostegno del potere organizzativo in capo al (sub) appaltatore, le dichiarazioni richiamate vanno contestualizzate e depongono in senso contrario.
Premessa la pacifica utilizzazione delle dichiarazioni assunte in sede di verifica dagli ispettori, le testimonianze rese nel corso del giudizio vanno lette nel loro complesso e in rapporto con quanto dichiarato all'epoca dei fatti, tenuto conto che la maggiore prossimità rispetto agli eventi agevola la precisione nel riferito. Va anche considerato il diverso contesto in cui sono state rese le SIT e le testimonianze: le prime nel corso della verifica dell' che, va ricordato, era stata indotta da una dipendente Controparte_2 della Cooperativa Noemi che lamentava il mancato pagamento di alcune mensilità (doc. Con 4 ), in un contesto che non suggestionava la spontaneità delle propalazioni;
le seconde nel corso del giudizio avente ad oggetto la contestazione dell'ordinanza ingiunzione comminata per aver ritenuto l'appalto, in cui i lavoratori-testimoni avevano prestato la loro opera, illecito.
Ciò premesso, va, comunque, evidenziato che tutti i lavoratori sentiti nel corso del giudizio hanno confermato le dichiarazioni rese davanti agli ispettori, sicchè non si pone un problema di prevalenza ma solo di complementarietà di quanto riferito, con la sola eccezione di il quale, pur confermando la propria sottoscrizione sul Persona_3 verbale di SIT, ha cercato di ridimensionarne la valenza, adducendo una non perfetta comprensione della lingua italiana all'epoca dei fatti.
Va, tuttavia, considerato che si tratta di soggetto che, quando è stato sentito come testimone, risultava dipendente di sicchè è comprensibile la remora a rendere CP_1 dichiarazioni che avrebbero potuto compromettere il suo datore di lavoro.
Ora, siccome è pacifico che sul posto di lavoro i lavoratori si interfacciassero soprattutto con , che era la referente anche per le questioni amministrative (che Persona_2 poi segnalava a ) e il dato è stato valutato dal giudice di primo grado Persona_13 ritenendo che costei non facesse altro che comunicare ai lavoratori le direttive provenienti da è tale rapporto che va valutato. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, si limitava a fornire Parte_1 informazioni per il conseguimento del risultato richiesto per le opere commissionate.
Va, in primo luogo, evidenziato che la stessa prospettazione dell'appellante non vale a configurare un potere direttivo in capo all'appaltatore nella misura in cui le direttive della erano intese a conformare puntualmente la prestazione dei lavoratori Per_8
pag. 10/15 (quanto a caratteristiche e qualità delle lavorazioni, tempi di consegna) e, per contro, erano completamente assenti - né sono state indicate dall'appellante (al di là della gestione amministrativa, come già evidenziato irrilevante) - da parte dell'appaltatore, indicazioni sulle modalità con cui doveva essere fatto il lavoro, nonostante i lavoratori fossero privi di competenze specifiche, tant'è che le mansioni erano state affidate e insegnate in loco, istruendo i lavoratori anche sul funzionamento dei macchinari.
In ogni caso, va osservato che proprio e Persona_2 Testimone_2
(quest'ultima teste particolarmente qualificato nel descrivere il rapporto tra la committente e il referente della cooperativa in loco per essere la sorella di Persona_11 cui era subentrata nel ruolo) hanno confermato che la presenza di Persona_2 sul luogo di lavoro era quotidiana, che ogni giorno i referenti si Controparte_8 rapportavano con la committente per il programma di lavoro e che era la stessa a spiegare il funzionamento delle macchine. Parte_1
ha dichiarato “parlo con la signora della che Persona_2 Parte_1 CP_1 mi dice qual è il programma di lavoro e io decido in base alla capacità delle persone e al lavoro da fare quanti lavoratori servono e per quanto tempo”; prepara Parte_1 le macchine e poi io assegno il lavoro a ciascuna ragazza. Sono io che ho insegnato alle altre ragazze della . La Incoronata per qualsiasi cosa deve parlare solo con CP_7 me, neppure con e ”; “durante la giornata avviso eventualmente Per_13 Per_14
Incoronata dei problemi che incontriamo o delle cause dei rallentamenti così immagina già Incoronata se a fine giornata saremo riuscite a fare il programma che lei ci ha dato.
Se vede che i tempi di lavoro sono troppo lunghi viene da me e mi chiede il Parte_1 motivo. Io cerco di capirlo e risolvere il problema con le ragazze e i ragazzi” (SIT
7.10.115).
ha dichiarato “Io con la signora vedo che lei mette il sistema Testimone_2 Parte_1 sulle macchine”; “Incoronata ci ha spiegato come usare le macchine” “Il materiale lo troviamo tutto qui in Leda. Quello che dobbiamo fare ce lo dice qui” (SIT del 7.10.15).
“Posso dire che quando non sapeva qualcosa e quando c'erano macchinari nuovi Per_2 le informazioni di utilizzo provenivano da ” (verbale ud.25.1.22). Controparte_8
La stessa che in sede di deposizione testimoniale resa all'udienza del Tes_1
25.1.22, ha confermato quanto dichiarato in sede di SIT ovvero che gli ordini e le direttive provenivano da , in sede di SIT del 7.10.15 aveva precisato Persona_2 che era a dare “ordini a e poi lei dice a noi tutto quello che Controparte_8 Per_2 dobbiamo fare”.
pag. 11/15 Quindi, l'organizzazione della prestazione lavorativa faceva capo direttamente alla committente non provenendo dall'appaltatore alcuna indicazione sul punto e restando come unico referente della attività da svolgere l'unica a cui Controparte_8 [...]
si rapportava per avere indicazioni sulla esecuzione del lavoro, ma senza Persona_2 svolgere alcuna autonoma gestione dei lavoratori sull'attività appaltata per la quale riceveva indicazioni solo da attenendosi alle sue direttive e dovendo Controparte_8 rispondere a costei e non certo ai referenti delle cooperative (e tanto meno del
) della conformità del lavoro svolto rispetto a quanto richiesto. CP_4
Del resto, era a sovraintendere il lavoro anche dei dipendenti della Persona_2 cooperativa che non avevano un proprio referente, trasponendo anche verso CP_6 costoro le direttive della a riprova del fatto che fungeva da Per_8 Persona_2 tramite per l'organizzazione del lavoro non per il o le consorziate ma per la CP_4 committente.
Ulteriore elemento estremamente significativo a completamento di tale quadro è costituito dal fatto che i lavoratori, quando vennero sentiti dagli ispettori, indicarono proprio in il datore di lavoro. Parte_1 dichiarava “lavoro per la da novembre 2014”; “il mio datore di Tes_1 CP_1 lavoro è la signora , responsabile della Leda”. Parte_1 si era riferito a con il termine “padrone”. Persona_3 Controparte_8
In aggiunta agli indici già evidenziati dal giudice di primo grado, quali il fatto che tutta l'attività svolta da era “appaltata” ai lavoratori delle cooperative non avendo CP_1 la società lavoratori propri e che locali, attrezzature e macchinari erano stati messi a disposizione dalla stessa va altresì valorizzata la presenza quotidiana della CP_1 sul luogo di lavoro, la continuità del personale lavorativo (che era sempre il Per_8 medesimo, per un tempo prolungato) tant'è che – che, all'epoca, già Persona_3 lavorava presso la da quattro anni – era stato infine assunto proprio dalla CP_1
e l'affidamento ai lavoratori inviati dalle Controparte_10 cooperative anche di mansioni extracontratto, quali quelle di carrellista, svolte appunto da (“non ho una mansione precisa, faccio un po' tutti i lavori…Spesso guido il Per_3 muletto e mi occupo di caricare e scaricare i camion” SIT Mayor del 7.10.15; “non so dire con precisione rispetto agli altri lavoratori, tranne che per che ha Persona_3 utilizzato i carrelli elettrici. Posso dire che c'era anche un altro lavoratore delle cooperative che aveva utilizzato i carrelli elettrici, ma ora non lavora più lì. Si chiamava , teste ud.25.1.22). Per_7 Tes_1
pag. 12/15 Alla luce di tali evidenze non può che concludersi nel senso che l'organizzazione operativa dell'attività dell'appalto stipulato con il era in capo Controparte_4 integralmente alla committente che dava indicazioni su come doveva essere CP_1 eseguita la prestazione lavorativa che rappresentava il vero oggetto dell'appalto e ne controllava l'esecuzione (anche quanto a tempistiche), mentre né il né le CP_4 cooperative affidatarie si occupavano della reale organizzazione della prestazione lavorativa (ma, solo la cooperativa della sola gestione amministrativa). CP_5
Il secondo aspetto su cui si incentrano le contestazioni dell'appellante è quello relativo al rischio di impresa.
Ora, premesso che l'assenza di potere organizzativo e direttivo in capo all'appaltatore è sufficiente ad escludere la genuinità dell'appalto, in quanto i requisiti devono ricorrere congiuntamente, va evidenziato che il rischio di impresa deve intendersi quale rischio economico assunto rispetto al risultato oggetto del contratto tenuto conto del corrispettivo dell'appalto.
L'appellante argomenta il rischio di impresa sul calcolo del corrispettivo dell'appalto, sottolineando come fosse incentrato sui pezzi lavorati e non sulle ore lavorate, come sarebbe provato dagli allegati alle fatture, che indicavano il numero di pezzi lavorati e il costo unitario e dagli stessi allegati al contratto, che prevedevano specificamente le tariffe in ragione delle diverse lavorazioni commissionate.
In realtà tale prospettazione risulta smentita dal fatto che negli ordini interni (poi utilizzati per predisporre le fatture) venivano indicate le ore di lavoro e che la stessa ha dichiarato “la valutazione del costo e della convenienza la Persona_2 faccio per la perché verifico se il prezzo indicato dalla committente nel CP_1 contratto con la cioè nel foglio di lavoro con la copre effettivamente il costo CP_1 CP_1 della manodopera impiegata a fare il numero di pezzi richiesto” a riprova che il corrispettivo era tarato sulla manodopera e il rischio assunto dal committente e non dall'appaltatore.
Del resto, non è ravvisabile alcuna alea in capo all'appaltatore tenuto che locali, attrezzature e materiali erano messi a disposizione dal committente e l'unico costo per l'appaltatore era quello amministrativo del personale, che, tuttavia, non ha alcun carattere di aleatorietà afferendo sempre al costo della manodopera.
E che il corrispettivo pagato fosse esclusivamente quello della manodopera trova ulteriore conferma nelle fatture emesse dalle cooperative che fornivano i lavoratori al
, che riportano la dicitura “prestazione di manodopera effettuata per vostro CP_4 conto del mese di …” a riprova di quale fosse il vero oggetto della prestazione, tenuto pag. 13/15 conto che , come formale appaltatore, non predisponeva né Controparte_4
l'organizzazione né i mezzi, ma si limitava a girare la manodopera fornita dalla consorziata alla committente.
Deve, quindi, confermarsi la non genuinità dell'appalto.
3.4. Il sesto motivo afferente la quantificazione della sanzione è infondato.
Sostiene l'appellante che la sanzione doveva essere commisurata al periodo 1.6.2015-
31.12.2015 in quanto il verbale unico di accertamento si riferisce unicamente a tale Con periodo e, inoltre, l' non ha fornito elementi per verificare la fondatezza del dato fornito.
Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che il verbale unico di accertamento fa riferimento proprio alle 1762 giornate lavorate, accertate mediante consultazione delle banche dati e della documentazione acquisita (pag.6 verbale di accertamento) e il potere sanzionatorio spetta all'ente: vi è, dunque, coerenza tra esiti delle indagini ispettive e sanzione, formulata proprio sulla base degli accertamenti in esso compendiati.
Non vengono contestate le modalità di computo della sanzione di cui il giudice di primo grado ha verificato la congruità rispetto ai parametri normativi (art. 1 co. 1 e 6 D.lgs.
8/2016 in relazione all'art. art. 18, co. 1, D.Lgs. 276/2003; cfr. pagg.15, 16 sentenza di primo grado).
Quanto alla prova del dato fornito, l'ITL si è basata sulle banche dati consultate
(Netinps) e sui documenti acquisiti (L.U.L. prodotti dalle società coinvolte unitamente ai contratti di lavoro e buste paga) prodotti in giudizio, rispetto ai quali gli appellanti- ricorrenti non hanno formulato alcun rilievo limitandosi ad una contestazione assolutamente generica e immotivata: “sul punto si rileva come non è stato fornito Co alcun elemento da parte dell' (su cui grava l'onere della prova) per verificare la fondatezza del dato fornito, che il giudice ha preso per buono nonostante l'eccezione documentale sollevata dai ricorrenti” (pag.37 atto di appello).
3.5. L'ottavo motivo afferente l'impugnazione della condanna alle spese è in realtà connesso all'accoglimento dei precedenti motivi di appello in quanto si sostiene che le Con spese di lite debbono essere poste a carico dell' non avendo questa provato la sussistenza dei presupposti fondanti le pretese violazioni amministrative e conseguenti sanzioni o quanto meno compensate tenuto conto del calcolo errato della sanzione.
Il rigetto dei motivi il cui accoglimento è presupposto della richiesta di riforma della condanna sul punto determina conseguentemente anche il rigetto di tale motivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in ragione pag. 14/15 dell'entità della sanzione irrogata e con riferimento alle fasi in cui l'appellato ha svolto attività (ovvero studio e introduttiva, non avendo presentato note conclusive né presenziato all'udienza di discussione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e a rifondere all' CP_1 Parte_1 [...]
di le spese di lite del presente grado, Controparte_2 CP_2 liquidate in € 3.400,00 per compensi oltre a rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GA IN PA
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1391/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa IN PA Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
Dott.ssa NA GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1391 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
(c.f.: ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1 amministratore unico e legale rappresentante della società (c.f. CP_1
) P.IVA_1
APPELLANTI rappresentati e difesi rappresentati dagli avv.ti Nicola Cera e Stefano Peron come da mandato rilasciato su supporto cartaceo separato, trasmesso in copia informatica autenticata con firma digitale e congiunto al ricorso in appello
CONTRO
(CF. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
APPELLATO difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (CF C.F.
) P.IVA_3
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d. lgs. N. 150/2011 - appello avverso la sentenza n. 217/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data
26.1.2023. Conclusioni di parte appellante: in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, sospendere – anche inaudita altera parte - l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, n. 217/2023 Tribunale di Vicenza,
Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, pronunciata nell'ambito del procedimento n.
1279/2021 R.G. Tribunale di Vicenza e pubblicata in data 26.01.2023, con istanza di fissazione di apposita udienza al fine della discussione e decisione relativamente alla presente istanza di sospensione.
Nel merito
In riforma della sentenza n. 217/2023 Tribunale di Vicenza, Giudice dott.ssa Vittoria
Cuogo, pronunciata nell'ambito del procedimento n. 1279/2021 R.G. Tribunale di
Vicenza e pubblicata il 26.01.2023, accogliere tutte le domande proposte con il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione e in particolare: in via preliminare:
- dichiarare la nullità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
VI00000/2016-063-01 del 23.02.2016 e dell'Ordinanza Ingiunzione impugnata per violazione dell'art. 14 L. 689/81; in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria azionata Con dall' nei confronti dell'appellante con l'ordinanza ingiunzione opposta (e con ogni altro atto presupposto, tra cui il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e i verbali di accesso ispettivo indicati in narrativa), per tutti i motivi di impugnazione descritti in narrativa;
conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado come impugnata, dichiarare e/o disporre l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza- ingiunzione opposta e di ogni altro atto presupposto, tra cui il Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione e i verbali di accesso ispettivo indicati in narrativa, ovvero, comunque, dichiararli privi di effetto giuridico, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse dichiarata, in tutto o in parte, l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione-impugnata, modificare l'ordinanza-ingiunzione opposta, per i motivi indicati in narrativa, rideterminando, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'importo delle sanzioni nella minor somma ritenuta di giustizia.
pag. 2/15 In ogni caso.
- Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario e oneri di legge e con conseguente condanna dell'Ente a restituire alla società quanto eventualmente versato a titolo di spese processuali del primo grado
- in subordine, con vittoria del secondo grado di giudizio e compensazione delle spese del primo grado di giudizio e con conseguente condanna dell''Ente a restituire alla società quanto eventualmente versato a titolo di spese processuali del primo grado.
Conclusioni di parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello
Nel merito: respingere il presente appello, con conferma della sentenza n. 217/23 del Tribunale
Vicenza.
Con vittoria di spese del grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, depositato in data 26,2.2021, CP_1
e (amministratore unico della società) proponevano opposizione alla Parte_1 ordinanza ingiunzione nr.472021 del 20.1.2021 con cui l' di Controparte_2 comminava la sanzione di euro 50.000 (così ridotta entro i limiti edittali CP_2 rispetto agli 88.000 calcolati in base al criterio di cui al comma 5 bis) per aver stipulato un contratto di appalto non genuino con il (il quale, a sua volta, Controparte_4 aveva stipulato contratti di subappalto con le cooperative e , per CP_5 CP_6 effetto del quale aveva utilizzato illecitamente per complessive n. 1762 giornate i seguenti lavoratori: , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
e , tutti dipendenti Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 della ed utilizzati per n. 1474 giornate nonché e Controparte_7 Per_9
dipendenti di Noemi Cooperativa e utilizzati da per complessive Per_10 CP_1
288 giornate lavorative.
La sanzione veniva comminata in forza degli esiti dell'ispezione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. VI00000/2016-063-01 del 23.2.2016 (prot. n. 2695 del 29.2.2016).
L'opposizione veniva proposta per i seguenti motivi:
1) nullità del verbale unico di accertamento e notificazione in quanto la contestazione Con della violazione da parte di avveniva in spregio al termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/81;
pag. 3/15 2) illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta essendo stata totalmente disattesa la richiesta della signora di audizione innanzi all'autorità amministrativa;
Per_8
3) insussistenza della fattispecie contestata di conclusione di appalto di servizi non genuino;
4) quantificazione della sanzione. Con Si costituiva l' di chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione, ponendo a carico dei ricorrenti le spese di lite, sulla base delle seguenti considerazioni:
- Non sussiste l'intervenuta decadenza ex art. 14 L.689/81 in quanto tale termine coincide con quello in cui l'accertamento ispettivo si è compiuto e non invece con il momento in cui l'indagine è iniziata. Nel caso di specie, a fronte del primo accesso del 7.10.2015, l'attività di indagine si è protratta fino al 12.2.2016, Con quando l' riceveva trasmissione di fatture relative alla Cooperativa Noemi. Il termine previsto per la contestazione della violazione risulta allora rispettato, atteso che il verbale di accertamento e violazione, datato 23.2.2016, è stato avviato alla notifica in data 29.2.2016.
- La mancata audizione dell'interessato che ne ha fatto richiesta in sede amministrativa non determina la nullità del provvedimento, potendo esercitare le difese in sede giurisdizionale.
- La non genuinità dell'appalto è provata da: coincidenza dell'oggetto dell'appalto con l'oggetto sociale di utilizzo, per lo svolgimento della prestazione CP_1 di lavoro, dei locali e delle attrezzature della committente in base ad un presunto comodato d'uso gratuito “ da redigere” mai prodotto e a fronte di assenza di mezzi strumentali propri da parte delle appaltatrici o sub appaltatrici;
oggetto sociale del formale appaltatore, non ricollegabile Controparte_4 all'attività appaltata;
corrispettivo dell'appalto non indicato nel contratto e determinato sulla base del costo della manodopera;
esercizio del potere direttivo sui lavoratori in capo al committente, in quanto era a Controparte_8 svolgere ruolo gestorio o direttamente o per il tramite di . Persona_2
- Correttezza della quantificazione irrogata in base all'art. 1 co. 1 e 6 d.lgs.8/2016.
Con ricorso depositato in data 21.7.2023 e hanno CP_1 Parte_1 interposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado, insistendo per l'integrale accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Ha resistito al gravame l' di Controparte_2 CP_2
2. L'appello in esame è affidato ad otto motivi di gravame.
pag. 4/15 a) Con il primo motivo viene contestato l'ampliamento dell'oggetto del giudizio effettuato dal giudice di primo grado, ritenuto in violazione dell'ambito del giudizio impugnatorio che, in quanto tale, è circoscritto alle violazioni come enunciate nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale di Vicenza esteso le valutazioni non solo ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra appaltatore e subappaltatrici cui è, invece, estranea, essendo contestato alla predetta unicamente CP_1
l'aver concluso un appalto non genuino con il violando l'art. 29 co. Controparte_4
1 D. Lgs. 276/03 e non anche la somministrazione illecita di manodopera compiuta, eventualmente, dal attraverso le cooperative consorziate. CP_4
b) Con il secondo motivo lamenta la ritenuta insussistenza degli indici di genuinità dell'appalto ovvero il rischio di impresa in capo all'appaltatore e l'esercizio da parte dell'appaltatore del potere direttivo sui lavoratori impiegati nell'appalto.
c) Con il terzo motivo contesta la rilevanza degli ulteriori indici utilizzati dal giudice di primo grado ai fini della valutazione di non genuinità dell'appalto.
d) Con il quarto motivo lamenta la violazione del criterio dell'onere della prova Con asserendo che l' non avrebbe provato gli indici di appalto non genuino tra CP_1
e , essendosi limitata a trasporre su tale rapporto le risultanze Controparte_4 relative al rapporto del con le cooperative consorziate. CP_4
e) Con il quinto motivo lamenta la mancata valutazione delle prove testimoniali e la prevalenza data dal giudice di primo grado alle dichiarazioni rese in sede di S.I.T.
f) Con il sesto motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta la quantificazione della sanzione.
g) Con il settimo motivo ripropone la violazione del termine decadenza di cui all'art. 14
L.689/81 sulla base dell'argomento per cui il verbale unico di accertamento e notificazione notificato a riguarda unicamente la violazione dell'art. 29 D. CP_1
Lgs. 276/03 e, quindi, la contestazione di un appalto non genuino stipulato tra e il CP_1
e non anche la somministrazione illecita di manodopera asseritamente attuata CP_4 tra il e le cooperative mentre i documenti cui Controparte_4 CP_6 CP_5 ha fatto riferimento il giudice per il rispetto del termine decadenziale, l'ultimo dei quali datato 12.6.2016, sono stati raccolti nel diverso procedimento amministrativo afferente i contratti di sub-appalto.
h) Con l'ottavo motivo impugna la pronuncia sulle spese di lite.
3. L'appello è infondato.
Si procede alla disamina delle questioni secondo l'ordine di pregiudizialità.
3.1. Il primo motivo è infondato.
pag. 5/15 La pretesa di parte appellante di circoscrivere la valutazione della natura genuina o meno dell'appalto sottoscritto da al solo rapporto intercorrente tra e CP_1 CP_1
non ha fondamento, in quanto il si era limitato Controparte_4 Controparte_4 ad acquisire il contratto, trattandosi di organismo di rappresentanza delle imprese consorziate (tra cui le cooperative e avente come oggetto sociale, in CP_5 CP_6 particolare, quello, appunto, di acquisire “contratti da enti e società… trattando le migliori condizioni tecniche ed economiche” , “acquisire commesse per le imprese consorziate” (cfr. visura camerale sub doc.5 ricorrente).
L'attività del non è quella di assumere in proprio l'appalto, non avendo CP_4 nemmeno l'organizzazione di mezzi né di persone per assumere in proprio l'appalto (è risultato, infatti, privo di manodopera, avendo un unico dipendente amministrativo), ma di procacciare il contratto per le consorziate, sicchè, al di là del ruolo formale attribuito nel contratto, il si era limitato a fungere da mero intermediario e, dunque, CP_4
l'indagine sulla genuinità dell'appalto non può che essere condotta con riferimento alle imprese per cui il contratto di appalto di servizi era stato procacciato, non avendo il svolto alcun ruolo nella gestione dell'appalto, se non quello di fatturazione a CP_4
CP_1
Del resto, lo stesso art. 1 del contratto di appalto precisa che per l'esecuzione dell'attività “l'Appaltatore si avvale dei propri soci” con divieto di subappalto (art.2) e nello stesso contratto di appalto vengono indicati come referenti , Persona_11 Per_12
e , tutti dipendenti non del ma della
[...] Persona_2 CP_4 CP_7
sicchè le valutazioni rispetto alle cooperative che, di fatto, avevano
[...] eseguito l'appalto era ed è imprescindibile.
E, infatti, l'attività degli ispettori aveva interessato sia il sia le consorziate CP_4 [...]
e effettivamente presenti in loco tramite i referenti e i lavoratori e per CP_5 CP_6 tale ragione l'indagine si era protratta sino al febbraio 2016, avendo dovuto gli ispettori richiedere la documentazione necessaria per valutare la sussistenza dell'organizzazione e del rischio di impresa quali indici della genuinità dell'appalto quantomeno rispetto a queste ultime, in quanto lo stesso contratto di appalto rimandava alle consorziate e sul posto erano presenti unicamente i lavoratori di queste ultime.
Gli esiti di tale complessiva attività sono stati poi trasfusi nel verbale unico di accertamento del 23.2.2016 sulla base del quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione, sicchè non si ravvisa alcun allargamento del perimetro dell'oggetto del giudizio impugnatorio, che va verificato sulla base della violazione contestata e non degli accertamenti necessari per verificarla, tenuto conto che l'opposizione all'ordinanza pag. 6/15 ingiunzione introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza del provvedimento sanzionatorio.
Sfugge, peraltro, l'interesse dell'appellante ad una perimetrazione dell'oggetto del giudizio al solo rapporto tra e , tenuto conto che, rispetto CP_1 Controparte_4
a quest'ultimo, sicuramente non sono ravvisabili gli indici normativi di genuinità dell'appalto, visto che, come già evidenziato, il non aveva dipendenti né CP_4 esercitava alcun potere organizzativo e direttivo dei lavoratori, tant'è che lo stesso appellante, per sostenere la tesi della genuinità dell'appalto, fa riferimento ad un potere organizzativo manifestato attraverso e che, Persona_2 Persona_13 tuttavia, non erano dipendenti del ma della CP_4 Controparte_7
3.2. Da quanto evidenziato sub 3.1 discende anche l'infondatezza del settimo motivo, afferente il mancato rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 L.689/81, tenuto conto che il termine decorre dall'accertamento della violazione, da intendersi come valutazione della sua configurabilità sulla base dell'acquisizione di tutti i dati necessari ai fini della verifica della sua sussistenza (Cass.sez. 2 n.27702 del 29/10/2019).
Nel caso di specie, la valutazione sulla genuinità o non genuinità dell'appalto ha implicato, appunto, l'esame di tutta la documentazione relativa anche alle cooperative e che si è protratta sino al 12.2.16, compendiata, poi, nel verbale CP_5 CP_6 unico di accertamento che in premessa richiama, come fonti dell'accertamento, tutta la documentazione acquisita.
Si legge, infatti “il giorno 23/02/2016 … hanno concluso gli accertamenti, iniziati con accesso del 7/10/2015 e proseguiti con l'acquisizione dei documenti in data 27/10/2025
(da parte della e nelle date 22/10/2025, 24/10/2025, 14/12/2025, 12/02/2016 CP_1
(da parte del ) nei Controparte_9 confronti di…”.
Pacifico che il termine ove computato dal 12.2.16 risulta rispettato, va, in ogni caso, puntualizzato che l'accertamento, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi concluso il 23.2.16, dopo che gli ispettori avevano esaminato tutta la documentazione acquisita sino al 12.2.2016, tempistica ragionevole per tradurre la contestazione in accertamento.
3.3. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano la sussistenza della violazione e le prove a sostegno.
Secondo l'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla pag. 7/15 somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, tratto eminente di distinzione rispetto alla somministrazione di lavoro, dove il potere direttivo e di controllo è in capo all'utilizzatore, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa, in quanto la nozione di appalto lecito, pur ancorata alla disciplina generale del contratto prevista dall'art. 1655 c.c., viene valorizzata in una prospettiva giuslavoristica e ruota tutta intorno alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore; l'effettività dell'organizzazione in capo all'appaltatore, nel lessico della norma, potrà anche risultare dalla combinazione di due elementi (cfr. Cass. sez. lav.
n.10012 del 12/04/2024).
E' stato, altresì, precisato che negli appalti endoaziendali e c.d. labour intensive, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorchè strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente e dove è preponderante il fattore umano rispetto all'organizzazione ed impiego di mezzi, il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa. Deve invece ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass.10012/2024 cit. Cass. sez. lav. n.18455 del 28/06/2023).
La riconduzione del rapporto all'uno o all'altra fattispecie va indagata sulla base di elementi indiziari da valutarsi nella loro complessiva significatività e che la giurisprudenza di legittimità indica, come criteri generali e astratti, nell'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, nella proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, nell'organizzazione in pag. 8/15 concreto della manodopera, attraverso anche la presenza in loco, con poteri di gestione e soluzione dei problemi, nel contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata, nell'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante (Cass. sez. lav. n.27213 del 26/10/2018).
Sul presupposto che l'indagine va focalizzata unicamente sul rapporto tra e CP_1
, sostiene l'appellante che il potere direttivo del si Controparte_4 CP_4 sarebbe esplicato tramite e , in quanto nel Persona_2 Persona_13 contratto di appalto era specificato che ci sarebbero stati dei referenti di cantiere e i lavoratori ricevevano le direttive da mentre la signora si Persona_2 Per_8 limitava a dare informazioni rilevanti per le opere commissionate senza alcuna interferenza sulle modalità pratiche di svolgimento e organizzazione della lavorazione.
Cita, sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1 Testimone_2 Per_3
e dalla stessa in punto di provenienza degli ordini da
[...] Persona_2 [...]
e, ancora, le dichiarazioni di e in punto di Persona_2 Persona_3 Testimone_3 esclusione di un potere direttivo in capo a nonché le dichiarazioni di Controparte_8
e sul fatto che ferie e malattie venivano Testimone_2 Persona_3 Persona_13 comunicate solo a . Per_2
Come già osservato, a voler valutare il potere organizzativo e direttivo solo rispetto al
, la conclusione non può che essere negativa, tenuto conto che il CP_4 CP_4 non si occupava in alcun modo dell'organizzazione del lavoro né tanto meno della gestione dei lavoratori, in quanto i lavoratori non erano dipendenti del ma CP_4 delle cooperative e la stessa , che l'appellante indica come il CP_5 CP_6 Per_2 soggetto attraverso cui il esercitava il potere direttivo, era dipendente della CP_4 cooperativa e si rapportava per la gestione amministrativa dei lavoratori CP_5
(permessi, ferie) con anch'egli dipendente della cooperativa Persona_13 [...]
e certo non con il . CP_5 CP_4
Il , al di là della firma del contratto e dell'emissione delle fatture, Controparte_4 non ha avuto alcun ruolo nella gestione, nemmeno amministrativa, dei lavoratori, assunta integralmente dalla cooperativa anche per quanto riguarda i CP_5 lavoratori della cooperativa giacchè si occupava di CP_6 Persona_13 predisporre per tutti buste paga e gestire eventuali malattie (cfr. dichiarazioni testimoniali del 25.1.2022 e SIT del 7.10.15, confermate dal teste).
In base ai principi sopra richiamati, la mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro (buste paga, ferie, malattia) – nel caso di specie pacificamente in capo alla cooperativa - non è indice della genuinità dell'appalto, per la cui effettività CP_5
pag. 9/15 rilevano una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo.
Sul ruolo di , su cui l'appellante incentra le argomentazioni a Persona_2 sostegno del potere organizzativo in capo al (sub) appaltatore, le dichiarazioni richiamate vanno contestualizzate e depongono in senso contrario.
Premessa la pacifica utilizzazione delle dichiarazioni assunte in sede di verifica dagli ispettori, le testimonianze rese nel corso del giudizio vanno lette nel loro complesso e in rapporto con quanto dichiarato all'epoca dei fatti, tenuto conto che la maggiore prossimità rispetto agli eventi agevola la precisione nel riferito. Va anche considerato il diverso contesto in cui sono state rese le SIT e le testimonianze: le prime nel corso della verifica dell' che, va ricordato, era stata indotta da una dipendente Controparte_2 della Cooperativa Noemi che lamentava il mancato pagamento di alcune mensilità (doc. Con 4 ), in un contesto che non suggestionava la spontaneità delle propalazioni;
le seconde nel corso del giudizio avente ad oggetto la contestazione dell'ordinanza ingiunzione comminata per aver ritenuto l'appalto, in cui i lavoratori-testimoni avevano prestato la loro opera, illecito.
Ciò premesso, va, comunque, evidenziato che tutti i lavoratori sentiti nel corso del giudizio hanno confermato le dichiarazioni rese davanti agli ispettori, sicchè non si pone un problema di prevalenza ma solo di complementarietà di quanto riferito, con la sola eccezione di il quale, pur confermando la propria sottoscrizione sul Persona_3 verbale di SIT, ha cercato di ridimensionarne la valenza, adducendo una non perfetta comprensione della lingua italiana all'epoca dei fatti.
Va, tuttavia, considerato che si tratta di soggetto che, quando è stato sentito come testimone, risultava dipendente di sicchè è comprensibile la remora a rendere CP_1 dichiarazioni che avrebbero potuto compromettere il suo datore di lavoro.
Ora, siccome è pacifico che sul posto di lavoro i lavoratori si interfacciassero soprattutto con , che era la referente anche per le questioni amministrative (che Persona_2 poi segnalava a ) e il dato è stato valutato dal giudice di primo grado Persona_13 ritenendo che costei non facesse altro che comunicare ai lavoratori le direttive provenienti da è tale rapporto che va valutato. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, si limitava a fornire Parte_1 informazioni per il conseguimento del risultato richiesto per le opere commissionate.
Va, in primo luogo, evidenziato che la stessa prospettazione dell'appellante non vale a configurare un potere direttivo in capo all'appaltatore nella misura in cui le direttive della erano intese a conformare puntualmente la prestazione dei lavoratori Per_8
pag. 10/15 (quanto a caratteristiche e qualità delle lavorazioni, tempi di consegna) e, per contro, erano completamente assenti - né sono state indicate dall'appellante (al di là della gestione amministrativa, come già evidenziato irrilevante) - da parte dell'appaltatore, indicazioni sulle modalità con cui doveva essere fatto il lavoro, nonostante i lavoratori fossero privi di competenze specifiche, tant'è che le mansioni erano state affidate e insegnate in loco, istruendo i lavoratori anche sul funzionamento dei macchinari.
In ogni caso, va osservato che proprio e Persona_2 Testimone_2
(quest'ultima teste particolarmente qualificato nel descrivere il rapporto tra la committente e il referente della cooperativa in loco per essere la sorella di Persona_11 cui era subentrata nel ruolo) hanno confermato che la presenza di Persona_2 sul luogo di lavoro era quotidiana, che ogni giorno i referenti si Controparte_8 rapportavano con la committente per il programma di lavoro e che era la stessa a spiegare il funzionamento delle macchine. Parte_1
ha dichiarato “parlo con la signora della che Persona_2 Parte_1 CP_1 mi dice qual è il programma di lavoro e io decido in base alla capacità delle persone e al lavoro da fare quanti lavoratori servono e per quanto tempo”; prepara Parte_1 le macchine e poi io assegno il lavoro a ciascuna ragazza. Sono io che ho insegnato alle altre ragazze della . La Incoronata per qualsiasi cosa deve parlare solo con CP_7 me, neppure con e ”; “durante la giornata avviso eventualmente Per_13 Per_14
Incoronata dei problemi che incontriamo o delle cause dei rallentamenti così immagina già Incoronata se a fine giornata saremo riuscite a fare il programma che lei ci ha dato.
Se vede che i tempi di lavoro sono troppo lunghi viene da me e mi chiede il Parte_1 motivo. Io cerco di capirlo e risolvere il problema con le ragazze e i ragazzi” (SIT
7.10.115).
ha dichiarato “Io con la signora vedo che lei mette il sistema Testimone_2 Parte_1 sulle macchine”; “Incoronata ci ha spiegato come usare le macchine” “Il materiale lo troviamo tutto qui in Leda. Quello che dobbiamo fare ce lo dice qui” (SIT del 7.10.15).
“Posso dire che quando non sapeva qualcosa e quando c'erano macchinari nuovi Per_2 le informazioni di utilizzo provenivano da ” (verbale ud.25.1.22). Controparte_8
La stessa che in sede di deposizione testimoniale resa all'udienza del Tes_1
25.1.22, ha confermato quanto dichiarato in sede di SIT ovvero che gli ordini e le direttive provenivano da , in sede di SIT del 7.10.15 aveva precisato Persona_2 che era a dare “ordini a e poi lei dice a noi tutto quello che Controparte_8 Per_2 dobbiamo fare”.
pag. 11/15 Quindi, l'organizzazione della prestazione lavorativa faceva capo direttamente alla committente non provenendo dall'appaltatore alcuna indicazione sul punto e restando come unico referente della attività da svolgere l'unica a cui Controparte_8 [...]
si rapportava per avere indicazioni sulla esecuzione del lavoro, ma senza Persona_2 svolgere alcuna autonoma gestione dei lavoratori sull'attività appaltata per la quale riceveva indicazioni solo da attenendosi alle sue direttive e dovendo Controparte_8 rispondere a costei e non certo ai referenti delle cooperative (e tanto meno del
) della conformità del lavoro svolto rispetto a quanto richiesto. CP_4
Del resto, era a sovraintendere il lavoro anche dei dipendenti della Persona_2 cooperativa che non avevano un proprio referente, trasponendo anche verso CP_6 costoro le direttive della a riprova del fatto che fungeva da Per_8 Persona_2 tramite per l'organizzazione del lavoro non per il o le consorziate ma per la CP_4 committente.
Ulteriore elemento estremamente significativo a completamento di tale quadro è costituito dal fatto che i lavoratori, quando vennero sentiti dagli ispettori, indicarono proprio in il datore di lavoro. Parte_1 dichiarava “lavoro per la da novembre 2014”; “il mio datore di Tes_1 CP_1 lavoro è la signora , responsabile della Leda”. Parte_1 si era riferito a con il termine “padrone”. Persona_3 Controparte_8
In aggiunta agli indici già evidenziati dal giudice di primo grado, quali il fatto che tutta l'attività svolta da era “appaltata” ai lavoratori delle cooperative non avendo CP_1 la società lavoratori propri e che locali, attrezzature e macchinari erano stati messi a disposizione dalla stessa va altresì valorizzata la presenza quotidiana della CP_1 sul luogo di lavoro, la continuità del personale lavorativo (che era sempre il Per_8 medesimo, per un tempo prolungato) tant'è che – che, all'epoca, già Persona_3 lavorava presso la da quattro anni – era stato infine assunto proprio dalla CP_1
e l'affidamento ai lavoratori inviati dalle Controparte_10 cooperative anche di mansioni extracontratto, quali quelle di carrellista, svolte appunto da (“non ho una mansione precisa, faccio un po' tutti i lavori…Spesso guido il Per_3 muletto e mi occupo di caricare e scaricare i camion” SIT Mayor del 7.10.15; “non so dire con precisione rispetto agli altri lavoratori, tranne che per che ha Persona_3 utilizzato i carrelli elettrici. Posso dire che c'era anche un altro lavoratore delle cooperative che aveva utilizzato i carrelli elettrici, ma ora non lavora più lì. Si chiamava , teste ud.25.1.22). Per_7 Tes_1
pag. 12/15 Alla luce di tali evidenze non può che concludersi nel senso che l'organizzazione operativa dell'attività dell'appalto stipulato con il era in capo Controparte_4 integralmente alla committente che dava indicazioni su come doveva essere CP_1 eseguita la prestazione lavorativa che rappresentava il vero oggetto dell'appalto e ne controllava l'esecuzione (anche quanto a tempistiche), mentre né il né le CP_4 cooperative affidatarie si occupavano della reale organizzazione della prestazione lavorativa (ma, solo la cooperativa della sola gestione amministrativa). CP_5
Il secondo aspetto su cui si incentrano le contestazioni dell'appellante è quello relativo al rischio di impresa.
Ora, premesso che l'assenza di potere organizzativo e direttivo in capo all'appaltatore è sufficiente ad escludere la genuinità dell'appalto, in quanto i requisiti devono ricorrere congiuntamente, va evidenziato che il rischio di impresa deve intendersi quale rischio economico assunto rispetto al risultato oggetto del contratto tenuto conto del corrispettivo dell'appalto.
L'appellante argomenta il rischio di impresa sul calcolo del corrispettivo dell'appalto, sottolineando come fosse incentrato sui pezzi lavorati e non sulle ore lavorate, come sarebbe provato dagli allegati alle fatture, che indicavano il numero di pezzi lavorati e il costo unitario e dagli stessi allegati al contratto, che prevedevano specificamente le tariffe in ragione delle diverse lavorazioni commissionate.
In realtà tale prospettazione risulta smentita dal fatto che negli ordini interni (poi utilizzati per predisporre le fatture) venivano indicate le ore di lavoro e che la stessa ha dichiarato “la valutazione del costo e della convenienza la Persona_2 faccio per la perché verifico se il prezzo indicato dalla committente nel CP_1 contratto con la cioè nel foglio di lavoro con la copre effettivamente il costo CP_1 CP_1 della manodopera impiegata a fare il numero di pezzi richiesto” a riprova che il corrispettivo era tarato sulla manodopera e il rischio assunto dal committente e non dall'appaltatore.
Del resto, non è ravvisabile alcuna alea in capo all'appaltatore tenuto che locali, attrezzature e materiali erano messi a disposizione dal committente e l'unico costo per l'appaltatore era quello amministrativo del personale, che, tuttavia, non ha alcun carattere di aleatorietà afferendo sempre al costo della manodopera.
E che il corrispettivo pagato fosse esclusivamente quello della manodopera trova ulteriore conferma nelle fatture emesse dalle cooperative che fornivano i lavoratori al
, che riportano la dicitura “prestazione di manodopera effettuata per vostro CP_4 conto del mese di …” a riprova di quale fosse il vero oggetto della prestazione, tenuto pag. 13/15 conto che , come formale appaltatore, non predisponeva né Controparte_4
l'organizzazione né i mezzi, ma si limitava a girare la manodopera fornita dalla consorziata alla committente.
Deve, quindi, confermarsi la non genuinità dell'appalto.
3.4. Il sesto motivo afferente la quantificazione della sanzione è infondato.
Sostiene l'appellante che la sanzione doveva essere commisurata al periodo 1.6.2015-
31.12.2015 in quanto il verbale unico di accertamento si riferisce unicamente a tale Con periodo e, inoltre, l' non ha fornito elementi per verificare la fondatezza del dato fornito.
Sotto il primo profilo è sufficiente osservare che il verbale unico di accertamento fa riferimento proprio alle 1762 giornate lavorate, accertate mediante consultazione delle banche dati e della documentazione acquisita (pag.6 verbale di accertamento) e il potere sanzionatorio spetta all'ente: vi è, dunque, coerenza tra esiti delle indagini ispettive e sanzione, formulata proprio sulla base degli accertamenti in esso compendiati.
Non vengono contestate le modalità di computo della sanzione di cui il giudice di primo grado ha verificato la congruità rispetto ai parametri normativi (art. 1 co. 1 e 6 D.lgs.
8/2016 in relazione all'art. art. 18, co. 1, D.Lgs. 276/2003; cfr. pagg.15, 16 sentenza di primo grado).
Quanto alla prova del dato fornito, l'ITL si è basata sulle banche dati consultate
(Netinps) e sui documenti acquisiti (L.U.L. prodotti dalle società coinvolte unitamente ai contratti di lavoro e buste paga) prodotti in giudizio, rispetto ai quali gli appellanti- ricorrenti non hanno formulato alcun rilievo limitandosi ad una contestazione assolutamente generica e immotivata: “sul punto si rileva come non è stato fornito Co alcun elemento da parte dell' (su cui grava l'onere della prova) per verificare la fondatezza del dato fornito, che il giudice ha preso per buono nonostante l'eccezione documentale sollevata dai ricorrenti” (pag.37 atto di appello).
3.5. L'ottavo motivo afferente l'impugnazione della condanna alle spese è in realtà connesso all'accoglimento dei precedenti motivi di appello in quanto si sostiene che le Con spese di lite debbono essere poste a carico dell' non avendo questa provato la sussistenza dei presupposti fondanti le pretese violazioni amministrative e conseguenti sanzioni o quanto meno compensate tenuto conto del calcolo errato della sanzione.
Il rigetto dei motivi il cui accoglimento è presupposto della richiesta di riforma della condanna sul punto determina conseguentemente anche il rigetto di tale motivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in ragione pag. 14/15 dell'entità della sanzione irrogata e con riferimento alle fasi in cui l'appellato ha svolto attività (ovvero studio e introduttiva, non avendo presentato note conclusive né presenziato all'udienza di discussione).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e a rifondere all' CP_1 Parte_1 [...]
di le spese di lite del presente grado, Controparte_2 CP_2 liquidate in € 3.400,00 per compensi oltre a rimborso forfettario e IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 02.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GA IN PA
pag. 15/15