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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2300/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6794/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2025, parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401500909, notificato in data 21 gennaio 2025, per TARI, anni d'imposta
2021-2023, per complessivi € 2.722,00; chiedendone l'annullamento per determinati periodi e la restituzione di quanto già versato, sulla scorta dei seguenti motivi: inutilizzabilità dell'immobile per lavori di ristrutturazione.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso alla parte resistente, Comune di Roma, non costituitosi in giudizio.
Ai sensi degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 546/1992 il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
è tenuto a depositare, a pena d'inammissibilità, prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla parte resistente.
Nel caso che ci occupa, non è stata prodotta in atti copia dell'avvenuta accettazione e consegna della p.e.
c. di notifica del ricorso all'indirizzo di posta istituzionale del Comune di Roma, che, quindi, non si è potuto costituire in giudizio. In difetto, quindi, di una valida instaurazione del contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 16 e 20-22 del d.lgs. 546/1992.
Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AN ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6794/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401500909 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2025, parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401500909, notificato in data 21 gennaio 2025, per TARI, anni d'imposta
2021-2023, per complessivi € 2.722,00; chiedendone l'annullamento per determinati periodi e la restituzione di quanto già versato, sulla scorta dei seguenti motivi: inutilizzabilità dell'immobile per lavori di ristrutturazione.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica del ricorso alla parte resistente, Comune di Roma, non costituitosi in giudizio.
Ai sensi degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 546/1992 il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
è tenuto a depositare, a pena d'inammissibilità, prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla parte resistente.
Nel caso che ci occupa, non è stata prodotta in atti copia dell'avvenuta accettazione e consegna della p.e.
c. di notifica del ricorso all'indirizzo di posta istituzionale del Comune di Roma, che, quindi, non si è potuto costituire in giudizio. In difetto, quindi, di una valida instaurazione del contraddittorio, il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione degli artt. 16 e 20-22 del d.lgs. 546/1992.
Le spese di giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.