Ordinanza cautelare 3 aprile 2015
Sentenza 2 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 9322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9322 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09322/2025REG.PROV.COLL.
N. 03045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3045 del 2023, proposto dalla TI IS Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Giulio Cerceo e ES Grilli, con domicilio digitale eletto presso il primo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Panama n. 68;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza stralcio, 2 febbraio 2023, n. 1858, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione orale, depositate da entrambe le parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il cons. ES AR, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la TI IS Società Cooperativa impugnava il provvedimento del 19 novembre 2014 del Gestore per i servizi energetici - GSE S.p.a. con cui, all’esito di un procedimento di verifica con sopralluogo espletato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, le era stata comunicata, nella sua veste di soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico n. 674241, di potenza pari a 59,80 KW, ubicato nel Comune di Chieti, la decadenza dello stesso dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M 5 maggio 2011 e l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe medesime, con conseguente obbligo di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo di € 46.938,48, al lordo della ritenuta d’acconto.
2. – Il provvedimento era stato motivato con un duplice ordine di ragioni, avendo il Gestore rilevato, per un verso, che l’installazione dell’impianto, per il quale era stato chiesto il riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti per la tipologia “ impianto su edificio - T3/Moduli fotovoltaici installati su tetti, diversi da tetti piani e tetti a falda ” e “ piccolo impianto ”, presentava caratteristiche difformi da quelle indicate nelle regole tecniche ai fini della classificazione “ impianto su edificio ”, sicché l’impianto doveva considerarsi “ altro impianto fotovoltaico ”; per altro verso, siccome non operante in regime di scambio sul posto, l’impianto doveva essere considerato un “ grande impianto ”, per il quale ricorreva l’obbligo d’iscrizione al registro di cui all’art. 8 del D.M. 5 maggio 2011.
3. – Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente articolava quattro motivi di gravame mediante i quali si doleva, rispettivamente, della pretermissione delle regole procedimentali concernenti il procedimento di verifica, dell’erroneità del riferimento all’esercizio dell’autotutela contenuto nella parte dispositiva del provvedimento, del difetto di motivazione del provvedimento gravato se inteso come effettivo esercizio del potere di autotutela e, infine, dell’infondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento di decadenza.
4. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r., disposta l’estromissione dal giudizio dei Ministeri intimati, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. – Avverso la sentenza di primo grado la TI IS ha interposto appello.
6. – Il Gestore per i servizi energetici - GSE S.p.a. (d’ora in avanti: “il GSE”) si è costituito in giudizio per chiedere la reiezione dell’appello.
7. – Nel corso del giudizio le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.
8. – Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – Con un primo motivo di appello, l’appellante sostiene che la sentenza sarebbe erronea perché, esaminando il secondo e il terzo motivo del ricorso di primo grado, sarebbe incorsa in una lampante contraddittorietà quando, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla natura giuridica del potere esercitato dal GSE, ha riconosciuto la legittimità del provvedimento malgrado questo si concretizzasse, al di là del nomen , nell’esercizio di una vera e propria manifestazione di autotutela, espressa pretermettendo l’affidamento dell’TI IS e omettendo la compiuta e motivata valutazione dei possibili contrapposti interessi, pubblici e privati.
10. – Il motivo è infondato.
Nel ricorso di primo grado la stessa appellante aveva sostenuto che il provvedimento del GSE non costituiva esercizio del potere di autotutela (cfr. secondo motivo, pag. 9, penultimo capoverso; pag. 10, terzo rigo) per affermare che, una volta ammesso agli incentivi e realizzato conformemente, il progetto non avrebbe dovuto essere messo in discussione (cfr. secondo motivo, pag. 10) ed è solo nella denegata ipotesi (cfr. pag. 10, penultimo rigo: “ … anche a voler considerare (oseremmo dire quasi per assurdo) … ”) che potesse considerarsi come esercizio del potere di autotutela che, con il terzo motivo, aveva dedotto l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e violazione dei principi in materia di autotutela.
Ebbene, il T.a.r. ha escluso, per l’appunto, che il provvedimento costituisse esercizio effettivo del potere di autotutela, richiamando il proprio consolidato orientamento per cui “ in base alla disciplina vigente ratione temporis, tale potere [è] di regola manifestazione di potere di autotutela, in quanto riconducibile al potere di verifica, accertamento e controllo volto ad accertare la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato ” (cfr. § 2 della sentenza appellata), traendone le conseguenze quanto all’assenza di discrezionalità e alla natura doverosa e vincolata dell’operato del GSE.
Perciò non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nella decisione del giudice di primo grado, a differenza che nelle prospettazioni contenute rispettivamente nei ricorsi di primo e di secondo grado.
11. – Con il secondo e ultimo motivo di appello l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado, incentrato sull’infondatezza delle contestazioni poste alla base del provvedimento di decadenza.
Ad avviso dell’appellante, il T.a.r. non avrebbe individuando correttamente le regole applicative rilevanti nella fattispecie concreta, strettamente correlate al relativo conto energia, che, nel caso in esame, non sarebbero quelle relative al Quarto conto energia di cui al D.M. 5 maggio 2011, pubblicate nel dicembre 2011, dopo la progettazione e realizzazione dell’impianto de quo e nello stesso torno di tempo del deposito della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti da parte dell’TI IS, bensì quelle relative al Secondo Conto energia, pubblicate nel dicembre 2010 e in vigore fino al 30 giugno 2011, meno specifiche, perché manchevoli di un approfondimento su come dovesse effettuarsi la progettazione di un impianto fotovoltaico con moduli installato sulla tipologia di capriate di edificio similari a quelle dell’TI IS e, quindi, inidonee a rendere suscettibile di contestazione i rilievi mossi all’impianto in questione.
12. – Il motivo è inammissibile.
Come è stato espressamente eccepito nelle difese del GSE, l’appellante nulla aveva dedotto in primo grado con riferimento al fatto che le regole applicative del Quarto Conto, richiamate dal GSE nel provvedimento di decadenza, non avrebbero trovato applicazione al caso di specie, in quanto pubblicate dopo la progettazione e realizzazione dell’impianto, e che le precedenti regole applicative del Terzo Conto, applicabili quindi all’impianto, sarebbero state meno approfondite con riferimento alle modalità di progettazione di un impianto similare.
Con il quarto motivo del ricorso di primo grado, infatti, l’appellante aveva sostenuto (in continuità con quanto da essa dedotto, nel contraddittorio procedimentale, con la nota del 13 giugno 2014 menzionata nel provvedimento del GSE) che le due file di moduli fotovoltaici costituenti l’impianto, a causa della particolare conformazione del tetto dell’edificio, erano installate su un’unica struttura in modo tale da costituire un blocco unico e che questa struttura, unitariamente considerata, risultava ancorata alla copertura con un angolo di + 9° rispetto al piano tangente del tetto stesso, cioè pienamente entro il limite di tolleranza previsto.
Nessuna contestazione era stata mossa, invece, al fatto che il GSE aveva applicato, richiamandole nel provvedimento impugnato, le “ Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 ”, pubblicate sul proprio sito internet, con riferimento alla definizione delle modalità di installazione degli impianti sugli edifici ai fini del riconoscimento della corrispondente tariffa, tanto è vero che in nessun luogo del ricorso di primo grado si fa cenno alcuno alle “ Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 6 agosto 2010 ”.
Ne consegue la violazione del divieto dei nova in appello, di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a., essendo il thema decidendum del giudizio circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado.
13. – Per queste ragioni, l’appello dev’essere in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
14. – Le spese del presente grado seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UI IL NT, Presidente FF
ES AR, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | UI IL NT |
IL SEGRETARIO