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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1477/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
4/12/2025 senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], e (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
), nata a [...] il [...], difesi dagli avv.ti Roberto CodiceFiscale_2
OM D'IN e NI IG, contro (c.f. , in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, difesa dall'avv. Alessandro Giannuzzi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21/4/2021 i signori e hanno agito nei Pt_1 Parte_2 confronti della per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali asseritamente subiti Controparte_1 in conseguenza dell'allagamento di un garage sito a Picinisco (FR), in Via Colle Posta n. 39. A sostegno della domanda gli attori hanno riferito di essere comproprietari del locale e dell'appartamento soprastante, censiti in catasto al foglio 26, particelle 628 e 351. Hanno fatto presente, nello stesso tempo, che tra il 26/10/2019 e il 27/10/2019 la rimessa fu investita da una notevole quantità d'acqua proveniente dalla condotta posta lungo la via pubblica, all'altezza dell'abitazione del signor . A detta dei signori l' Persona_1 Parte_1 Controparte_1 dopo tre sopralluoghi, avrebbe accertato l'esistenza di una perdita dalla rete idrica e provveduto alle necessarie riparazioni a mezzo della Nuova Edilmonte s.r.l.; l'allagamento, dipeso da gravi difetti di manutenzione, sarebbe stato seguito da formazioni di muffe e rigonfiamenti estesi anche al piano superiore;
a rispondere dei relativi pregiudizi dovrebbe essere tenuta proprio la CP_1
deputata a gestire gli impianti da cui erano fuoriusciti i fluidi. Sulla scorta di quanto
[...] precede gli istanti hanno chiesto la condanna dell'ente al risarcimento dei danni, stimati in €
23.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, o nella diversa somma dovuta, e alla rifusione di tutti gli oneri di giudizio, da distrarre ai difensori antistatari.
***
Costituita con comparsa del 22/9/2021, la in via preliminare ha rilevato l'assenza Controparte_1 di prove certe in merito all'appartenenza del compendio immobiliare di Via Colle Posta al patrimonio degli attori (e, in particolare, a quello della signora , essendosi gli Parte_2 interessati limitati a produrre una visura catastale da cui emerge l'intestazione al signor
[...]
anziché ai presunti comproprietari, della sola particella 351. Fatte salve tali censure, Parte_1 la convenuta ha dato conto della mancata dimostrazione, ad opera degli istanti, dell'origine delle perdite descritte in citazione e del loro collegamento causale con i danni che a loro dire ne sarebbero derivati. Ha contestato, inoltre, l'esorbitanza delle richieste formulate nell'atto
1 introduttivo. Sulla scorta di tali assunti la ha concluso per l'integrale rigetto Controparte_1 dell'azione risarcitoria e per il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali l'ing. è stata nominata consulente Testimone_1
d'ufficio al fine di verificare l'origine, l'entità e le conseguenze pregiudizievoli dell'allagamento.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 4/12/2025 la causa
è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che le istanze risarcitorie degli attori possano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Tale esito dipende, in primo luogo, dalla titolarità degli immobili controversi in capo agli istanti.
Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge, in particolare, che il signor
[...]
è proprietario della particella 351, la signora della particella 268. Parte_1 Parte_2
I due cespiti, provenienti dall'eredità della signora sono stati volturati in Persona_2 favore degli attori con aggiornamenti effettuati, rispettivamente, l'1/11/2010 e il 2/11/2010.
Secondo la giurisprudenza di legittimità si tratta di atti qualificabili in termini di accettazione tacita
(v. Cass. 30/04/2021, n. 11478: “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario […] ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso”
(in precedenza Cass. 11/05/2009, n. 10796; cfr. in seguito Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Per le ragioni anzidette si deve ritenere che i signori abbiano diritto a ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni scaturiti dagli eventi pregiudizievoli che hanno interessato gli immobili.
***
Ciò posto, è provato che i locali degli attori abbiano subito le infiltrazioni descritte in citazione.
Escusso in qualità di testimone durante il processo, il signor , all'epoca Testimone_2 responsabile di ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione dalla propria Controparte_1 centrale operativa per infiltrazioni verificatesi a ottobre 2019 nelle proprietà private ubicate a
Picinisco, in località Colle Posta, e che gli operai inviati per constatare la portata dell''evento avevano registrato perdite di acqua sulla strada adiacente agli immobili per cui è causa.
Di analogo tenore si è rivelata la deposizione del signor altro dipendente della Testimone_3 società, dettosi autore di interventi per alcune perdite eseguiti sempre nell'ottobre del 2019.
Il signor cognato del signor ugualmente interrogato Testimone_4 Testimone_5 come testimone, oltre a confermare l'intervento dell'addetto inviato dalla ha Controparte_1 dato atto della presenza dell'acqua nel garage di proprietà degli istanti e dello svolgimento, ad opera della società, di un intervento di proporzioni notevoli per riparare la conduttura pubblica.
Alla presenza di danni derivanti dalle infiltrazioni ha fatto cenno, infine, anche il signor Per_3
, incaricato dal signor per la redazione di una consulenza di parte.
[...] Parte_1
All'atto della costituzione la società non ha negato di essere tenuta a gestire la rete idrica.
A fronte di un simile quadro, non può che concludersi nel senso della responsabilità della
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni occorsi agli attori a seguito delle infiltrazioni. CP_1
***
La perizia a firma dell'ing. attesta l'esistenza di un collegamento causale diretto tra Tes_1 le perdite d'acqua emerse nella fase istruttoria e l'allagamento del garage di Via Colle Posta.
Nel proprio elaborato, segnatamente, la consulente ha ritenuto, sul tale profilo del contenzioso, “
2 che il danneggiamento dei solai, delle pareti e delle pavimentazioni dei piani interrati degli edifici di proprietà delle parti ricorrenti siano ascrivibili prevalentemente alla vetustà delle condotte idriche interrate nel tratto stradale tra i due fabbricati oggetto di causa, gestite da e CP_2 ai ritardi nella riparazione di rotture, piuttosto frequenti come testimoniato verbalmente da ambo le parti. Le perdite idriche della rete hanno determinato lo sversamento di acqua nel terreno circostante e da questo verso i fabbricati, determinando infiltrazioni per il deflusso a gravità e fenomeni di risalita capillare dal basso anche significativi, con conseguente danneggiamento degli intonaci delle strutture murarie e formazione di muffe. [..]” (così si esprime la C.t.u.).
Invitata dal Tribunale a precisare l'incidenza causale della vetustà delle condotte idriche, l'ing.
ha aggiunto che ”dovendo quantificare, in termini percentuali, l'incidenza causale dei Tes_1 vari fattori costituenti concause delle infiltrazioni rispetto alla verificazione del danno, ritiene di poter ragionevolmente imputare, sulla scorta dei dati di comune esperienza della pratica professionale, la causa delle infiltrazioni per l'80% alle perdite idriche delle condotte in pressione su menzionate e per il 20% alla mancata impermeabilizzazione dei fabbricati [..]”.
Le conclusioni raggiunte dalla C.t.u. sono ben motivate, prive di vizi logici e del tutto condivisibili.
Ne deriva che il danno dipeso dalle infiltrazioni, stimato dall'esperto – ancora una volta con motivazioni esenti da ogni possibile censura – nella somma complessiva di € 21.391,11, può essere ascritto alla in misura solo dell'80%, corrispondente a € 17.112,88. Controparte_1
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che spettino all'attrice, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, anche gli interessi legali per il ritardato pagamento a decorrere dalla data del sinistro secondo il sistema di computo delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95.
In base al criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 1.817,45.
La cifra liquidabile a titolo di risarcimento equivale a € 18.930,25 (€ 17.112,88 + € 1.817,45).
***
Sulla somma decorrono altri interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Secondo soccombenza, la è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili Controparte_1 in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00
e € 26.000,00 di ridotta complessità in € 4.764,00 (€ 264,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Restano a carico della società
i compensi del C.t.u., già liquidati nel corso della trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1477/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la responsabilità di in misura dell'80% per i danni subiti da Controparte_1
e a causa dell'allagamento, avvenuto tra il 26/10/2019 Parte_1 Parte_2
e il 27/ 10/2019, dell'immobile di loro proprietà, sito a Picinisco (FR), in Via Colle Posta;
- condanna a corrispondere a e , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di risarcimento dei danni derivanti dall'evento oggetto delle statuizioni che precedono, la somma omnicomprensiva di € 18.930,25, oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza a quella del pagamento;
3 - condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi € 4,764,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori antistatari;
- pone definitivamente a carico di il pagamento degli oneri di consulenza Controparte_1 tecnica, già liquidati in corso di causa.
Cassino, 20/12/2025
il giudice Virgilio Notari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1477/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il
4/12/2025 senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da Parte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], e (c.f. CodiceFiscale_1 Parte_2
), nata a [...] il [...], difesi dagli avv.ti Roberto CodiceFiscale_2
OM D'IN e NI IG, contro (c.f. , in persona del CP_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro tempore, difesa dall'avv. Alessandro Giannuzzi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21/4/2021 i signori e hanno agito nei Pt_1 Parte_2 confronti della per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali asseritamente subiti Controparte_1 in conseguenza dell'allagamento di un garage sito a Picinisco (FR), in Via Colle Posta n. 39. A sostegno della domanda gli attori hanno riferito di essere comproprietari del locale e dell'appartamento soprastante, censiti in catasto al foglio 26, particelle 628 e 351. Hanno fatto presente, nello stesso tempo, che tra il 26/10/2019 e il 27/10/2019 la rimessa fu investita da una notevole quantità d'acqua proveniente dalla condotta posta lungo la via pubblica, all'altezza dell'abitazione del signor . A detta dei signori l' Persona_1 Parte_1 Controparte_1 dopo tre sopralluoghi, avrebbe accertato l'esistenza di una perdita dalla rete idrica e provveduto alle necessarie riparazioni a mezzo della Nuova Edilmonte s.r.l.; l'allagamento, dipeso da gravi difetti di manutenzione, sarebbe stato seguito da formazioni di muffe e rigonfiamenti estesi anche al piano superiore;
a rispondere dei relativi pregiudizi dovrebbe essere tenuta proprio la CP_1
deputata a gestire gli impianti da cui erano fuoriusciti i fluidi. Sulla scorta di quanto
[...] precede gli istanti hanno chiesto la condanna dell'ente al risarcimento dei danni, stimati in €
23.000,00, oltre a rivalutazione e interessi, o nella diversa somma dovuta, e alla rifusione di tutti gli oneri di giudizio, da distrarre ai difensori antistatari.
***
Costituita con comparsa del 22/9/2021, la in via preliminare ha rilevato l'assenza Controparte_1 di prove certe in merito all'appartenenza del compendio immobiliare di Via Colle Posta al patrimonio degli attori (e, in particolare, a quello della signora , essendosi gli Parte_2 interessati limitati a produrre una visura catastale da cui emerge l'intestazione al signor
[...]
anziché ai presunti comproprietari, della sola particella 351. Fatte salve tali censure, Parte_1 la convenuta ha dato conto della mancata dimostrazione, ad opera degli istanti, dell'origine delle perdite descritte in citazione e del loro collegamento causale con i danni che a loro dire ne sarebbero derivati. Ha contestato, inoltre, l'esorbitanza delle richieste formulate nell'atto
1 introduttivo. Sulla scorta di tali assunti la ha concluso per l'integrale rigetto Controparte_1 dell'azione risarcitoria e per il riconoscimento in proprio favore delle spese processuali.
***
Dopo l'espletamento delle prove orali l'ing. è stata nominata consulente Testimone_1
d'ufficio al fine di verificare l'origine, l'entità e le conseguenze pregiudizievoli dell'allagamento.
Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza cartolare del 4/12/2025 la causa
è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, il Tribunale reputa che le istanze risarcitorie degli attori possano essere accolte, ancorché nei soli limiti di seguito individuati.
Tale esito dipende, in primo luogo, dalla titolarità degli immobili controversi in capo agli istanti.
Dalla documentazione acquisita durante il processo emerge, in particolare, che il signor
[...]
è proprietario della particella 351, la signora della particella 268. Parte_1 Parte_2
I due cespiti, provenienti dall'eredità della signora sono stati volturati in Persona_2 favore degli attori con aggiornamenti effettuati, rispettivamente, l'1/11/2010 e il 2/11/2010.
Secondo la giurisprudenza di legittimità si tratta di atti qualificabili in termini di accettazione tacita
(v. Cass. 30/04/2021, n. 11478: “l'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario […] ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso”
(in precedenza Cass. 11/05/2009, n. 10796; cfr. in seguito Cass. 12/04/2002, n. 5226).
Per le ragioni anzidette si deve ritenere che i signori abbiano diritto a ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni scaturiti dagli eventi pregiudizievoli che hanno interessato gli immobili.
***
Ciò posto, è provato che i locali degli attori abbiano subito le infiltrazioni descritte in citazione.
Escusso in qualità di testimone durante il processo, il signor , all'epoca Testimone_2 responsabile di ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione dalla propria Controparte_1 centrale operativa per infiltrazioni verificatesi a ottobre 2019 nelle proprietà private ubicate a
Picinisco, in località Colle Posta, e che gli operai inviati per constatare la portata dell''evento avevano registrato perdite di acqua sulla strada adiacente agli immobili per cui è causa.
Di analogo tenore si è rivelata la deposizione del signor altro dipendente della Testimone_3 società, dettosi autore di interventi per alcune perdite eseguiti sempre nell'ottobre del 2019.
Il signor cognato del signor ugualmente interrogato Testimone_4 Testimone_5 come testimone, oltre a confermare l'intervento dell'addetto inviato dalla ha Controparte_1 dato atto della presenza dell'acqua nel garage di proprietà degli istanti e dello svolgimento, ad opera della società, di un intervento di proporzioni notevoli per riparare la conduttura pubblica.
Alla presenza di danni derivanti dalle infiltrazioni ha fatto cenno, infine, anche il signor Per_3
, incaricato dal signor per la redazione di una consulenza di parte.
[...] Parte_1
All'atto della costituzione la società non ha negato di essere tenuta a gestire la rete idrica.
A fronte di un simile quadro, non può che concludersi nel senso della responsabilità della
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni occorsi agli attori a seguito delle infiltrazioni. CP_1
***
La perizia a firma dell'ing. attesta l'esistenza di un collegamento causale diretto tra Tes_1 le perdite d'acqua emerse nella fase istruttoria e l'allagamento del garage di Via Colle Posta.
Nel proprio elaborato, segnatamente, la consulente ha ritenuto, sul tale profilo del contenzioso, “
2 che il danneggiamento dei solai, delle pareti e delle pavimentazioni dei piani interrati degli edifici di proprietà delle parti ricorrenti siano ascrivibili prevalentemente alla vetustà delle condotte idriche interrate nel tratto stradale tra i due fabbricati oggetto di causa, gestite da e CP_2 ai ritardi nella riparazione di rotture, piuttosto frequenti come testimoniato verbalmente da ambo le parti. Le perdite idriche della rete hanno determinato lo sversamento di acqua nel terreno circostante e da questo verso i fabbricati, determinando infiltrazioni per il deflusso a gravità e fenomeni di risalita capillare dal basso anche significativi, con conseguente danneggiamento degli intonaci delle strutture murarie e formazione di muffe. [..]” (così si esprime la C.t.u.).
Invitata dal Tribunale a precisare l'incidenza causale della vetustà delle condotte idriche, l'ing.
ha aggiunto che ”dovendo quantificare, in termini percentuali, l'incidenza causale dei Tes_1 vari fattori costituenti concause delle infiltrazioni rispetto alla verificazione del danno, ritiene di poter ragionevolmente imputare, sulla scorta dei dati di comune esperienza della pratica professionale, la causa delle infiltrazioni per l'80% alle perdite idriche delle condotte in pressione su menzionate e per il 20% alla mancata impermeabilizzazione dei fabbricati [..]”.
Le conclusioni raggiunte dalla C.t.u. sono ben motivate, prive di vizi logici e del tutto condivisibili.
Ne deriva che il danno dipeso dalle infiltrazioni, stimato dall'esperto – ancora una volta con motivazioni esenti da ogni possibile censura – nella somma complessiva di € 21.391,11, può essere ascritto alla in misura solo dell'80%, corrispondente a € 17.112,88. Controparte_1
***
L'appartenenza delle obbligazioni insoddisfatte alla categoria dei debiti di valore comporta che spettino all'attrice, oltre alla rivalutazione del credito, già commisurato all'attualità, anche gli interessi legali per il ritardato pagamento a decorrere dalla data del sinistro secondo il sistema di computo delineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/95.
In base al criterio di calcolo indicato nella pronuncia gli accessori equivalgono a € 1.817,45.
La cifra liquidabile a titolo di risarcimento equivale a € 18.930,25 (€ 17.112,88 + € 1.817,45).
***
Sulla somma decorrono altri interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
***
Secondo soccombenza, la è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili Controparte_1 in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00
e € 26.000,00 di ridotta complessità in € 4.764,00 (€ 264,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Restano a carico della società
i compensi del C.t.u., già liquidati nel corso della trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1477/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la responsabilità di in misura dell'80% per i danni subiti da Controparte_1
e a causa dell'allagamento, avvenuto tra il 26/10/2019 Parte_1 Parte_2
e il 27/ 10/2019, dell'immobile di loro proprietà, sito a Picinisco (FR), in Via Colle Posta;
- condanna a corrispondere a e , a titolo Controparte_1 Parte_1 Parte_2 di risarcimento dei danni derivanti dall'evento oggetto delle statuizioni che precedono, la somma omnicomprensiva di € 18.930,25, oltre a interessi legali dalla data di deposito della sentenza a quella del pagamento;
3 - condanna al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi € 4,764,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre ai difensori antistatari;
- pone definitivamente a carico di il pagamento degli oneri di consulenza Controparte_1 tecnica, già liquidati in corso di causa.
Cassino, 20/12/2025
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