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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/09/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1689 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LAZZARO MARIANNA come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO PAOLA Parte_2
ANTONIA, come da mandato in atti,
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025 Parte_1
e , premettevano che: in data 16/08/2004
[...] Parte_2 avevano contratto matrimonio in Crispiano (Ta); che dalla loro unione erano nati i figli in data 03/11/2004 a Massafra (Ta), Persona_1 Per_2 in data 25/01/2006 a Massafra (Ta), in data 21/06/2017 in
[...] Persona_3
NE (Ta) e , in data 06/07/2000 in Martina Franca (Ta), Persona_4 nata da una precedente relazione della sig.ra , e che l'unione Parte_1 coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle successive note di trattazione scritta.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso e nelle successive note scritte, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_2
05/01/1972, uniti in matrimonio in Crispiano (Ta) il 16/08/2004 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Crispiano (Ta) al n. 6, parte 1, anno 2004;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte
4) spese compensate.
5) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 16/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente.
Martino Casavola
Il Giudie est.
Anna Carbonara