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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi, quale giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23757/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINO RINALDO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIANNELLA ELVIRA ( ) elettivamente domiciliato in VIA G. DI VITTORIO, C.F._1
22 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. MARTINO RINALDO
Appellante contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
CANNISTRARO MAURIZIO TEODORO, elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA GDP
MONZA presso il difensore avv. CANNISTRARO MAURIZIO TEODORO
Appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in parziale riforma della sentenza n. 3570/2024 del Giudice di Pace di Milano revocare la disposta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare l'attrice-appellata alla rifusione delle spese di lite del primo e del CP_1 secondo grado di giudizio e con aggiuntiva applicazione dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc per entrambi i gradi a carico della stessa.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale: rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte;
➢ previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto, in totale riforma della sentenza impugnata:
➢ ancora in via principale e nel merito: in accoglimento del proposto gravame, previe le declaratorie tutte del caso riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore della sig.ra della somma € Parte_1 Controparte_1
1400,00= ex art. 1385 cod. civ. per i motivi già dedotti in narrativa;
pagina 1 di 7 ➢ In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense.
Motivazione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
n.3570/2024 del Giudice di Pace di Milano nella parte in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti “considerato l'esito complessivo e la novità del thema deciso”, nonostante la soccombenza totale dell'attrice sig.ra e l'assenza di qualsivoglia novità nelle questioni CP_1
trattate.
Si è costituita in giudizio contestando i motivi di gravame svolti Controparte_1 dall'appellante e a sua volta impugnando in via incidentale la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna della società venditrice al pagamento del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c.
All'esito della prima udienza, il giudice designato, esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti, considerata la ridotta complessità della causa, ha rinviato ex art. 350 bis c.p.c. la causa per discussione orale all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Sull'appello principale proposto da Parte_1
L'appellante assume che il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese Parte_1
di lite in violazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c..
In particolare, secondo l'appellante il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza, sancito dall'art 91 c.p.c. quale criterio con funzione di regolazione delle spese di lite, attesa la totale soccombenza attorea.
In secondo luogo, a parere dell'appellante nel caso di specie non è neppure ravvisabile alcun elemento di novità di carattere assoluto nelle questioni giuridiche trattate in giudizio che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come interpretato dalla citata giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il gravame proposto da avverso la sentenza n.3570/2024 del Giudice di Pace di Milano Parte_1
è fondato e pertanto va accolto.
Le spese del giudizio sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente. In forza di tali disposizioni il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a pagina 2 di 7 promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.:
Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Nel caso di specie deve escludersi una reciproca soccombenza tra le parti in primo grado considerato il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice e di contro l'accoglimento delle contestazioni formulate dalla convenuta, odierna appellante, in via principale.
Né d'altra parte può trovare accoglimento la tesi dell'appellata secondo cui sarebbe stata Parte_1
soccombente in primo grado rispetto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. con ciò giustificando la compensazione delle spese.
Invero, ai fini della statuizione sulle spese ai sensi degli artt. 91 e seguenti c.p.c., “l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o, per rovescio della medaglia, riconosciuto” (Cass. 18036/2022).
Nel caso di specie è indubbio che l'odierna appellata debba considerarsi integralmente soccombente nel giudizio di primo grado per non aver conseguito, nemmeno in parte, il bene della vita preteso (il doppio della caparra ovvero il risarcimento del danno).
Ne consegue che la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace nella sentenza appellata non può trovare giustificazione neppure nell'implicito rigetto della domanda di condanna per lite temeraria formulata in primo grado da attesa la natura meramente accessoria della Parte_1 domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza secondo il citato orientamento giurisprudenziale.
In particolare, si ritiene che l'implicito rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta da e il rigetto della domanda principale svolta dalla sig.ra non abbiano neppure dato Parte_1 CP_1
luogo ad una ipotesi di pluralità di domande contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale fondare la compensazione delle spese di lite di primo grado.
In ultimo, la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado non trova giustificazione nemmeno secondo il criterio della novità del thema deciso.
Invero, come correttamente rilevato dalla società appellante, secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite
pagina 3 di 7 può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020).
Vertendo il caso di specie sui rapporti tra risoluzione del contratto, risarcimento del danno e caparra confirmatoria, deve escludersi il requisito di novità assoluta delle questioni trattate, attese le numerose pronunce di legittimità sul punto dirimenti, peraltro citate dallo stesso giudice di prime cure a motivazione del rigetto delle domande attoree.
Pertanto, anche sotto il profilo della novità del thema deciso, risulta infondata la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata come di seguito specificato.
Esclusa la novità delle questioni trattate, in quanto consolidate in giurisprudenza, il totale rigetto delle domande attoree in primo grado giustifica, secondo il principio della soccombenza, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite della società convenuta. deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di lite di primo Controparte_1
grado in favore di che si liquidano in € 913,00, in applicazione dei valori medi dello Parte_1
scaglione di riferimento di cui al DM 147/ 22 per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria attesa la natura documentale della causa.
Sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
Preliminarmente giova rilevare che l'inammissibilità dell'appello incidentale eccepita dalla società per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c., è infondata considerato che Parte_1
l'appello presentato da non è generico ed individua chiaramente le parti Controparte_1
della sentenza di primo grado ritenute errate.
Ciononostante, l'appello proposto in via incidentale da avverso Controparte_1
l'impugnata sentenza del Giudice di Pace deve essere respinto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi che seguono.
L'appellante assume che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea in CP_1 conseguenza di un'errata interpretazione dei fatti e dei documenti di causa. In particolare, il Giudice di
Pace avrebbe erroneamente escluso l'esercizio da parte dell'attrice del recesso ex art. 1385 c.c. a fronte dell'annullamento unilaterale del contratto comunicato da e il conseguente diritto ad Parte_1
ottenere il doppio della caparra versata.
Il motivo di appello è infondato.
pagina 4 di 7 La ricostruzione del giudice di prime cure risulta corretta.
A ben vedere infatti, in nessuna delle comunicazioni rese al venditore e prodotte in giudizio, parte acquirente ha esercitato il diritto di recesso ovvero di risoluzione ovvero ha richiesto l'adempimento, al contrario limitandosi richiedere alla società venditrice la formale comunicazione di recesso unilaterale con immediata restituzione della caparra versata.
Invero, nella comunicazione del 13.10.2020 il procuratore di parte acquirente, replicando all' annullamento dell'ordine di acquisto della sig.ra comunicato in medesima data, invita la CP_1 società venditrice a “manifestare validamente la Vostra volontà di recedere immotivatamente dal contratto concluso e a restituire immediatamente la caparra versata” precisando che “qualora ritardasse la restituzione della caparra e con essa la possibilità di acquistare una differente autovettura con gli incentivi attualmente in vigore, tale danno non potrà che esservi addebitato unitamente al danno per recesso ingiustificato”(doc.3 fascicolo I grado appellante).
Risulta quindi che il procuratore dell'odierna appellante in via incidentale, a fronte dell'inadempimento della venditrice, ben potendo richiedere a titolo di risarcimento del danno il doppio della caparra versata, ha invece legittimamente preferito riservarsi di domandare il danno per recesso ingiustificato
(rectius danno per inadempimento del venditore).
Invero, secondo il combinato disposto del comma secondo e del comma terzo dell'art 1385 c.c., di fronte all'inadempimento di una delle parti, l'altra può, a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra/richiedere il duplum, ovvero chiedere la risoluzione, o anche l'esecuzione, del contratto e il risarcimento del danno che dovrà però allegare e provare secondo le regole generali. Sul punto, inoltre, la Cassazione ha più volte chiarito che tra la domanda di risarcimento del danno e la domanda di ritenzione o del doppio della caparra confirmatoria sussiste un'incompatibilità strutturale e funzionale, atteso che quest'ultima consiste in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso per la liquidazione del danno causato dall'inadempimento (Cass. n. 5095/2015; Cass. SSUU n. 553/2009).
Nel caso di specie parte acquirente, sig.ra ha esercitato tale facoltà di scelta nella CP_1
comunicazione del 13.10.2020 domandando a controparte, a fronte del suo inadempimento, la restituzione della caparra (quale effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto di acquisto stipulato tra le parti) e il risarcimento del “danno per recesso ingiustificato”, in tal modo implicitamente rinunciando a far valere l'alternativa modalità di risarcimento del danno mediante domanda del doppio della caparra quale liquidazione forfettaria dello stesso.
Tale scelta è stata poi confermata dalla successiva condotta assunta dall'odierna appellante incidentale, la quale, a fronte del riscontro via pec della convenuta del 15.10.2020 con contestuale emissione di pagina 5 di 7 assegno bancario di restituzione della caparra versata, ha incassato la somma restituita senza riserva alcuna.
Detto altrimenti, trattenendo la caparra restituita senza nulla eccepire ovvero domandare oltre, parte acquirente ha implicitamente confermato la volontà, già espressa nella comunicazione del 13.10.2020, di avvalersi del meccanismo risarcitorio ordinario non forfettario e di rinunciare al diritto di ottenere il doppio della caparra.
Peraltro, solamente a distanza di un mese, in data 16.11.2020, il procuratore di parte acquirente ha replicato alla pec del 15.10.2020 domandando, per la prima volta, il doppio della caparra versata unitamente (e illegittimamente) alla richiesta della somma di € 850,00 asseritamente dovuta a titolo di danno quale maggior esborso che l'acquirente aveva dovuto sostenere per l'acquisto dell'autovettura dopo l'annullamento dell'ordine.
Le evidenziate condotte della sig.ra a fronte dell'annullamento unilaterale dell'ordine di CP_1
acquisto da parte di non possono che ritenersi idonee a integrare facta concludentia dai Parte_1
quali emerge la volontà abdicativa della parte acquirente (creditore) a far valere il suo diritto, ovverosia il diritto ad ottenere il doppio della caparra a fronte dell'inadempimento dell'altro contraente, secondo l'insegnamento di legittimità (Cass. 19801/2021), peraltro citato dalla stessa appellante incidentale.
Alla luce di tali risultanze documentali appare pertanto corretta l'interpretazione dei fatti e dei documenti offerta dal giudice di prime cure.
Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, l'odierna appellante incidentale, all'esito dell'annullamento unilaterale del contratto da parte di non ha mai esercitato il recesso ex Parte_1 art. 1385 c.c. né chiesto l'esecuzione del contratto né tantomeno la risoluzione del contratto limitandosi a domandare la formalizzazione del recesso da parte del venditore.
Né d'altra parte è pertinente la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante incidentale secondo cui “una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza” (Cass. 2032/1994), atteso che nel caso di specie la richiesta del doppio della caparra confirmatoria non è stata mai formulata (né stragiudizialmente né tantomeno in via giudiziale) quale “unica sanzione risarcitoria” rispetto alla dedotta inadempienza di controparte.
Non può infatti ritenersi implicita la domanda di recesso nella domanda di corresponsione del doppio della caparra (formulata solamente con comunicazione del 16.11.2020) avendo la sig.ra CP_1
pagina 6 di 7 contrariamente all'incompatibilità e alternatività tra i due strumenti risarcitori, avanzato quest'ultima domanda unitamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall'annullamento unilaterale del contratto stipulato con Parte_1
In altre parole, parte acquirente non ha mai (né in via stragiudiziale né tantomeno in via giudiziale) chiarito di quale strumento risarcitorio alternativo intendesse avvalersi (doppio della caparra confirmatoria ovvero risarcimento del danno secondo le regole generali) a fronte dell'annullamento unilaterale da parte del venditore, ma al contrario li ha esercitati entrambi contemporaneamente in violazione delle norme e dei principi di legge richiamati.
Con la conseguenza che, essendo stata formulata in contrasto con la sua funzione di liquidazione anticipata del danno al fine di consentire l'immediata definizione del rapporto in caso di inadempimento evitando l'insaturazione di un giudizio contenzioso per la liquidazione del danno (Cass.
5095/2015), la domanda di corresponsione del doppio della caparra confirmatoria non può che ritenersi invalidamente avanzata.
Pertanto, devono confermarsi le considerazioni esposte dal giudice di prime cure in quanto fondate in diritto e corrispondenti ai fatti di causa per come documentati dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza di che è tenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali che si liquidano in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 147/22 per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria attesa la natura documentale della causa in complessive € 1.701,00 per compenso, oltre 125,00 per spese esenti, oltre 15% spese forf., iva e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano
n.3570/2024 condanna alla refusione delle spese di lite di primo Controparte_1
grado in favore di che si liquidano in € 913,00 oltre 15% spese forf., iva e cpa;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale formulato da Controparte_1
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di giudizio in favore di che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, € 125,00 Parte_1
per spese esenti, oltre 15% spese forf., iva e cpa.
Milano, 25 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Antonella Cozzi, quale giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 23757/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINO RINALDO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIANNELLA ELVIRA ( ) elettivamente domiciliato in VIA G. DI VITTORIO, C.F._1
22 20026 NOVATE MILANESE presso il difensore avv. MARTINO RINALDO
Appellante contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
CANNISTRARO MAURIZIO TEODORO, elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA GDP
MONZA presso il difensore avv. CANNISTRARO MAURIZIO TEODORO
Appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in parziale riforma della sentenza n. 3570/2024 del Giudice di Pace di Milano revocare la disposta compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e condannare l'attrice-appellata alla rifusione delle spese di lite del primo e del CP_1 secondo grado di giudizio e con aggiuntiva applicazione dell'art. 96, commi 1 e 3, cpc per entrambi i gradi a carico della stessa.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis in via principale: rigettare l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte;
➢ previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto, in totale riforma della sentenza impugnata:
➢ ancora in via principale e nel merito: in accoglimento del proposto gravame, previe le declaratorie tutte del caso riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto condannare la società al pagamento in favore della sig.ra della somma € Parte_1 Controparte_1
1400,00= ex art. 1385 cod. civ. per i motivi già dedotti in narrativa;
pagina 1 di 7 ➢ In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense.
Motivazione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
n.3570/2024 del Giudice di Pace di Milano nella parte in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti “considerato l'esito complessivo e la novità del thema deciso”, nonostante la soccombenza totale dell'attrice sig.ra e l'assenza di qualsivoglia novità nelle questioni CP_1
trattate.
Si è costituita in giudizio contestando i motivi di gravame svolti Controparte_1 dall'appellante e a sua volta impugnando in via incidentale la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di condanna della società venditrice al pagamento del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c.
All'esito della prima udienza, il giudice designato, esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti, considerata la ridotta complessità della causa, ha rinviato ex art. 350 bis c.p.c. la causa per discussione orale all'esito della quale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Sull'appello principale proposto da Parte_1
L'appellante assume che il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese Parte_1
di lite in violazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c..
In particolare, secondo l'appellante il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite in violazione del principio della soccombenza, sancito dall'art 91 c.p.c. quale criterio con funzione di regolazione delle spese di lite, attesa la totale soccombenza attorea.
In secondo luogo, a parere dell'appellante nel caso di specie non è neppure ravvisabile alcun elemento di novità di carattere assoluto nelle questioni giuridiche trattate in giudizio che, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come interpretato dalla citata giurisprudenza di legittimità, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
Il gravame proposto da avverso la sentenza n.3570/2024 del Giudice di Pace di Milano Parte_1
è fondato e pertanto va accolto.
Le spese del giudizio sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente. In forza di tali disposizioni il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a pagina 2 di 7 promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.:
Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074).
Nel caso di specie deve escludersi una reciproca soccombenza tra le parti in primo grado considerato il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice e di contro l'accoglimento delle contestazioni formulate dalla convenuta, odierna appellante, in via principale.
Né d'altra parte può trovare accoglimento la tesi dell'appellata secondo cui sarebbe stata Parte_1
soccombente in primo grado rispetto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 c.p.c. con ciò giustificando la compensazione delle spese.
Invero, ai fini della statuizione sulle spese ai sensi degli artt. 91 e seguenti c.p.c., “l'entità della soccombenza si misura sulla base del bene della vita negato o, per rovescio della medaglia, riconosciuto” (Cass. 18036/2022).
Nel caso di specie è indubbio che l'odierna appellata debba considerarsi integralmente soccombente nel giudizio di primo grado per non aver conseguito, nemmeno in parte, il bene della vita preteso (il doppio della caparra ovvero il risarcimento del danno).
Ne consegue che la compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace nella sentenza appellata non può trovare giustificazione neppure nell'implicito rigetto della domanda di condanna per lite temeraria formulata in primo grado da attesa la natura meramente accessoria della Parte_1 domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza secondo il citato orientamento giurisprudenziale.
In particolare, si ritiene che l'implicito rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta da e il rigetto della domanda principale svolta dalla sig.ra non abbiano neppure dato Parte_1 CP_1
luogo ad una ipotesi di pluralità di domande contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale fondare la compensazione delle spese di lite di primo grado.
In ultimo, la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado non trova giustificazione nemmeno secondo il criterio della novità del thema deciso.
Invero, come correttamente rilevato dalla società appellante, secondo l'orientamento ormai consolidato della Cassazione “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite
pagina 3 di 7 può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020).
Vertendo il caso di specie sui rapporti tra risoluzione del contratto, risarcimento del danno e caparra confirmatoria, deve escludersi il requisito di novità assoluta delle questioni trattate, attese le numerose pronunce di legittimità sul punto dirimenti, peraltro citate dallo stesso giudice di prime cure a motivazione del rigetto delle domande attoree.
Pertanto, anche sotto il profilo della novità del thema deciso, risulta infondata la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure.
Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere riformata come di seguito specificato.
Esclusa la novità delle questioni trattate, in quanto consolidate in giurisprudenza, il totale rigetto delle domande attoree in primo grado giustifica, secondo il principio della soccombenza, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite della società convenuta. deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di lite di primo Controparte_1
grado in favore di che si liquidano in € 913,00, in applicazione dei valori medi dello Parte_1
scaglione di riferimento di cui al DM 147/ 22 per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria attesa la natura documentale della causa.
Sull'appello incidentale proposto da Controparte_1
Preliminarmente giova rilevare che l'inammissibilità dell'appello incidentale eccepita dalla società per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c., è infondata considerato che Parte_1
l'appello presentato da non è generico ed individua chiaramente le parti Controparte_1
della sentenza di primo grado ritenute errate.
Ciononostante, l'appello proposto in via incidentale da avverso Controparte_1
l'impugnata sentenza del Giudice di Pace deve essere respinto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi che seguono.
L'appellante assume che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea in CP_1 conseguenza di un'errata interpretazione dei fatti e dei documenti di causa. In particolare, il Giudice di
Pace avrebbe erroneamente escluso l'esercizio da parte dell'attrice del recesso ex art. 1385 c.c. a fronte dell'annullamento unilaterale del contratto comunicato da e il conseguente diritto ad Parte_1
ottenere il doppio della caparra versata.
Il motivo di appello è infondato.
pagina 4 di 7 La ricostruzione del giudice di prime cure risulta corretta.
A ben vedere infatti, in nessuna delle comunicazioni rese al venditore e prodotte in giudizio, parte acquirente ha esercitato il diritto di recesso ovvero di risoluzione ovvero ha richiesto l'adempimento, al contrario limitandosi richiedere alla società venditrice la formale comunicazione di recesso unilaterale con immediata restituzione della caparra versata.
Invero, nella comunicazione del 13.10.2020 il procuratore di parte acquirente, replicando all' annullamento dell'ordine di acquisto della sig.ra comunicato in medesima data, invita la CP_1 società venditrice a “manifestare validamente la Vostra volontà di recedere immotivatamente dal contratto concluso e a restituire immediatamente la caparra versata” precisando che “qualora ritardasse la restituzione della caparra e con essa la possibilità di acquistare una differente autovettura con gli incentivi attualmente in vigore, tale danno non potrà che esservi addebitato unitamente al danno per recesso ingiustificato”(doc.3 fascicolo I grado appellante).
Risulta quindi che il procuratore dell'odierna appellante in via incidentale, a fronte dell'inadempimento della venditrice, ben potendo richiedere a titolo di risarcimento del danno il doppio della caparra versata, ha invece legittimamente preferito riservarsi di domandare il danno per recesso ingiustificato
(rectius danno per inadempimento del venditore).
Invero, secondo il combinato disposto del comma secondo e del comma terzo dell'art 1385 c.c., di fronte all'inadempimento di una delle parti, l'altra può, a sua scelta, recedere dal contratto e trattenere la caparra/richiedere il duplum, ovvero chiedere la risoluzione, o anche l'esecuzione, del contratto e il risarcimento del danno che dovrà però allegare e provare secondo le regole generali. Sul punto, inoltre, la Cassazione ha più volte chiarito che tra la domanda di risarcimento del danno e la domanda di ritenzione o del doppio della caparra confirmatoria sussiste un'incompatibilità strutturale e funzionale, atteso che quest'ultima consiste in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso per la liquidazione del danno causato dall'inadempimento (Cass. n. 5095/2015; Cass. SSUU n. 553/2009).
Nel caso di specie parte acquirente, sig.ra ha esercitato tale facoltà di scelta nella CP_1
comunicazione del 13.10.2020 domandando a controparte, a fronte del suo inadempimento, la restituzione della caparra (quale effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto di acquisto stipulato tra le parti) e il risarcimento del “danno per recesso ingiustificato”, in tal modo implicitamente rinunciando a far valere l'alternativa modalità di risarcimento del danno mediante domanda del doppio della caparra quale liquidazione forfettaria dello stesso.
Tale scelta è stata poi confermata dalla successiva condotta assunta dall'odierna appellante incidentale, la quale, a fronte del riscontro via pec della convenuta del 15.10.2020 con contestuale emissione di pagina 5 di 7 assegno bancario di restituzione della caparra versata, ha incassato la somma restituita senza riserva alcuna.
Detto altrimenti, trattenendo la caparra restituita senza nulla eccepire ovvero domandare oltre, parte acquirente ha implicitamente confermato la volontà, già espressa nella comunicazione del 13.10.2020, di avvalersi del meccanismo risarcitorio ordinario non forfettario e di rinunciare al diritto di ottenere il doppio della caparra.
Peraltro, solamente a distanza di un mese, in data 16.11.2020, il procuratore di parte acquirente ha replicato alla pec del 15.10.2020 domandando, per la prima volta, il doppio della caparra versata unitamente (e illegittimamente) alla richiesta della somma di € 850,00 asseritamente dovuta a titolo di danno quale maggior esborso che l'acquirente aveva dovuto sostenere per l'acquisto dell'autovettura dopo l'annullamento dell'ordine.
Le evidenziate condotte della sig.ra a fronte dell'annullamento unilaterale dell'ordine di CP_1
acquisto da parte di non possono che ritenersi idonee a integrare facta concludentia dai Parte_1
quali emerge la volontà abdicativa della parte acquirente (creditore) a far valere il suo diritto, ovverosia il diritto ad ottenere il doppio della caparra a fronte dell'inadempimento dell'altro contraente, secondo l'insegnamento di legittimità (Cass. 19801/2021), peraltro citato dalla stessa appellante incidentale.
Alla luce di tali risultanze documentali appare pertanto corretta l'interpretazione dei fatti e dei documenti offerta dal giudice di prime cure.
Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, l'odierna appellante incidentale, all'esito dell'annullamento unilaterale del contratto da parte di non ha mai esercitato il recesso ex Parte_1 art. 1385 c.c. né chiesto l'esecuzione del contratto né tantomeno la risoluzione del contratto limitandosi a domandare la formalizzazione del recesso da parte del venditore.
Né d'altra parte è pertinente la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante incidentale secondo cui “una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta come ragione legittimante la pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra a lei a suo tempo corrisposta quale unica esaustiva sanzione risarcitoria di siffatta inadempienza” (Cass. 2032/1994), atteso che nel caso di specie la richiesta del doppio della caparra confirmatoria non è stata mai formulata (né stragiudizialmente né tantomeno in via giudiziale) quale “unica sanzione risarcitoria” rispetto alla dedotta inadempienza di controparte.
Non può infatti ritenersi implicita la domanda di recesso nella domanda di corresponsione del doppio della caparra (formulata solamente con comunicazione del 16.11.2020) avendo la sig.ra CP_1
pagina 6 di 7 contrariamente all'incompatibilità e alternatività tra i due strumenti risarcitori, avanzato quest'ultima domanda unitamente alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall'annullamento unilaterale del contratto stipulato con Parte_1
In altre parole, parte acquirente non ha mai (né in via stragiudiziale né tantomeno in via giudiziale) chiarito di quale strumento risarcitorio alternativo intendesse avvalersi (doppio della caparra confirmatoria ovvero risarcimento del danno secondo le regole generali) a fronte dell'annullamento unilaterale da parte del venditore, ma al contrario li ha esercitati entrambi contemporaneamente in violazione delle norme e dei principi di legge richiamati.
Con la conseguenza che, essendo stata formulata in contrasto con la sua funzione di liquidazione anticipata del danno al fine di consentire l'immediata definizione del rapporto in caso di inadempimento evitando l'insaturazione di un giudizio contenzioso per la liquidazione del danno (Cass.
5095/2015), la domanda di corresponsione del doppio della caparra confirmatoria non può che ritenersi invalidamente avanzata.
Pertanto, devono confermarsi le considerazioni esposte dal giudice di prime cure in quanto fondate in diritto e corrispondenti ai fatti di causa per come documentati dalle parti.
Le spese processuali seguono la soccombenza di che è tenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese processuali che si liquidano in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al DM 147/22 per tutte le fasi del giudizio ad eccezione della fase istruttoria attesa la natura documentale della causa in complessive € 1.701,00 per compenso, oltre 125,00 per spese esenti, oltre 15% spese forf., iva e cpa.
P.Q.M.
il Tribunale, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano
n.3570/2024 condanna alla refusione delle spese di lite di primo Controparte_1
grado in favore di che si liquidano in € 913,00 oltre 15% spese forf., iva e cpa;
Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale formulato da Controparte_1
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di giudizio in favore di che si liquidano in € 1.701,00 per compenso, € 125,00 Parte_1
per spese esenti, oltre 15% spese forf., iva e cpa.
Milano, 25 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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