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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 294/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 294/2020
TRA
difeso dall'avv. MARRABELLO DANIELA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Contr
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Elisabetta Paonessa e CP_1 dall'avv. Rosario Varì
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2020 i ricorrenti, nella qualità di eredi del sig.
, proponevano opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo a Persona_1 crediti per gli anni 2001, 2002 e 2004, formato su richiesta dell' Controparte_3 rilasciato dall'agenzia entrate il 5.2.2020
1 Deducevano che non era stato notificato l'atto presupposto e che, in ogni caso, il credito doveva ritenersi prescritto.
Si costituivano l' e l' chiedendo il rigetto del Controparte_4 CP_1 ricorso per carenza di interesse ad agire.
*****
1. In via preliminare deve essere valutato l'interesse ad agire del ricorrente.
Sul punto la Corte di Cassazione Sez.6 con ordinanza del 04.05.2017 n. 10809 si è definitivamente pronunciata stabilendo che “ alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte SU n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma
3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione
Con la nota sentenza a Sezioni Unite n°19704/15, la Suprema Corte, aveva specificato che, “stante la natura “recettizia” degli atti amministrativi (ed in particolare quelli esattivi, quali ad esempio le cartelle di pagamento dell' ), “il Controparte_5 contribuente può impugnare la cartella di pagamento” (e non anche l'estratto di ruolo in senso stretto) “della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
”. Controparte_6
Ebbene, il diritto di difesa (art.24 Cost.) “non può essere compromesso, ritardato, […] difficile o gravoso”, dunque è insito in detto scenario soggettivo del contribuente la
2 sussistenza del proprio interesse ad agire ( art.100 cpc) ad invocare l'intervento per l'accertamento circa l'inesistenza del debito tributario per vizio insanabile di notifica.
Sul punto in discussione, la S.C. ha nuovamente chiarito (cfr. sentenza n° 6887/16) che
“grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento […], tale onere doveva essere assolto mediante produzione in giudizio della
“relata” di notificazione […] essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti”, come ad esempio “archivi informatici”.
Con una successiva sentenza la Suprema Corte (n° 15309/17, depositata in data 20 giugno 2017) rispetto alla decisione in esame ha chiarito il ruolo e la funzione che esplica il più volte richiamato estratto di ruolo: i giudici hanno osservato che tale documento si configura come una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella di pagamento. Di conseguenza esso è valido ai fini probatori, esclusivamente per verificare la natura tributaria o meno del credito e la conseguente giurisdizione del giudice adito. A riguardo, nell'estratto di ruolo si evince l'effettivo ammontare della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione;
è opportuno osservare che detta analisi inerisce esclusivamente gli aspetti formali dell'estratto di ruolo (tipologia del credito, ente titolare del credito) e non certamente quelli sostanziali, quali, ad esempio, la corretta notifica delle cartelle esattoriali, nel rispetto della disciplina vigente (art. 26, D.P.R. n° 602/73 – art. 60, D.P.R. n° 600/73).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno eccepito la mancata o l'illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamata nell'estratto a ruolo impugnato.
Contr Si osserva che l ha depositato la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto ad una degli eredi ( avvenuta in data 28.5.2009. Persona_2
In ordine alla prescrizione l'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a )dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
3 solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito con modificazioni della legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
(17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Nel caso in esame, relativamente alle somme per oneri previdenziali e somme aggiuntive in relazione agli atti anni contestazione la prescrizione è quinquennale, e considerando l'assenza di atti interruttivi compiuti dall' successivi alla notifica CP_1 della cartella avvenuta in data 28.5.2009, il credito contributivo si è prescritto.
Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n. 25790/2009 e Cass. n.
17669/13, Cass. n. 5837/11 e n. 6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della
Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento: “L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…)con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n.
12263/2007 e n. 11380/2012)”.
Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che
4 disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs. 18 dicembre
1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
D'altro canto, il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla
Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R.
n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass.,n.21623/2011).
Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato.
A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n.
23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui
5 all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo
l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° CP_8 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra l'anno di riferimento del debito e la data dell'estratto di ruolo è decorso più di un quinquennio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell CP_9
PQM
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 11 febbraio 2020 avverso l'estratto di ruolo formato su richiesta dell' : CP_1
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti per gli anni 2001, CP_1
2002 e 2004;
Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_9
800,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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