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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 433/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16998/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. C.a. Dalla Chiesa N. 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35335 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12744/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede la riunione del ricorso con gli altri pendenti presso questa Corte, RGR 17534/25 sez.
34 e 17539/25 sez. 25, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n. 35335, notificato in data 31 luglio 2024, con il quale il Comune di Fiumicino, per l'annualità 2019, chiede la somma di € 19.282,00 in considerazione della differenza tra quanto dovuto (38.938,00 euro) e quanto pagato (25.776,00 euro) a titolo di IMU per i fabbricati di proprietà della ricorrente siti in Fiumicino in Indirizzo_1, identificati al foglio dati catastali.
Come primo motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Nel merito la ricorrente eccepisce di essersi avvalsa, con effetti retroattivi, del valore catastale del compendio immobiliare conseguente alla sua modifica avviata nel 2021 per frazionamento e fusione di subalterni, in invarianza degli immobili.
La società sostiene inoltre di aver proceduto all'adeguamento del valore catastale degli immobili senza procedere ad alcuna modifica dello stato dei luoghi, in quanto dagli accertamenti peritali svolti emergeva che il valore immobiliare era errato rispetto al valore preso a riferimento dall'ufficio per l'anno 2019.
Il Comune di Fiumicino si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità della pretesa tributaria in quanto la retroattività delle variazioni catastali utili ad incidere sul valore imponibile in senso più favorevole per il contribuente vale solo in ipotesi di riesame dell'originario classamento dal quale emerga l'erroneità del valore originariamente attribuito agli immobili, imputabile all'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, innanzitutto che l'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato in ordine alle ragioni poste a base della pretesa tributaria.
L'atto indica infatti, sia pure in modo sintetico, gli elementi fondanti utilizzati dall'Ufficio, i valori attribuiti ai beni e i loro presupposti in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Premesso ciò, le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, se da un lato I valori risultanti dal frazionamento e dalla fusione del compendio immobiliare hanno fatto ravvisare un valore complessivo inferiore rispetto alla somma dei singoli subalterni, con conseguente variazione dei valori delle rendite catastali, dall'altro gli effetti di tali operazioni non hanno valenza retroattiva in quanto tale effetto si produce solo per il futuro allorquando, come nel caso di specie, dipende da operazioni poste in essere dal contribuente.
Sul punto la Cassazione, con le sentenze n. 5454 del 2025 e n. 21908 del 2024, ha confermato che la rettifica della rendita catastale ha effetto retroattivo ed incide anche sui periodi d'imposta precedenti solo se l'errore è imputabile all'Agenzia delle Entrate – Territorio in ipotesi di variazioni che derivino da errori di stima dell'Ufficio, come valori unitari o tassi di redditività eccessivi.
In tutti gli altri casi, come in quello oggetto del presente giudizio, la rettifica opera ex nunc e quindi solo per i periodi di imposta successivi.
per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Spese compensate in ragione della particolarità della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Presidente estensore
AN CE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CIRILLO MARCO EMILIO LUIGI, Giudice
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16998/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen. C.a. Dalla Chiesa N. 78 00054 Fiumicino RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35335 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12744/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede la riunione del ricorso con gli altri pendenti presso questa Corte, RGR 17534/25 sez.
34 e 17539/25 sez. 25, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n. 35335, notificato in data 31 luglio 2024, con il quale il Comune di Fiumicino, per l'annualità 2019, chiede la somma di € 19.282,00 in considerazione della differenza tra quanto dovuto (38.938,00 euro) e quanto pagato (25.776,00 euro) a titolo di IMU per i fabbricati di proprietà della ricorrente siti in Fiumicino in Indirizzo_1, identificati al foglio dati catastali.
Come primo motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
Nel merito la ricorrente eccepisce di essersi avvalsa, con effetti retroattivi, del valore catastale del compendio immobiliare conseguente alla sua modifica avviata nel 2021 per frazionamento e fusione di subalterni, in invarianza degli immobili.
La società sostiene inoltre di aver proceduto all'adeguamento del valore catastale degli immobili senza procedere ad alcuna modifica dello stato dei luoghi, in quanto dagli accertamenti peritali svolti emergeva che il valore immobiliare era errato rispetto al valore preso a riferimento dall'ufficio per l'anno 2019.
Il Comune di Fiumicino si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità della pretesa tributaria in quanto la retroattività delle variazioni catastali utili ad incidere sul valore imponibile in senso più favorevole per il contribuente vale solo in ipotesi di riesame dell'originario classamento dal quale emerga l'erroneità del valore originariamente attribuito agli immobili, imputabile all'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, innanzitutto che l'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato in ordine alle ragioni poste a base della pretesa tributaria.
L'atto indica infatti, sia pure in modo sintetico, gli elementi fondanti utilizzati dall'Ufficio, i valori attribuiti ai beni e i loro presupposti in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Premesso ciò, le ragioni della società ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, se da un lato I valori risultanti dal frazionamento e dalla fusione del compendio immobiliare hanno fatto ravvisare un valore complessivo inferiore rispetto alla somma dei singoli subalterni, con conseguente variazione dei valori delle rendite catastali, dall'altro gli effetti di tali operazioni non hanno valenza retroattiva in quanto tale effetto si produce solo per il futuro allorquando, come nel caso di specie, dipende da operazioni poste in essere dal contribuente.
Sul punto la Cassazione, con le sentenze n. 5454 del 2025 e n. 21908 del 2024, ha confermato che la rettifica della rendita catastale ha effetto retroattivo ed incide anche sui periodi d'imposta precedenti solo se l'errore è imputabile all'Agenzia delle Entrate – Territorio in ipotesi di variazioni che derivino da errori di stima dell'Ufficio, come valori unitari o tassi di redditività eccessivi.
In tutti gli altri casi, come in quello oggetto del presente giudizio, la rettifica opera ex nunc e quindi solo per i periodi di imposta successivi.
per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Spese compensate in ragione della particolarità della materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Presidente estensore
AN CE