Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 433
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

    L'avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato in ordine alle ragioni poste a base della pretesa tributaria, indicando gli elementi fondanti utilizzati dall'Ufficio, i valori attribuiti ai beni e i loro presupposti in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.

  • Rigettato
    Effetti retroattivi delle variazioni catastali

    La Corte ha ritenuto che gli effetti delle operazioni di frazionamento e fusione del compendio immobiliare non hanno valenza retroattiva in quanto tale effetto si produce solo per il futuro allorquando, come nel caso di specie, dipende da operazioni poste in essere dal contribuente. La Cassazione ha confermato che la rettifica della rendita catastale ha effetto retroattivo solo se l'errore è imputabile all'Agenzia delle Entrate – Territorio in ipotesi di variazioni che derivino da errori di stima dell'Ufficio. In tutti gli altri casi, la rettifica opera ex nunc e quindi solo per i periodi di imposta successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 433
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 433
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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