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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa CA CH, chiamato il procedimento iscritto al n. 13732/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.40 sono presenti l'avv. Picarella in sostituzione dell'avv. D'ALOISIO SILVIA per parte ricorrente nonché in sostituzione dell'avv. l'CERNIGLIARO DELIA CP_2 per la parte resistente
L'avv. Picarella si riporta agli atti e chiede che il Giudice voglia in ogni caso riconoscere lo stato di handicap grave già accertato in fase di ATP.
L'avv. si riporta alla memoria e contesta le richieste della ricorrente I procuratori CP_2 concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.07 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CA CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13732 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via De Francisci n.94, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia
D'IS per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Ricorrente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/10/2025
DISPOSITIVO
- Dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento;
- Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello Parte_1
status di portatore di handicap grave, ex art.3 co.3 della L. n.104/92, come accertato nel procedimento di ATP RG.N.966/2024;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio. - Pone a carico dell' le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti di CP_1
pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc,
conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare CP_1
della indennità di accompagnamento negato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, o in subordine di confermare la sussistenza dei requisiti sanitari all'art. 3, c. 3 della L. 104/92 (Handicap grave) riconosciuti dal CTU nella fase di ATP n. 966/2024 RG;
Precisava che nella precedente fase di ATP, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per lo stato di portatore di handicap grave, ma non già i requisiti sanitari per accedere al beneficio della indennità d'accompagnamento.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del CP_3
ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, il dott. , nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la indennità di accompagnamento.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la detta prestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
L'opposizione pertanto va rigettata e tenuto conto e del riconoscimento del requisito sanitario per lo stato di portatore di handicap grave nella fase di ATP, che va qui dichiarato, si compensano le spese di lite delle due fasi del giudizio. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 17.10.2025
Il Giudice Onorario
CA CH
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/10/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa CA CH, chiamato il procedimento iscritto al n. 13732/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.40 sono presenti l'avv. Picarella in sostituzione dell'avv. D'ALOISIO SILVIA per parte ricorrente nonché in sostituzione dell'avv. l'CERNIGLIARO DELIA CP_2 per la parte resistente
L'avv. Picarella si riporta agli atti e chiede che il Giudice voglia in ogni caso riconoscere lo stato di handicap grave già accertato in fase di ATP.
L'avv. si riporta alla memoria e contesta le richieste della ricorrente I procuratori CP_2 concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.07 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CA CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13732 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via De Francisci n.94, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Silvia
D'IS per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Ricorrente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/10/2025
DISPOSITIVO
- Dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento;
- Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello Parte_1
status di portatore di handicap grave, ex art.3 co.3 della L. n.104/92, come accertato nel procedimento di ATP RG.N.966/2024;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio. - Pone a carico dell' le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti di CP_1
pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc,
conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare CP_1
della indennità di accompagnamento negato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, o in subordine di confermare la sussistenza dei requisiti sanitari all'art. 3, c. 3 della L. 104/92 (Handicap grave) riconosciuti dal CTU nella fase di ATP n. 966/2024 RG;
Precisava che nella precedente fase di ATP, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per lo stato di portatore di handicap grave, ma non già i requisiti sanitari per accedere al beneficio della indennità d'accompagnamento.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del CP_3
ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, il dott. , nominato in Persona_1
questa fase di opposizione, ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la indennità di accompagnamento.
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari per la detta prestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
L'opposizione pertanto va rigettata e tenuto conto e del riconoscimento del requisito sanitario per lo stato di portatore di handicap grave nella fase di ATP, che va qui dichiarato, si compensano le spese di lite delle due fasi del giudizio. Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 17.10.2025
Il Giudice Onorario
CA CH