Sentenza 21 luglio 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri) - e non quello di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) - la condotta di colui che dichiari falsamente, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al fine di conseguire il passaporto, di non avere precedenti penali, in quanto, in tal caso, la dichiarazione del privato, ancorché preordinata ad ottenere una autorizzazione amministrativa, non è destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, anche sulla formazione di un atto pubblico.
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La semplificazione della produzione documentale mediante le dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l'acquisizione d'ufficio (*) (18 l. n. 241 del 1990 s.m.i. e D.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i.) di Maria Alessandra Sandulli sommario: 1. Premessa. La ratio delle “dichiarazioni sostitutive”. — 2. Il sistema delle autodichiarazioni nel d.P.R. 445 del 2000. — 3. Segue: i controlli sulle autodichiarazioni. — 4. Segue: le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere. — 5. L'acquisizione d'ufficio. 1. Premessa. La ratio delle “dichiarazioni sostitutive”. Come anticipato nell'Introduzione, le riforme più recenti, nell'ottica della semplificazione amministrativa (sancita anche dal divieto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/07/2009, n. 35447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35447 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 01591
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014392/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RM N. IL 16/07/1958;
avverso SENTENZA del 28/11/2008 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. SALVI G., che ha concluso per l'a. s. r. perché fatto non costituisce reato. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione ME EL avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sez. Dist. di Sassari - in data 28 novembre 2008 con la quale, su appello del PG, la sentenza assolutoria di primo grado è stata riformata ed egli è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 495 c.p. per avere falsamente dichiarato di non avere precedenti penali, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata nel febbraio 2002 al fine di conseguire un passaporto. Ad avviso del giudice di primo grado la fattispecie ricadeva nella operatività della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 1185 del 1967, art. 25. Deduce:
1) la inosservanza dell'art. 495 c.p. per non essere la richiesta di passaporto atto pubblico ne' destinata ad essere riprodotta in atto pubblico. Il passaporto è autorizzazione amministrativa e la richiesta del privato non è essa stessa un atto pubblico e non è nemmeno ricorrente la ipotesi di cui all'art. 495 c.p., comma 2, posto che la dichiarazione del privato sui precedenti penali non è destinata ad essere riprodotta in atto pubblico.
2) e 4) la inosservanza della L. n. 1185 del 1967, art. 25 e il correlato vizio di motivazione.
La decisione impugnata comporterebbe una indebita disapplicazione della norma in questione.
3) la inosservanza dell'art. 42 c.p.. Non vi è trattazione dell'elemento psicologico del reato che nella specie mancherebbe del tutto dal momento che la vecchia condanna per reato colposo non avrebbe influito sul rilascio del passaporto. All'esito della odierna udienza, il PG ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Il ricorso è fondato, conformemente alle richieste del P.G. e deve essere accolto.
Occorre prendere le mosse, nell'affrontare la questione che ha trovato soluzioni non sempre allineate nella giurisprudenza di questa Corte, dal fatto che il reato addebitato al ricorrente (art. 495 c.p.) punisce la condotta consistente nel dichiarare falsamente ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o altre qualità della propria persona oppure quella consistente nel formare una dichiarazione con il mendace tenore di cui sopra, quando tale dichiarazione è destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. Nella sostanza, il testo della norma - a differenza della sua rubrica nella quale sono indicati soltanto alcuni elementi della fattispecie - rende evidente che l'elemento oggettivo richiede che la falsa dichiarazione del privato sia resa ad un pubblico ufficiale e che sia o propedeutica ed essenziale alla formazione di un atto pubblico o destinata ad essere riprodotta in esso.
È noto altresì che, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, che quando la certificazione sia formata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art.46 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) essa è considerata come fatta a pubblico ufficiale.
Resta però il fatto che nel caso che ci occupa, trattandosi di dichiarazione finalizzata al conseguimento del passaporto, difetta - per la configurazione dell'art. 495 c.p. - l'ulteriore requisito sopra menzionato della finalizzazione della dichiarazione ad essere recepita in un atto pubblico.
Come meglio si illustrerà in seguito, la domanda dell'interessato volta ad ottenere il passaporto con dichiarazione sulla inesistenza di precedenti penali, non è essa stessa atto pubblico poiché non costituisce presupposto necessario per il conseguimento del documento e, d'altra parte, in base alla giurisprudenza di questa Corte, il passaporto costituisce autorizzazione amministrativa e non atto pubblico, (Rv. 206254). Massime precedenti Conformi: N. 6271 del 1980 Rv. 145342, N. 5085 del 1987 Rv. 175778.
Per tali ragioni non si ritiene corretta la qualificazione della condotta in esame alla stregua del paradigma dell'art. 495 c.p.. Si ritiene invece di condividere la giurisprudenza di questa Corte (Rv. 221255) che ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame quella, prevista in via residuale dal legislatore, all'art. 496 c.p.. Costituisce comunque principio unanimemente condiviso quello per cui proprio la individuazione di un fatto di rilevanza penale rende non operativa la previsione di cui alla L. 21 novembre 1967 n. 1185, art.25, fattispecie oggi a sanzione amministrativa, prevista "ove il fatto non costituisca più grave reato".
Non si ritiene invece di condividere le decisioni di questa Corte che, con diversi percorsi argomentativi, hanno affermato la configurabilità del reato di cui all'art. 495 c.p. (Sez. 5, Sentenza n. 10905 del 05/10/1981 Rv. 151232; Sez. 5, Sentenza n. 4415 del 04/12/2007, Rv. 238342 e segnatamente la Sez. 5, Sentenza n. 4420 del 04/12/2007, Rv. 238343). Pur non contestando che il passaporto sia da considerare non atto pubblico ma autorizzazione amministrativa, vi si sostiene che l'art.495 c.p., al pari di altre norme in tema di falso, utilizza la nozione di atto pubblico in senso non strettamente coincidente con quella di cui agli artt. 476 e 479 c.p. e che tale interpretazione è sorretta dal rilievo che l'ultimo comma dell'art. 495 c.p., prevede una circostanza attenuante quando la condotta di cui ai commi precedenti abbia ad oggetto una certificazione o autorizzazione amministrativa.
Senonché, a parere di questo Collegio, la portata dalla attenuante in parola non è quella appena ricordata.
Quel che il testo dell'art. 495 c.p., u.c. evidenza è che la richiamata circostanza attenuante è volta a punire meno gravemente la condotta di cui ai commi precedenti - nei termini ivi descritti- quando sia finalizzata "ad ottenere il rilascio di autorizzazioni amministrative sotto falso nome o con altre dichiarazioni mendaci". Essa opera cioè quando sia comunque ravvisabile, nella procedura avviata dalla dichiarazione del privato, la formazione di un atto pubblico propriamente inteso e quando soltanto il dolo specifico dell'agente ossia il suo soggettivo intendimento - a prescindere cioè dal risultato- fosse quello di ottenere un certificato o una autorizzazione "sotto falso nome o con altre indicazioni mendaci". Ne consegue che non appare possibile una lettura dell'art. 495 c.p. che ne consenta l'applicazione anche quando la dichiarazione del privato, pur volta ad ottenere una autorizzazione amministrativa, non sia però destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, anche sulla formazione di un atto pubblico.
Tutto quanto fin qui osservato riguarda peraltro la integrazione dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui al reato ex art. 496 c.p., da applicarsi al caso di specie.
Quanto alla configurabilità dell'elemento psicologico, sul quale pure si è soffermato il ricorrente, valga quanto segue. La legge che regola il rilascio del passaporto (n. 1187 del 1965), ne prevede, all'art. 3, il diniego nei confronti di coloro, tra gli altri, che debbono ancora espiare una pena (così, v. lett. d) mentre la ipotesi prima prevista alla lett. c) dello stesso articolo, che escludeva anche i destinatari di mandato di cattura, o i soggetti gravati da procedimenti penali per cui era previsto il mandato di cattura, è stata abrogata dall'art. 215 disp. att. c.p.p.). L'art. 16 della stessa legge prevede, conseguentemente, che all'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve tra l'altro dichiarare per iscritto se sia o meno "sottoposto a procedimento penale".
Sotto tale profilo ed entro tale limite rileva, nella procedura del rilascio del passaporto, anche la esistenza di precedente penale. Ne consegue che, fermo restando che la dichiarazione falsa mediante certificato sostitutivo integra obiettivamente reato alla stregua dalle norme penali, come stabilito dal D.P.R. n. 445 del 2000, art.76, nel caso in esame, la speciale caratura della normativa di settore può valere a far integrare un serio dubbio riguardo al fatto che il ricorrente sia incorso in errore sul fatto costituente reato. In altre parole, considerato che la falsità ideologica della dichiarazione del ME consiste nel non avere attestato, nella richiesta di passaporto del 2002, un precedente per omicidio colposo giudicato con sentenza divenuta definitiva nel 1990;
considerato altresì che tale precedente non risulta aver dato luogo ad una pena restrittiva ancora da espiare alla data del 2002, ben può ritenersi che un simile precedente sia stato ritenuto - come effettivamente era - non essenziale non solo per il rilascio del passaporto ma anche ai fini della correttezza della dichiarazione che accompagnava la richiesta.
P.Q.M.
Qualificato il reato ai sensi dell'art. 496 c.p., annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 21 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009