Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6883 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN06 8 8 3 /0 2 REPUBBLICA ........... LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: buonuscita Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G. N. 24303/00 Cron. 19456 Consigliere FIGURELLI Dott. Donato Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: IE ER MA, TO US, BR EN, EL US, IA MA TA, AN TO, CORNAZ SA IU, OM OS EL, CH LO, UN ZI, ZI CE, OL GI, ZI LA, LO US, LI IO RO NC, OT EN, UZ NR, PE NT, SP IN, AN US, elettivamente domiciliati 1PZZA S CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo in ROMA PUCCIARELLI studio dell'avvocato ALBERTO che li ' rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2002 - ricorrenti 251 -1-
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 27154/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/12/99 R.G.N. 46829/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
Pucciarelli udito l'Avvocato FICOHEILD udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SENTENZA Ritenuto che con ricorso al Pretore di MA IA NA ER ed altri ex dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato chiedevano dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita loro erogata all'atto del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale per il triennio 1990-1992, ancorchè essi fossero cessati dal servizio nel corso dello stesso triennio;
essi chiedevano altresì la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda e la pronuncia veniva confermata con sentenza 16 dicembre 1999 dal Tribunale, il quale riteneva che nella detta base di calcolo potessero essere comprese solo le percepite dagli appellanti fino al retribuzioni luglio 1991, ossia "l'ultimo stipendio mensile" ai sensi dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n.829; che contro questa sentenza ricorrono per cassazione la ER e litisconsorti, mentre la Stato resiste con s.p.a. Ferrovie dello controricorso, illustrato da memoria.
Considerato che
l'istanza di rinvio, formulata 3 in udienza dal ricorrente, si fonda sull'eventuale futura entrata in vigore di una norma di legge, e risolverebbe la questione attualmente che controversa in senso favorevole ai lavoratori pensionati, ma non può trovare accoglimento poiché nel procedimento giudiziario rilevano le norme già in vigore e non lo ius condendum;
che con i due motivi i ricorrenti lamentano l'errata interpretazione del contratto collettivo del 1990 per i ferrovieri, che stabiliva aumenti egraduali di stipendio per il triennio 1990-1992, sostengono che l'indennità di buonuscita avrebbe dovuto essere calcolata sullo stipendio "spettante" alla fine del triennio, e non su quello ultimo effettivamente percepito da loro nel 1991, alla cessazione dal servizio (la censura del primo motivo è riferita agli artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ. e quella del secondo a vizi di motivazione); che i motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 cit., sull'ultimo stipendio, sulla cui base sono stati versati i contributi 4 previdenziali, poiché l'ammontare dell'indennità in contribuzione non proporzionale allamisura provocherebbe 10 squilibrio finanziario della relativa gestione;
che non sono computabili nell'indennità gli aumenti di stipendio previsti in relazione al periodo successivo alla cessione del rapporto di lavoro, i quali non furono effettivamente pagati al momento della cessazione del rapporto e sui quali i contributi non vennero perciò versati previdenziali (Cass. 18 aprile 2000 n.5042, 23 giugno 2000 n.8558); che da questa consolidata giurisprudenza non ora motivo di discostarsi, onde il ricorso Va rigettato;
che le spese possono essere compensate a causa delle oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in MA il 17 gennaio 2002 H Cous. estempre: Vidusic Pull- % H Presidente Talunke 17 ESENTE DA IMPOSTA REGISTRO, E DA OGN O DIRITTO AI SENSI BELLARI DELLA LEGGE 11: