Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
Èabnorme, ed è quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Gup accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, potendo il giudice solo accogliere o respingere l'istanza negli esatti termini nei quali è formulata, sulla scorta delle valutazioni indicate nell'art. 438, quinto comma, cod. proc. pen., mentre una diversa decisione rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2015, n. 17661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17661 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 09/04/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 611
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 52293/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 10/11/2014 del Gip del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Umberto De Agustinis, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Catania con ordinanza del 10/11/2014 ha ammesso LO IO al rito abbreviato condizionato richiesto, limitando l'ampiezza delle prove alla cui assunzione l'accettazione del rito era subordinata.
2. La difesa di OS ha impugnato il provvedimento denunciandone l'abnormità, osservando che non vi è spazio per un accoglimento di diversa ampiezza rispetto alla richiesta, potendosi solo accogliere o respingere l'istanza difensiva formulata, poiché la scelta difforme svolta dal giudice pone l'interessato nell'alveo di un procedimento a prova contratta, a condizioni di diverse da quelle ritenute a lui favorevoli, così imponendo limitazione del diritto alla prova non assentita dal richiedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'esame degli atti ha consentito di verificare che la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, se pur formulata attraverso l'insolita proposizione di due istanze, una più ampia, ed altra subordinata più ristretta, risulta essere stata ammessa dal Gup in una terza forma, disponendo l'escussione di uno solo dei testi indicati nella richiesta più ampia, ma su più limitate circostanze rispetto a quelle indicate dalla parte richiedente. Il provvedimento di ammissione ha così di fatto delineato l'ambito dell'approfondimento necessario in maniera del tutto autonoma rispetto alle opzioni sottopostegli.
Deve a tal proposito ricordarsi che in tema di giudizio abbreviato, stante la natura parzialmente dispositiva del rito, nel caso di condizionamento della richiesta all'integrazione probatoria, al giudice è data solo la possibilità di accogliere o respingere l'istanza, negli esatti termini nei quali è formulata, sulla base delle valutazioni richiamate dall'art. 438 c.p.p., comma 5, mentre la decisione difforme rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive. Ne consegue che, stante l'abnormità del provvedimento sul piano strutturale (per tutte da ultimo sul punto Sez. 6, n. 42696 del 23/10/2008, La Gatta, Rv. 241627), in quanto frutto dell'esercizio di un potere di determinazione non rimesso al giudice, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015