Sentenza 15 aprile 1998
Massime • 1
Quando il luogo del fermo o dell'arresto è diverso da quello della consumazione del reato, la competenza all'applicazione della misura cautelare appartiene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 390, comma 1, e 391, comma 5, cod. proc. pen., al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo in cui il fermo o l'arresto sono stati eseguiti, e tale competenza territoriale determina anche quella del tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/1998, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 15.4.1998
1. Dott. Giorgio DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. " Pietro SIRENA Consigliere N.2311
3. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Consigliere 3065/98
nell'Udienza Camerale del giorno 15.4.1998
ha deliberato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di LI EN, nato a [...] il [...]
avverso il provvedimento del tribunale della libertà di Napoli dell'11.11.97,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Carmenini, Acquisite le conclusioni del P.M., dr. Antonio Siniscalchi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso,
OSSERVA
Il GIP del Tribunale di Napoli, con provvedimento del 27.10.1997, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di DO MA ed altro, indagati per il reato di rapina aggravata, commesso in Milano il 23.10.1997. Il Tribunale della libertà di Napoli, con l'ordinanza impugnata, ha confermato il detto provvedimento.
Ricorre per cassazione il MA, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza: a) per l'incompetenza territoriale del giudice napoletano, atteso che i fatti-reato contestati sono stati commessi in Milano;
b) la contraddittorietà della motivazione, basata su un atto di individuazione fotografica illeggibile e su affermazioni "apodittiche".
Il ricorso è infondato.
a) Il MA fu fermato a Napoli dai Carabinieri, al suo arrivo nella stazione ferroviaria.
Quando il luogo del fermo (o dell'arresto) è diverso da quello della consumazione del reato, il combinato disposto degli artt.390, comma 1, e 391, comma 5, c.p.p. attribuisce al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dov'è stato eseguito il fermo, anche il potere di applicare una misura coercitiva.
Tale competenza territoriale determina anche la competenza del tribunale del riesame, ai sensi dell'art.309, comma 7, c.p.p. b) l'ordinanza impugnata espone chiaramente il complesso di indizi che denotano un quadro di particolare gravità a carico del prevenuto (individuazione fotografica, significativa attività svolta in Milano in epoca prossima ai fatti, ritrovamento di una cassaforte e di preziosi nell'abitazione del MA, comportamento alla vista dei Carabinieri ecc.).
Il tribunale chiarisce anche la portata dell'illeggibilità dell'atto contestato;
di tutto fornisce una motivazione adeguata ed esauriente, immune da vizi logico-giuridici, che non lascia spazio per censure in sede di legittimità, non essendo compito della Corte di Cassazione ripercorrere in fatto un logico iter argomentativo del giudice di merito.
Queste considerazioni portano al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art.94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1998