Art. 2.
Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , e' dovuta, per ciascun anno di validita' della concessione, nella misura di lire 1000.
Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato art. 8, e' dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validita' e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validita'.
Per la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio o per studenti la tassa di concessione governativa prevista dall' art. 8 della legge 14 marzo 1952, n. 128 , e' dovuta, per ciascun anno di validita' della concessione, nella misura di lire 1000.
Per la concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze, la tassa di concessione governativa prevista dal succitato art. 8, e' dovuta nella misura di lire 1000 per il primo giorno di validita' e di lire 500 per ogni giorno di ulteriore validita'.