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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13703 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2020 della Corte di Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale RL RO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATrO 1. RM AZ, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Messina, in data 2 ottobre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Messina, in data 27 novembre 2019, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazioneyinosservanza degli artt. 640 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa Walter DI, senza tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa, documentazione che avrebbe Penale Sent. Sez. 2 Num. 13703 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 smentito le asserzioni del DI nella parte in cui quest'ultimo ha negato di aver mai sottoscritto il contratto di brokeraggio propostogli dal AZ. Il ricorrente sostiene, di conseguenza, che la somma pagata dalla persona offesa, in considerazione della natura onerosa del contratto di brokeraggio, sarebbe comprensiva della complessiva attività di consulenza svolta dal AZ e non riferibile esclusivamente al pagamento delle polizze stipulate dal DI, diversamente da quanto erroneamente sostenuto da q uest'u Iti mo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli 2 elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, 3 D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 4. L'unico motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (attendibili dichiarazioni della persona offesa, documentazione acquisita al fascicolo dibattimentale) ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato abbia indotto in errore il DI in ordine al reale ammontare della somma da corrispondere per il pagamento della polizza sottoscritta dal professionista (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). 4.2. I giudici di appello hanno anche confutato l'argomentazione con cui la difesa sosteneva che le somme ulteriori pretese dal AZ erano destinate al pagamento dell'attività di brokeraggio asseritamente svolte dall'imputato in favore del DI;
la Corte di merito, con percorso argonnentativo ineccepibile in punto di logicità, ha affermato sul punto che l'aver «taciuto tale circostanza in sede di stipula del contratto di assicurazione ed anche successivamente integra indubbiamente un artificio idoneo a indurre in errore» con conseguente perfezione degli elementi costitutivi del reato di truffa. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.3. Peraltro, i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui sussiste il reato di truffa contrattuale anche nell'ipotesi in cui, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente, venga pagato un 4 ‘12 !iesidente Pier M • ("..A„,,g...7tini DEPOSITATO IN CANCELLEP21 /I,C SECONDA SEZIONE PENALE L- onsjgFr, fe estensore nna e Cersestm-a_ giusto corrispettivo a fronte della prestazione conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato (Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400 - 01; Sez. 2, n. 6415 del 24/11/2022, Gallo, non massimata). 4.4. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di appello né offre la compiuta dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 5. Va, infine, notato che il ricorso è anche privo del requisito dell'autosufficienza, non essendo stato allegata la documentazione (genericamente indicata a pagina 1 del ricorso) che secondo la ricostruzione difensiva dimostrerebbe l'esistenza di un mandato all'attività di brokeraggio sottoscritto dal DI. Il Collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, allorquando la doglianza ha ad oggetto la valutazione di un atto che contiene un elemento di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto stesso ovvero l'allegazione al ricorso, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto dell'intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli 2 elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Le doglianze formulate dal ricorrente sono dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, 3 D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01). 4. L'unico motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di truffa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (attendibili dichiarazioni della persona offesa, documentazione acquisita al fascicolo dibattimentale) ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato abbia indotto in errore il DI in ordine al reale ammontare della somma da corrispondere per il pagamento della polizza sottoscritta dal professionista (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). 4.2. I giudici di appello hanno anche confutato l'argomentazione con cui la difesa sosteneva che le somme ulteriori pretese dal AZ erano destinate al pagamento dell'attività di brokeraggio asseritamente svolte dall'imputato in favore del DI;
la Corte di merito, con percorso argonnentativo ineccepibile in punto di logicità, ha affermato sul punto che l'aver «taciuto tale circostanza in sede di stipula del contratto di assicurazione ed anche successivamente integra indubbiamente un artificio idoneo a indurre in errore» con conseguente perfezione degli elementi costitutivi del reato di truffa. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.3. Peraltro, i giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui sussiste il reato di truffa contrattuale anche nell'ipotesi in cui, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente, venga pagato un 4 ‘12 !iesidente Pier M • ("..A„,,g...7tini DEPOSITATO IN CANCELLEP21 /I,C SECONDA SEZIONE PENALE L- onsjgFr, fe estensore nna e Cersestm-a_ giusto corrispettivo a fronte della prestazione conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato (Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400 - 01; Sez. 2, n. 6415 del 24/11/2022, Gallo, non massimata). 4.4. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di appello né offre la compiuta dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argonnentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 5. Va, infine, notato che il ricorso è anche privo del requisito dell'autosufficienza, non essendo stato allegata la documentazione (genericamente indicata a pagina 1 del ricorso) che secondo la ricostruzione difensiva dimostrerebbe l'esistenza di un mandato all'attività di brokeraggio sottoscritto dal DI. Il Collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, allorquando la doglianza ha ad oggetto la valutazione di un atto che contiene un elemento di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto stesso ovvero l'allegazione al ricorso, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto dell'intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 gennaio 2023