Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1582/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di NZ
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 21/02/2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di NZ, all'udienza del Giudice dott.ssa Giulia Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Hanno depositato note scritte:
l'Avv. Francesco Scognamiglio per delega dell'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUA-
LE DELLO STATO DI OT , per l'attore il quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
Per il convenuto, l'Avv. FORTUNATO ANNALISA, la quale conclude riportandosi a tutti i propri atti chiedendone l'accoglimento.
La discussione della causa avviene ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 429-434 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Au- torizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ai sensi dell'art. 434 c.p.c. nella causa iscritta al n.1582/2023 r.g.a.c.
TRA
Parte_2
(c.f. , in persona del Prefetto in carica, ellett.te domicilia-
[...] P.IVA_1 to ope legis al Corso XVIII Agosto n.46 (P.zo Uffici Governativi) OT presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato NZ (c.f. dal qua- P.IVA_2 le è rappresentato e difeso
-
APPELLANTE-
(c.f. ) residente in Lavello Controparte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Garibaldi n.73 presso e nello studio le- gale dell'Avv. Annalisa FORTUNATO cod. fisc. , che CodiceFiscale_2 lo rappresenta e difende in virtù di mandato di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2023
-
APPELLATO-
OGGETTO: Appello -Ordinanza prefettizia
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso in appello depositato il 20.04.2023, il Parte_3
, impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Venosa n.52/22 resa nel
[...] giudizio recante R.G. 52/C/21 decisa e pubblicata il 22.12.2022 e non notificata con cui il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione all'ordinanza prefettizia n.0070108 del 30.09.2021 emessa dal Prefetto di a seguito di verbale n. Pt_1
30/27 del 13.01.2021 elevato dai Carabinieri di Lavello e relativo alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 1 co.3 del D.P.C.M. 03/12/2020, poiché non ri- spettava l'obbligo di permanere nelle propria abitazione o domicilio dalle ore
22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
L'appellante affida il suo gravame ai seguenti tre motivi di appello: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77, comma 2 e comma 3, Cost. dell'art. 134 Cost., art. 101, comma 2, Cost. Carenza di potere del GO in merito alla dichiarazione di “invalidità” di un decreto-legge.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e art. 2, D.L. n.19/2020, così come convertito in legge da L. 35/2020. Violazione e/o falsa applicazione dei
DPCM n.8,9,11 e 22 marzo 2020. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 13
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e 14 Cost.
3) Travisamento integrale dei fatti di causa - erronea valutazione dei docu- menti – violazione dell'art. 2700 c.c.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 31.10.2023, il sig.
[...]
il quale, sulla scia di quanto deciso dal primo giudice, insisteva Parte_4 per la dichiarazione di illegittimità dei d.p.c.m attuativi del D.l. 19/2020 in quan- to impositivi di limitazioni di taluni diritti fondamentali quali la libertà di riunio- ne e di circolazione sanciti dagli artt. 16 e 17 Cost. e per la conseguente conferma della sentenza impugnata anche in ragione del comprovato stato di necessità e urgenza che avrebbe costretto l'odierno appellato a spostarsi fuori dall'orario consentito per prestare soccorso alla madre disabile della propria fidanzata. Verificata l'integrità del contraddittorio, acquisito il fascicolo del primo grado, la causa veniva rinviata per la discussione alla udienza del 21.02.2025.
Per quanto riguarda i primi due motivi di appello appare opportuno ricordare che la Corte Costituzionale con la sentenza n.198 del 22.10.2021 ha riconosciuto la legittimità costituzionale dei D.p.c.m. covid precisando quanto segue:
“Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n.
19 del 2020 non sono fondate.
6. – Come afferma la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, il d.l. n. 19 del 2020 si è posto l'obiettivo di «sottoporre a una più stringente inter- pretazione del principio di legalità la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell'emergenza», e tale obiettivo ha perseguito «con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le misure applicabili all'emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fron- teggiare nel modo più efficace l'emergenza stessa». In effetti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 stabilisce che, «per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2»; e il comma 2 precisa, appunto, che, «[a]i sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo princi- pi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifi- che parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso», una o più tra le misure ivi elencate, da intendersi come tipiche, per l'assenza di una clausola di apertura verso indefinite «ulteriori misure», analoga a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 6 del 2020.
6.1. – La tipizzazione delle misure di contenimento – coerente con l'esigenza di assicurare il corretto rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie, soprattutto in
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relazione alla natura delle censure proposte dal rimettente – è stata accompagnata nell'economia del d.l. n. 19 del 2020 da ulteriori garanzie, sia per quanto attiene alla responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento, sia sul versante del- la certezza dei diritti dei cittadini.
Il d.l. n. 19 del 2020 ha invero disposto la temporaneità delle misure restrittive, adottabili solo «per periodi predeterminati», e reiterabili non oltre il termine fina- le dello stato di emergenza (art. 1, comma 1); ha quindi stabilito che «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto» (art. 2, comma 5), previsione, questa, alla quale si è anteposto in sede di conversione che, salve ragioni di urgenza, «[i]l Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati»
(art. 2, comma 1); ha infine prescritto la pubblicazione dei d.P.C.m. nella Gazzet- ta Ufficiale e la comunicazione alle Camere entro il giorno successivo alla pub- blicazione (art. 2, comma 5).
6.2. – La tipizzazione delle misure di contenimento operata dal d.l. n. 19 del 2020 è stata corredata dall'indicazione di un criterio che orienta l'esercizio della di- screzionalità attraverso i «principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio ef- fettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla to- talità di esso» (art. 1, comma 2).
In tal senso assume rilievo – giacché supporta sul piano istruttorio la messa in at- to della disciplina primaria, rendendone più concreta ed effettiva la verifica giu- diziale – quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 19 del 2020, cioè che, «[p]er i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020».
La fonte primaria, pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal Pre- sidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all'autorità di Gover- no l'assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, che è di per sé del tutto incompatibile con l'attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale.
6.3. – In sostanza, il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt.
76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche pre- viste.
7. – La tipizzazione operata dal d.l. n. 19 del 2020 rivela la sua importanza sul
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piano del sistema delle fonti proprio riguardo alla misura di contenimento la cui violazione è oggetto del giudizio a quo, cioè il divieto di allontanamento dall'abi- tazione senza giustificato motivo.
7.1. – Il d.l. n. 19 del 2020, a differenza del d.l. n. 6 del 2020, ha infatti specifi- camente previsto quali misure di contenimento le «limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragio- ni» (art. 1, comma 2, lettera a).
Il d.P.C.m. 10 aprile 2020, nel prevedere, all'art. 1, comma 1, lettera a), che «so- no consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute», e nello stabilire, all'art. 8, comma 1, che tutte le disposizioni in esso contenute «producono effetto dalla da- ta del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020», si è dunque limitato ad adattare all'andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria.
Il contenuto tipizzato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri smen- tisce l'ipotesi del rimettente circa il conferimento di potestà legislativa da parte del decreto-legge. Risulta in tal modo rispettato quanto da questa Corte affermato a proposito dell'individuazione delle fonti primarie, e cioè che, «in considerazio- ne della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo, una siffatta individuazione può essere di- sposta solo da fonti di livello costituzionale» (sentenza n. 361 del 2010).
8. – Al riguardo, non può non ricordarsi che, nel dichiarare non fondata la que- stione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 3 marzo 1934, n.
383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), sollevata in riferimento – tra gli altri – agli artt. 76 e 77 Cost., a proposito delle ordinanze prefettizie contingibili e urgenti, questa Corte ha fatto richiamo alla distinzione corrente tra «“atti” necessitati» e «“ordinanze” necessitate», aventi entrambi co- me presupposto l'urgente necessità del provvedere, «ma i primi, emessi in attua- zione di norme legislative che ne prefissano il contenuto;
le altre, nell'esplicazione di poteri soltanto genericamente prefigurati dalle norme che li attribuiscono e perciò suscettibili di assumere vario contenuto, per adeguarsi dut- tilmente alle mutevoli situazioni» (sentenza n. 4 del 1977).
Ebbene, la tassatività delle misure urgenti di contenimento acquisita dal d.l. n. 19 del 2020 induce ad accostare le stesse, per certi versi, agli «“atti” necessitati», in quanto «emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenu- to», sicché non è dato riscontrare quella delega impropria di funzione legislativa dal Parlamento al Governo che il rimettente ipotizza nel denunciare la violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
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8.1. – Quali atti a contenuto tipizzato, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 si distaccano concettualmente dal modello delle ordinanze contingibili e urgenti, che viceversa rappresentano il paradigma delle “ordinanze necessitate” (a conte- nuto libero), seguito dal codice della protezione civile.
Malgrado il punto di intersezione rappresentato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le misure attuative del d.l. n. 19 del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, l'emanazione delle quali compete pure al Presi- dente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 1 del
2018.
Invero, nel riconoscere che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta in esclusiva allo Stato giacché attinente alla «profilassi interna- zionale» ex art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., questa Corte ha osservato che il modello tradizionale di gestione delle emergenze affidato alle ordinanze contingibili e urgenti, culminato nell'emanazione del codice della protezione ci- vile, «se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall'altro non ne costituisce l'unica attuazione possibile», essendo «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto pecu- liari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest'ultima», come appunto accaduto «a seguito della diffusione del COVID-
19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l'impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (sentenza n. 37 del 2021).
8.1.2. – D'altronde, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento di al- cuni d.P.C.m. attuativi del d.l. n. 19 del 2020 (parere 13 maggio 2021, n. 850), la legislazione sulle ordinanze contingibili e urgenti e lo stesso codice della prote- zione civile non assurgono al rango di leggi “rinforzate”, sicché il Parlamento ben ha potuto coniare un modello alternativo per il tramite della conversione in legge di decreti-legge che hanno rinviato la propria esecuzione ad atti ammini- strativi tipizzati.
9. – Per tutto quanto esposto, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l,
2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020 vanno dichiarate non fondate, poiché le disposizioni oggetto di censura non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno po- teri straordinari da stato di guerra in violazione dell'art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria me- diante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.
Per questi motivi
la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epi- demiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo
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2020, n. 13, nonché le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35..
Quanto al terzo motivo di appello (Travisamento integrale dei fatti di causa - erronea valutazione dei documenti – violazione dell'art. 2700 c.c.) si ritiene in- vece, condivisibile la decisione del primo Giudice.
Infatti, risulta dimostrato che il sig. la sera del 13.01.2021 è Controparte_1 stato costretto a contravvenire a quanto disposto dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti allontanandosi dalla propria residenza, negli orari in cui vigeva il divieto di circolazione, per motivi di urgenza dovendo soccorrere la madre di- sabile della propria fidanzata. Sul punto, peraltro, la nulla Controparte_2 ha osservato non fornendo prova contraria rispetto a quanto sostenuto e provato dal ricorrente. Invero, richiamato l'art. 2700 c.c. l'odierna appellante ha ritenuto violata la norma in questione sul presupposto, evidentemente errato, per cui il
Ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso rispetto a quanto dichiarato dagli Agenti verbalizzanti nel verbale di contravvenzione dal momento che quest'ultimo fa piena prova sino, appunto, a querela di falso, in ordine ai fatti av- venuti in presenza dei pubblici ufficiali.
Pertanto, secondo l'assunto dell'appellante considerato che il ricorrente al mo- mento della contestata infrazione nulla dichiarava ovvero, per quanto esposto dai Carabinieri con la nota del 20.04.2021, “non rappresenta alcuna esigenza che giustificasse lo spostamento in tale fascia oraria, riferendo di aver trascorso la se- rata con la su fidanzata e di aver fatto tardi” l'unico strumento che lo stesso ave- va a disposizione per contrastare l'operato degli agenti verbalizzanti era la quere- la di falso.
Ebbene, in primis si osserva che nella nota del 20.04.2021 redatta dai Carabinieri di Lavello gli stessi riferiscono, a differenza di quanto è dato leggere nell'atto di appello, che:” In occasione del controllo, al momento della Controparte_1 contestazione rappresentatagli dai militari operanti, non riferiva nulla di quanto esposto nel ricorso, non manifestando alcuna esigenza che giustificasse tale spo- stamento. Altresì non aveva nulla da dichiarare in merito alla contestazione del verbale firmando e accettandone copia” (cfr nota del 20.04.2021 dei CC di La- vello in atti), circostanza questa riscontrabile dallo stesso Verbale n.30/27 (in at- ti) del 13.01.2021) ove nel riquadro riservato alle dichiarazioni del trasgressore, risulta scritto :”NULLA”.
Orbene, premesso "... che le dichiarazioni del trasgressore costituiscono elementi eventuali del verbale di contestazione, la cui indicazione deve necessariamente sussistere solo nell'ipotesi in cui siano state effettivamente rese, ben potendo il trasgressore non rendere dichiarazione alcuna, va ribadito che solo nel caso in cui anche questa parte del verbale, recte quella che non attesta dichiarazioni even-
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tualmente rese dal sottoscrittore, ha efficacia probatoria privilegiata ex art 2700 c.c” (cfr. Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1037/2022 del 14-09-2022).
Nel caso di specie, invece, il ricorrente non lamenta di avere reso dichiarazioni non trascritte dagli accertatori né tanto meno che le dichiarazioni rese siano dif- formi da quelle riportate. Ragione per cui il verbale in questione è sottratto dall'avere efficacia di piena prova sino a querela di falso . Al momento della contestazione effettivamente l'odierno appellato non rilasciava dichiarazioni!
Rimane piuttosto da valutare se proprio la circostanza per cui il presunto tra- sgressore non rilasciava dichiarazioni a sua discolpa possa in qualche maniera pregiudicare ovvero minare la credibilità di quanto invece dichiarato nelle fasi successive (ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto e ricorso dinanzi al Giudi- ce di Pace).
Invero il sig. come detto, sosteneva di essere stato costretto Controparte_1
a rientrare oltre l'orario consentito avendo dovuto prestare soccorso alla madre disabile della propria fidanzata. Detta circostanza è stata provata in corso di cau- sa e non smentita da parte appellante.
Orbene, ritiene questo Giudice che la circostanza per cui il sig. non CP_1 ha rilasciato dichiarazioni al momento della contestazione non possa successiva- mente pregiudicare il diritto di difesa dello stesso. Invero, le norme del C.d.S prevedono solo una facoltà del trasgressore di rendere le dichiarazioni e solo se il trasgressore rappresenta la necessità di fornire chiarimenti può ritenersi che le Forze dell'Ordine siano tenute a riportare a verbale le dichiarazioni rese. Tanto nel caso di specie non accadeva.
Si ritiene dunque sufficientemente provato lo stato di necessità che ha costretto il sig. a contravvenire alla disposizione in questione. CP_1
L'appello, pertanto, va rigettato con conseguente conferma della Sentenza impu- gnata del Giudice di Pace di Venosa n.52/22 resa nel giudizio recante R.G.
52/C/21 decisa e pubblicata il 22.12.2022 sebbene con altra motivazione.
La particolarità della questione che ha richiesto anche l'intervento della Corte Costituzionale consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata del Giudice di Pace di
Venosa n.52/22 resa nel giudizio recante R.G. 52/C/21 decisa e pubblicata il
22.12.2022.
- Compensa le spese di lite.
NZ, 21 febbraio 2025 Il Giudice
(D.ssa Giulia Volpe)
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