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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2024, n. 19928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19928 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IE FO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI in data 2/11/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mariaemenauela GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 2/11/2023 la Corte d'Appello di Napoli, confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 21/12/2022 con la quale Di ER ON era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. 2.Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p. deducendo che la merce sequestrata ( orologi Rolex contraffatti) non erano destinati alla vendita. 3.Con il secondo motivo contesta la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione avendo egli fornito giustificazione circa la disponibilità degli orologi marca Rolex contraffatti, fornendo spiegazioni anche in merito alle anomale Penale Sent. Sez. 2 Num. 19928 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/03/2024 modalità di custodia ed insiste sulla sua qualità di acquirente o detentore finale non passibile di sanzione penale. 4.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, a suo avviso inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen. 5. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. 6. In ultimo si duole della errata motivazione in relazione al ritenuta recidiva posto che i precedenti penali di cui è gravato sono risalenti e la condotta di vita successiva, ne escludono la ricorrenza. CONSIDERATO IN DIRITTO LII ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al motivo sulla recidiva ed è inammissibile nel resto. 2.1 primi cinque motivi attengono tutti a valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Trattasi, inoltre, di questioni già prospettate nei motivi di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente si limita a censurare genericamente. E così segnatamente, con riferimento alla affermazione per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni del teste IA NI la cui credibilità il ricorrente tenta inammissibilmente di porre in discussione, senza considerare che la stessa è stata anche accompagnata da ulteriori elementi probatori di significato univoco quali messaggi sms e fotografie, ampiamente dimostrativi del fatto che la merce (otto Rolex contraffatti) erano destinati alla vendita;
inoltre, le modalità di conservazione unitamente alla mancata giustificazione della provenienza dei beni, secondo quanto pertinentemente affermato in sentenza, deponevano per la sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Del resto è principio consolidato quello secondo cui "Risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso" (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 , Rv. 270120; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666). 3.La Corte territoriale ha poi evidenziato che la consapevolezza dell'acquisto di merce contraffatta non consentiva di qualificare il fatto ex 712 c.p., ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione previsto dall'art 712 cod pen, deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che, nel primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa 2) sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara definitivo O della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella ipotesi contravvenzionale è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. 4.La motivazione è corretta e conforme ai dati processuali anche per ciò che concerne il disconoscimento del fatto di lieve entità di cui al co. 4 dell'art. 648 cod. pen. In tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente). Nel caso in esame il il fatto di lieve entità è stato escluso in considerazione del valore non esiguo dei beni e della negativa personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Rv. 248214; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340). 5. Fondato è il motivo sulla recidiva. Il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva senza motivare in merito al giudizio di accresciuta pericolosità dell'imputato. Il ricorrente ha proposto appello sul punto evidenziando l'insussistenza della circostanza aggravante a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo. La Corte dì appello ha omesso dì rispondere ai rilievi difensivi incorrendo nel vizio di carenza di motivazione posto che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa ( Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Per l'effetto deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della recidiva. L'inammissibilitàlgli atri motivi consente di dichiarare definitivo l'accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra l'accertamento di responsabilità Così deciso il 26/3/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Mariaemenauela GUERRA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 2/11/2023 la Corte d'Appello di Napoli, confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 21/12/2022 con la quale Di ER ON era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p. 2.Avverso tale pronuncia ricorre l'imputato per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 474 c.p. deducendo che la merce sequestrata ( orologi Rolex contraffatti) non erano destinati alla vendita. 3.Con il secondo motivo contesta la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione avendo egli fornito giustificazione circa la disponibilità degli orologi marca Rolex contraffatti, fornendo spiegazioni anche in merito alle anomale Penale Sent. Sez. 2 Num. 19928 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 26/03/2024 modalità di custodia ed insiste sulla sua qualità di acquirente o detentore finale non passibile di sanzione penale. 4.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, a suo avviso inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 712 cod.pen. 5. Con il quarto motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen. 6. In ultimo si duole della errata motivazione in relazione al ritenuta recidiva posto che i precedenti penali di cui è gravato sono risalenti e la condotta di vita successiva, ne escludono la ricorrenza. CONSIDERATO IN DIRITTO LII ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al motivo sulla recidiva ed è inammissibile nel resto. 2.1 primi cinque motivi attengono tutti a valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Trattasi, inoltre, di questioni già prospettate nei motivi di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente si limita a censurare genericamente. E così segnatamente, con riferimento alla affermazione per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni del teste IA NI la cui credibilità il ricorrente tenta inammissibilmente di porre in discussione, senza considerare che la stessa è stata anche accompagnata da ulteriori elementi probatori di significato univoco quali messaggi sms e fotografie, ampiamente dimostrativi del fatto che la merce (otto Rolex contraffatti) erano destinati alla vendita;
inoltre, le modalità di conservazione unitamente alla mancata giustificazione della provenienza dei beni, secondo quanto pertinentemente affermato in sentenza, deponevano per la sussistenza dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Del resto è principio consolidato quello secondo cui "Risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso" (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017 , Rv. 270120; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666). 3.La Corte territoriale ha poi evidenziato che la consapevolezza dell'acquisto di merce contraffatta non consentiva di qualificare il fatto ex 712 c.p., ciò in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione previsto dall'art 712 cod pen, deve ricercarsi nell'elemento psicologico, che, nel primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa 2) sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara definitivo O della cosa acquistata o ricevuta, mentre nella ipotesi contravvenzionale è costituito dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. 4.La motivazione è corretta e conforme ai dati processuali anche per ciò che concerne il disconoscimento del fatto di lieve entità di cui al co. 4 dell'art. 648 cod. pen. In tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine;
soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (ad es., l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo (ad es., capacità a delinquere dell'agente). Nel caso in esame il il fatto di lieve entità è stato escluso in considerazione del valore non esiguo dei beni e della negativa personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Rv. 248214; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340). 5. Fondato è il motivo sulla recidiva. Il giudice di primo grado si è limitato a dichiarare le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva senza motivare in merito al giudizio di accresciuta pericolosità dell'imputato. Il ricorrente ha proposto appello sul punto evidenziando l'insussistenza della circostanza aggravante a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo. La Corte dì appello ha omesso dì rispondere ai rilievi difensivi incorrendo nel vizio di carenza di motivazione posto che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi, sia che escluda la sussistenza della stessa ( Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Per l'effetto deve disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della recidiva. L'inammissibilitàlgli atri motivi consente di dichiarare definitivo l'accertamento di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra l'accertamento di responsabilità Così deciso il 26/3/2024