Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 65673 15321/1999 R.G. Adunanza in c. c. del 6.5.2002 Oggetto: imposta di 0 2 6 94 /0 3 successione;
notificazione dell'atto di appello a m i proprie IN OME DEL TOPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci Consigliere Dott. Giovanni Paolini Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere 6154hon Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno Ser.
1. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal на Ministro delle Finanze- Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria Ufficio delle Entrate di Terni, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende in giudizio;
-ricorrente-
contro
Di RE NN -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria di 2° grado di Trento, sezione 1, n. 210/1998, del 22.12.1998/25.1.1999. Lette le conclusioni scritte del P.G. di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, a norma dell'art. 375 c.p.c.; udita la relazione in camera di consiglio del cons. relatore dott. Eugenio Amari;
rilevato che con la sentenza indiciata il epigrafe la Commissione tributaria di 2° grado di Trento ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio del registro CORTE SUPRIMA DI CASSAZON CAMPONE C OF 1813 1 65643 Savverso la sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di quella ta e erch Th 9861/6/92 notificato alla parte personalmente anziché al difensor OL DA V INSI eletto domicilio nel giudizio di 1° grado;
che l'Amministrazione delle Finanze propone ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 330 comma 1° c.p.c. e 17 comma 1° punto due, del d. lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; che la ricorrente deduce che, versandosi in materia di nullità e non di inesistenza della notificazione, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; che la notificazione dell'atto di appello é avvenuta mediante consegna a mani proprie, e quindi, a norma dell'art. 17 comma 1° del d. lgs. 546/1992, nessuna notificazione doveva essere effettuata nel domicilio eletto;
che la notificazione in questione deve ritenersi pertanto valida, di guisa non va disposta la sua rinnovazione;
che, con tale precisazione in diritto, il ricorso va accolto per manifesta fondatezza: che conseguentemente va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria di 2° grado di Trento;
P.Q.M.
visto l'art. 375 c.p.c., accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria di 2° grado di Trento. Roma, 6.5.2002 Il Consigliere est, Il Presidente 1Виш счето مو DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 21 FFR 2003 IL CANCELLICAE Ари ев блось Amalgo pasa IL CANCELLIERE C1 Casare 2