Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CO ES7321/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 3098/99 Dott. Attilio CELENTANO -Rel. Consigliere Cro n 16808 Dott. NT LAMORGESE Consigliere - Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.28/02/01 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OMST SPA- OFFICINA MECCANICA SUD TARANTINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente be domiciliata in ROMA VIA MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato CAFORIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FRANCO SALVATORE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AC RE, AP NT, AM LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, 2001 presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li 978 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1
- controricorrenti -
contro
PS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
resistente nonchè
contro
LU OL;
intimato avverso la sentenza n. 144/98 del Tribunale di TARANTO, depositata il 06/02/98 R.G.N. 1033/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato DE FRANCO;
udito l'Avvocato AGOSTINIC Ilaw, Didulco per udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, e per l'assorbimento degli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 gennaio/23 settembre 1996 il Pretore di Taranto confermava l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con la quale aveva ordinato alla società per azioni O.M.S.T. di trasmettere all'PS i documenti necessari per la disamina della posizione dei lavoratori GA CH, NT NO, LA IA e LO LU al fine del conseguimento del pensionamento anticipato ex art. 29 della legge 223/91. L'appello principale della società e quello incidentale dell'PS (di cui il Pretore aveva dapprima autorizzato la chiamata in causa, per poi dichiarare, in sentenza, la stessa inammissibile) venivano rigettati dal Tribunale di Taranto con sentenza del 15 gennaio/6 febbraio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 autorizzasse i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese esercenti attività di servizio e manutenzione, ad accedere al prepensionamento a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di avvalersi di tale istituto. Osservavano, poi, che era irrilevante la circostanza, peraltro non provata, che, alla data di emanazione del decreto ministeriale di attuazione del citato art. 29, la società appellante avesse alle proprie dipendenze, nel settore manutenzione, solo lavoratori in cassa integrazione, e non avesse lavori da eseguire. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando quattro motivi di censura, la s.p.a. O.M.S.T. Resistono con controricorso GA CH, NT NO e 3 LA IA. L'PS ha depositato solo procura, svolgendo le proprie difese all'udienza. Motivi della decisione Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del controricorso proposto da NT NO e LA IA, atteso che la procura all'avv. Franco Agostini, a margine del controricorso, risulta sottoscritta soltanto da GA CH. Con il primo motivo la difesa della società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 29 della legge 2 luglio 1991 n. 22, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ricordata la evoluzione legislativa sul pensionamento anticipato dei lavoratori dell'industria - dalla legge n. 155 del 1981, che configurava il prepensionamento anticipato come un diritto del lavoratore, senza alcun onere per le imprese, al d.l. n. 90 del 1989, che prevedeva, invece, che fossero le aziende a rappresentare le loro esuberanze strutturali di manodopera e, in corrispettivo del vantaggio acquisito, fossero onerate del 50% del costo del prepensionamento;
alla legge n. 22 del 1991, che all'art. 27 concede alle imprese ad alta capacità innovativa e competitività mondiale la possibilità di ricorrere al prepensionamento, entro un numero limitato di dipendenti, con un contributo aziendale pari al 30% dell'onere complessivo, e all'art. 29 estende la facoltà di cui all'art. 27, fra l'altro, ai dipendenti delle imprese siderurgiche che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici - la difesa dell'O.M.S.T. sostiene che l'art. 29 della legge n. 22 del 1991, nel richiamare il precedente art. 27, ha inteso richiamare anche la possibilità, per l'azienda, di optare per il beneficio. Deduce che tale interpretazione è l'unica che risponde alla finalità della legge, che era quella di consentire alle imprese che avessero eccedenze di manodopera di liberarsene dietro versamento di un contributo, pari al 30% dell'onere dei prepensionamenti;
e che contraddittoriamente il Tribunale ha rilevato che la disciplina prevista dall'art. 29 per i prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico "è fondata sul notorio presupposto dell'annoso stato di crisi di tale comparto produttivo", per poi ritenere che i lavoratori abbiano diritto al prepensionamento indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, che verrebbe obbligatoriamente gravato di un contributo per ciascuno dei lavoratori ultracinquantenni che decidesse di prepensionarsi, fino ad un massimo di 100 milioni per ciascuno. Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché vizio di motivazione, la difesa della società deduce che in appello aveva fatto presente, in via subordinata, con apposito motivo, che alla data di emanazione della normativa regolamentare di attuazione la società non aveva più dipendenti nella divisione manutenzione e neppure un lavoro da eseguire, perché i lavoratori operanti all'interno dello stabilimento dell'ILVA, con esclusione di quelli definiti “prepensionabili”, erano stati assorbiti dall'ILVA, mentre gli altri erano in cassa integrazione, per cui essa non rientrava tra le imprese di manutenzione della siderurgia pubblica;
e che aveva reiterato la richiesta di ammissione delle prove testimoniali, disattesa dal Pretore, sulle circostanze della memoria difensiva di primo grado, tra le 5 quali la circostanza di fatto sopra dedotta. Lamenta che il Tribunale ha dichiarato che la dedotta circostanza non era provata, senza pronunciarsi sulla richiesta prova testimoniale sul punto. Sostiene, ancora, la erroneità dell'affermazione del Tribunale circa la irrilevanza di tale circostanza, anche se provata, in quanto la stessa avrebbe confermato lo stato di crisi aziendale e la conseguente necessità dei prepensionamenti. Assume che la crisi non sussisteva e che, comunque, l'equiparazione tra stato di crisi aziendale (inesistente) e necessità dei prepensionamenti è del tutto gratuita, non avendo il legislatore utilizzato il concetto di "crisi" nelle disposizioni oggetto di esame. Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 29 della legge 23 luglio 1991 n. 223, la difesa della società ripropone la questione di illegittimità costituzionale di tali norme, ove interpretate nel senso ritenuto dal Tribunale. Rileva che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto non rilevante la questione perché non era in discussione l'onere contributivo gravante sull'impresa ma solo l'avviamento della procedura di ammissione al beneficio del prepensionamento, procedura che avrebbe potuto, in ipotesi, concludersi negativamente. Deduce la inesattezza di questo rilievo, atteso che se si ammette il diritto del lavoratore ad accedere al prepensionamento, non si può negare il dovere del datore di lavoro di dichiarare degli esuberi strutturali, con i conseguenti oneri. Con il quarto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione 6 dell'art. 99 c.p.c., la difesa della società deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato il motivo di appello con il quale si lamentava che il Pretore non aveva pronunciato sulla domanda subordinata, proposta nei confronti dell'PS, sulla insussistenza dell'obbligo di pagare gli oneri di cui all'art. 27 della legge 223/91 nel caso fosse stato ritenuto il diritti dei ricorrenti al prepensionamento. Rilevato che l'PS aveva chiesto una pronuncia diametralmente opposta, sostiene che malamente il Tribunale si è limitato a dichiarare che il primo giudice può, a propria discrezione, coinvolgere altro soggetto nel processo, e far cessare, altrettanto discrezionalmente, tale coinvolgimento. Assume che il Tribunale, in pratica, non ha motivato la reiezione di tale motivo di gravame, perché avrebbe dovuto quanto meno esplicitare le ragioni di opportunità che autorizzavano il primo giudice ad omettere una pronuncia tra due parti che avevano reciprocamente formulato delle conclusioni. Il primo motivo di ricorso è fondato. La legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede, all'art. 27, la possibilità del pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. La procedura prevede che le imprese interessate presentino programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarino l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera. I lavoratori dipendenti da tali imprese, in possesso di determinati requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, possono presentare 7 domanda di pensionamento anticipato;
nel caso di domande superiori alle eccedenze accertate, sarà l'impresa ad operare una selezione delle stesse in base alle proprie esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. L'impresa è tenuta a corrispondere all'PS un contributo pari al trenta per cento degli oneri relativi al pensionamento anticipato di ciascun dipendente ammesso al beneficio. L'art. 29 dispone, poi, che la facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 (termine successivamente differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992 n. 22) dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e da altre imprese analiticamente indicate. Ora non può dubitarsi che i prepensionamenti di cui all'art. 29 presuppongono anch'essi che vi sia una domanda dell'impresa interessata a ridurre il proprio personale, richiesta che logicamente presuppone a sua volta un programma di riorganizzazione della struttura, non essendo possibile che venga presa in considerazione una domanda di collocamento anticipato in quiescenza senza che l'azienda di appartenenza abbia già avvertito la necessità di procedere alla riduzione dei propri organici e la convenienza di una siffatta determinazione, che comporta l'assunzione del contributo previsto dall'art. 27, comma 5. Pur in assenza di uno specifico richiamo, nell'art. 29, al potere imprenditoriale di selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, è chiaro che tale articolo, nel menzionare "la facoltà di cui all'art. 27", ha inteso richiamare la procedura prevista da tale norma, che assume quindi, nell'assetto complessivo 8 dell'istituto, il carattere di norma primaria (cfr. Cass., 13 agosto 1997 n. 7567; 14 aprile 1999 n. 3714). Questa conclusione appare in linea con il criterio seguito dal legislatore pochi mesi prima della emanazione della legge 223/91, allorquando, con il d.l. n. 108 del 1991, convertito con legge 1° giugno 1991 n. 169, ha stabilito, all'art. 5, che nuove domande di pensionamento anticipato possono essere proposte dai lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. Il contributo a carico delle imprese interessate dai prepensionamenti era del cinquanta per cento dell'onere relativo. L'interpretazione accolta trova inoltre conferma nel d.m. 30 dicembre 1991 n. 443 (regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge n. 223/91), che all'art. 6, nel disciplinare gli adempimenti procedurali, con il comma 3 espressamente dispone che, nel caso in cui il numero dei lavoratori richiedenti il pensionamento anticipato sia superiore ai limiti fissati nello stesso decreto per i singoli settori, "le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze". Gli artt. 27 e 29 della legge 223 del 1991 rappresentano, come è stato osservato, la "funzionalizzazione di un istituto previdenziale ad esigenze di politica industriale e del lavoro". Per tutto quanto esposto il primo motivo di ricorso va accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori 9 accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dai lavoratori nei confronti della società O.M.S.T.; non sussistendo il diritto dei lavoratori ad accedere al pensionamento anticipato in mancanza di una declaratoria di eccedenza di manodopera da parte dell'azienda, nessun obbligo aveva questa di trasmettere all'PS i documenti necessari per l'avvio della procedura di accesso al ricordato pensionamento. Si ritiene equo, in considerazione della relativa novità della questione, compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte dai lavoratori nei confronti della società O.M.S.T.; compensa fra tutte le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2001. Il Presidenteне ме не й Il cons. estensore the eleni Shill E IM Y IL CANCELLIERE A D A D E Depositato in Cancelleria T , E N A - O 29 MAG. 2001 E S R O T E T IS oggi, IT 1 G IR 1 E IL CANCELLIERE A R D L L IMPOSTA DI BOLLO, DI O E D OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 N. 533 ESENTE DA REGISTRO, E DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 10