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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4528 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4528 / 2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. BERNARDI FRANCESCO (C. F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 28 (PEC: ); Email_1
OPPONENTI
Contro
C. F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FUSI SARA (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._4
APRILIA, VIA NERVA N. 38 ( PEC: ; Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Pag. 1 a 4 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2027/2021 (R.G.
5337/2021) deve essere dichiarata inammissibile, come eccepito dalla parte opposta, per i motivi di seguito esposti.
Come noto, la previsione di cui all'art. 650 c.p.c. permette al debitore ingiunto di spiegare opposizione oltre il termine fissato nel decreto ex art. 641, primo comma, c.p.c., se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore (cfr sul punto Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024 - Rv.
672951 – 01: “È ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1,
c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).”).
Nel caso di specie, essendo la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con consegna alla casa comunale in data 7 febbraio 2022 e successivo perfezionamento per i notificati in data 27 febbraio 2022 ex art. 143, terzo comma, c.p.c., il termine di quaranta giorni risultava ampiamente spirato al momento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 11 ottobre 2022.
La tesi difensiva di parte opponente, secondo cui la notificazione ex art. 143 c.p.c. deve essere dichiarata nulla perché non riporta nella relata tutte le ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario per reperire i destinatari, non coglie nel segno.
Ritiene il tribunale, nell'affrontare la questione, di dare continuità al principio di diritto secondo cui: “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del
Pag. 2 a 4 notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143
c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 - Rv. 661183 - 01); ed ancora: “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978).” (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021 - Rv. 662766 - 01).
Nel caso di specie, alcun rimprovero a titolo di negligenza o ignoranza può essere mosso alla società opposta. Quest'ultima, infatti, non solo ha effettuato le ricerche anagrafiche, ma è emerso per stessa ammissione degli opponenti che questi ultimi, al tempo della notifica, non vivevano presso l'indirizzo di residenza ( via Arcadi Sibillini n. 22), ove erano presenti CP_1 soggetti terzi estranei al presente giudizio;
nemmeno gli opponenti hanno provveduto a indicare l'indirizzo ove la notifica si sarebbe viceversa correttamente perfezionata.
Pag. 3 a 4 Ciò posto, avendo l'ufficiale giudiziario effettuato le opportune ricerche in loco, e non essendo emerse notizie sui destinatari, la notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., svolta a seguito di certificato di residenza aggiornato, risulta valida. Sarebbe stato infatti onere degli opponenti attivarsi presso i conduttori o lasciare eventualmente indicazioni agli stessi;
la condotta negligente serbata dagli opponenti non può andare a detrimento degli interessi dei creditori.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta validamente effettuata la notificazione ex art. 143
c.p.c., si conclude che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto cotno della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2027/2021 (R.G. 5337/2021);
- Condanna gli opponenti alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte opposta, liquidate in 2.700,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4528 / 2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. BERNARDI FRANCESCO (C. F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._3
ROMA, VIA MONTE ZEBIO N. 28 (PEC: ); Email_1
OPPONENTI
Contro
C. F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FUSI SARA (C. F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in C.F._4
APRILIA, VIA NERVA N. 38 ( PEC: ; Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Pag. 1 a 4 Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 2027/2021 (R.G.
5337/2021) deve essere dichiarata inammissibile, come eccepito dalla parte opposta, per i motivi di seguito esposti.
Come noto, la previsione di cui all'art. 650 c.p.c. permette al debitore ingiunto di spiegare opposizione oltre il termine fissato nel decreto ex art. 641, primo comma, c.p.c., se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore (cfr sul punto Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28600 del 06/11/2024 - Rv.
672951 – 01: “È ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo (pur se tardiva rispetto alla data di notificazione irregolare del decreto ingiuntivo), qualora il destinatario della notificazione dimostri di avere proposto l'opposizione entro il termine ex art. 641, comma 1,
c.p.c. di quaranta giorni decorrente dalla data in cui il decreto ingiuntivo è entrato nella sua sfera di conoscibilità.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Avvocatura dello Stato, la quale aveva prodotto i documenti attestanti la tardiva conoscenza del decreto ingiuntivo solo in grado d'appello, senza giustificare la mancata produzione nel giudizio di primo grado).”).
Nel caso di specie, essendo la notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con consegna alla casa comunale in data 7 febbraio 2022 e successivo perfezionamento per i notificati in data 27 febbraio 2022 ex art. 143, terzo comma, c.p.c., il termine di quaranta giorni risultava ampiamente spirato al momento della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 11 ottobre 2022.
La tesi difensiva di parte opponente, secondo cui la notificazione ex art. 143 c.p.c. deve essere dichiarata nulla perché non riporta nella relata tutte le ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario per reperire i destinatari, non coglie nel segno.
Ritiene il tribunale, nell'affrontare la questione, di dare continuità al principio di diritto secondo cui: “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del
Pag. 2 a 4 notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143
c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 - Rv. 661183 - 01); ed ancora: “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160 c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva addebitato all'ente previdenziale un onere di diligenza ulteriore rispetto alla avvenuta ricerca dell'imprenditore, obbligato al pagamento dei contributi, nel luogo ove questi aveva comunicato di esercitare la propria attività, in assenza di una successiva comunicazione di variazione o cessazione ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978).” (Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021 - Rv. 662766 - 01).
Nel caso di specie, alcun rimprovero a titolo di negligenza o ignoranza può essere mosso alla società opposta. Quest'ultima, infatti, non solo ha effettuato le ricerche anagrafiche, ma è emerso per stessa ammissione degli opponenti che questi ultimi, al tempo della notifica, non vivevano presso l'indirizzo di residenza ( via Arcadi Sibillini n. 22), ove erano presenti CP_1 soggetti terzi estranei al presente giudizio;
nemmeno gli opponenti hanno provveduto a indicare l'indirizzo ove la notifica si sarebbe viceversa correttamente perfezionata.
Pag. 3 a 4 Ciò posto, avendo l'ufficiale giudiziario effettuato le opportune ricerche in loco, e non essendo emerse notizie sui destinatari, la notifica effettuata ex art. 143 c.p.c., svolta a seguito di certificato di residenza aggiornato, risulta valida. Sarebbe stato infatti onere degli opponenti attivarsi presso i conduttori o lasciare eventualmente indicazioni agli stessi;
la condotta negligente serbata dagli opponenti non può andare a detrimento degli interessi dei creditori.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta validamente effettuata la notificazione ex art. 143
c.p.c., si conclude che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto cotno della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2027/2021 (R.G. 5337/2021);
- Condanna gli opponenti alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte opposta, liquidate in 2.700,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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