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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/05/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 951/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020005EM0000035850001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2020/005/EM/000003585/0/001 di €. 208,75, per “Tassazione atti giudiziari pignoramenti presso terzi
Tribunale di Catanzaro – Sez. Esecuzioni mobiliari”, relativo ad Ordinanza Rg 2422/20.
Il ricorrente premetteva che, per recuperare i propri onorari relativi a sentenze emesse dal Giudice di Pace in giudizi in cui la parte soccombente era la Regione Calabria ed il cui valore non eccedeva la somma di €. 1.033,00, instaurava pignoramento presso terzi dinanzi il Tribunale di Catanzaro – Sez.
Esecuzione mobiliare.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, rilevando che dovevano considerarsi esenti da imposta di registro, in ogni stato e grado, tutti gli atti ed i provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccedeva la somma di €.1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
L'Agenzia delle Entrate di Catanzaro si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e diritto e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memorie depositate il 2.4.2025, il ricorrente riportandosi ai motivi di ricorso evidenziava, che, nel caso di specie, si trattava di registrazione di Ordinanze di assegnazione di somme, emesse dal
Tribunale, in sede di Giudice dell'Esecuzione, a seguito di separati procedimenti di pignoramenti presso terzi il cui valore era inferiore ad €. 1.033,00, e che pertanto l'imposta di registrazione non era dovuta rientrando nel regime di esenzione stabilito dall'Art. 46 della Legge n. 374/1991.
All'udienza del giorno 8 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente ha sostenuto che, anche ai fini della tassazione delle ordinanze di assegnazione, si debba considerare solo la somma precettata e che, di conseguenza, l'ordinanza non sia tassabile ex art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374, essendo gli importi precettati inferiori ad €.1.033,00.
Tale tesi non è condivisibile.
E' pacifico (cfr. da ult. Cass.n.577/2025) che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso terzi, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., costituisce atto avente effetto traslativo, rappresentando l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi e determinando il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.
Ne consegue che a costituire base imponibile da assoggettare a tassazione non è certo l'importo precettato, bensì il credito trasferito con la detta ordinanza, cioè, l'importo costituito dalla somma oggetto del pignoramento presso terzi che il terzo pignorato è tenuto a corrispondere al creditore procedente, come da ordine del Giudice delle Esecuzioni.
La particolarità della questione trattata consiglia disporsi la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il giorno 8 maggio 2025
Il Giudice monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/05/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 951/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020005EM0000035850001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2020/005/EM/000003585/0/001 di €. 208,75, per “Tassazione atti giudiziari pignoramenti presso terzi
Tribunale di Catanzaro – Sez. Esecuzioni mobiliari”, relativo ad Ordinanza Rg 2422/20.
Il ricorrente premetteva che, per recuperare i propri onorari relativi a sentenze emesse dal Giudice di Pace in giudizi in cui la parte soccombente era la Regione Calabria ed il cui valore non eccedeva la somma di €. 1.033,00, instaurava pignoramento presso terzi dinanzi il Tribunale di Catanzaro – Sez.
Esecuzione mobiliare.
Deduceva l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, rilevando che dovevano considerarsi esenti da imposta di registro, in ogni stato e grado, tutti gli atti ed i provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccedeva la somma di €.1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito.
L'Agenzia delle Entrate di Catanzaro si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e diritto e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memorie depositate il 2.4.2025, il ricorrente riportandosi ai motivi di ricorso evidenziava, che, nel caso di specie, si trattava di registrazione di Ordinanze di assegnazione di somme, emesse dal
Tribunale, in sede di Giudice dell'Esecuzione, a seguito di separati procedimenti di pignoramenti presso terzi il cui valore era inferiore ad €. 1.033,00, e che pertanto l'imposta di registrazione non era dovuta rientrando nel regime di esenzione stabilito dall'Art. 46 della Legge n. 374/1991.
All'udienza del giorno 8 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il contribuente ha sostenuto che, anche ai fini della tassazione delle ordinanze di assegnazione, si debba considerare solo la somma precettata e che, di conseguenza, l'ordinanza non sia tassabile ex art. 46 della L. 21 novembre 1991, n. 374, essendo gli importi precettati inferiori ad €.1.033,00.
Tale tesi non è condivisibile.
E' pacifico (cfr. da ult. Cass.n.577/2025) che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso terzi, emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., costituisce atto avente effetto traslativo, rappresentando l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi e determinando il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente.
Ne consegue che a costituire base imponibile da assoggettare a tassazione non è certo l'importo precettato, bensì il credito trasferito con la detta ordinanza, cioè, l'importo costituito dalla somma oggetto del pignoramento presso terzi che il terzo pignorato è tenuto a corrispondere al creditore procedente, come da ordine del Giudice delle Esecuzioni.
La particolarità della questione trattata consiglia disporsi la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catanzaro, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro il giorno 8 maggio 2025
Il Giudice monocratico