Sentenza 21 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2019, n. 7914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7914 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO LA IA nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento ci VO SE LA nato a [...] il [...] SA IN nato a [...] il [...] avverso il decreto del 21/04/2017 del GIUDICE DI PACE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Milano, con decreto emesso ai sensi dell'art. 17 D.Igs 274/2000, ha disposto l'archiviazione del procedimento avente il n. 1909/2016 RGNR, su conforme richiesta del Pubblico Ministero.
2. Ricorre per Cassazione LA MA Avogadri, a mezzo del difensore, lamentando che l'opposizione alla richiesta di archiviazione, da lei presentata in data 20 febbraio 2017 alla Procura della Repubblica di Milano, non sia stata nemmeno presa in considerazione dal giudicante, perché trasmessa al Giudice di pace dopo l'emissione del provvedimento impugnato (che reca la data del 21/4/2017).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. In tema di procedimento davanti al Giudice di pace, ancorché la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerate per la decisione, è comunque necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente, sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione; la mancanza di motivazione sul punto determina una violazione del principio del contraddittorio (Cass. Pen., sez. V, n. 12623 del 2-3-2006). Il principio, che prende le mosse dalle affermazioni contenute nella sentenza delle S.U. n. 2 del 14/02/1996 (secondo cui l'omessa considerazione dell'opposizione sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o addirittura maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, configurando vizio deducibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera c) è oramai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: tra molte, Cass., Sez. IV, n. 32130 del 2004; sez. V, n. 23218 del 09/03/2005, Reginella;
Sez. V, n. 28149 del 04/07/2005, Tedesco;
Sez. V, n. 40276 del 19/09/2005, Berdini;
Sez. V, n. 46792 del 25/10/2005, Moretti). Una siffatta violazione si è, in concreto, verificata, essendosi il Giudice di pace di Milano limitato - pur a fronte della articolata opposizione della persona offesa, che aveva altresì richiesto l'espletamento di attività investigativa supplementare - a fare rinvio alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, senza nemmeno menzionare l'opposizione della persona offesa, che era stata presentata in data 20/2/2017. In tal modo l'obbligo motivazionale è stato sostanzialmente eluso, poiché l'opposizione è stata totalmente ignorata. Sussistendo la lamentata violazione del contraddittorio, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice competente.
P.Q.M.
.Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Milano. Così deciso il 3/12/2018