CASS
Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2024, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 6989 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 19.2.2019, ha rideterminal:o in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari imposte a CE RA, confermando nel resto la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (di dodici autovetture e di una somma di danaro, intestate direttamente all'imputato e non ritrovate al momento del fallimento) e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento dell'impresa individuale "Punto Auto C.F. di RA CE", dichiarato il 2.4.2013. 2. Avverso la sentenza d'appello predetta ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza, perché fondata prevalentemente su prove inutilizzabili, vale a dire le dichiarazioni del ricorrente, rese al curatore e riportate nella relazione di questi, redatta ex art. 33 I. fall., ritenute sostanzialmente confessorie. Il motivo di appello proposto in senso analogo non ha ricevuto alcuna risposta nella sentenza impugnata, sicchè si denuncia anche un vizio di omessa motivazione al riguardo. Si rappresenta, altresì, l'incoerente collegamento temporale all'area di rischio penale propria della bancarotta fraudolenta prefallimentare delle vendite di auto, troppo risalenti nel tempo: secondo la difesa, la cessione o la rottamazione, in tempi lontani, di alcune autovetture, quasi tutte prive di valore economico apprezzabile per la loro vetustà e le loro condizioni, non può in alcun modo rientrare nel concetto di "pericolo" per gli interessi dei creditori che la tutela penale mira ad evitare. Inoltre, si eccepisce che non sarebbe stata provata la disponibilità in capo all'imputato dei beni che sono stati ritenuti distratti, perché non rinvenuti una volta fallita la sua impresa individuale. Il ricorrente, peraltro, allega documentazione dalla quale sarebbe desumibile che la titolarità di quattro delle auto oggetto di contestazione non sarebbe a lui riconducibile. Si contesta, infine, la mancanza di motivazione, o il vizio di motivazione apparente, riguardo all'individuazione del dolo generico necessario ad integrare il reato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ascritto al ricorrente al capo B dell'imputazione. La difesa ripropone l'argomento d'appello relativo alla mancata prova dell'intenzione di collegare la irregolare tenuta delle scritture contabili alla volontà dolosa di recare pregiudizio ai creditori e rappresenta che la condotta di reato avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 217 I.fall. e non come bancarotta fraudolenta documentale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di censura, nei suoi due diversi contenuti di critica alla sentenza impugnata, è complessivamente infondato. 2.1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice ammette pacificamente, e da tempo, la possibilità di utilizzare legittimamente i contenuti della relazione del curatore, anche quelli che riportano le dichiarazioni di chi risulti essere colui al quale venga attribuita la responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta, quale fallito o amministratore legale della fallita. Infatti, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato - in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062). Parallelamente, è stata esclusa qualsiasi frizione costituzionale con i paradigmi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e le linee guida del "giusto processo" (art. 111 Cost.) della scelta di consentire la testimonianza del curatore su quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare (Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Lottini, Rv. 220257, che ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 1995). Secondo i giudici delle leggi, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (Corte Cost. n. 136 del 1995). Ed infatti, le garanzie procedurali previste in favore dell'indagato per l'assunzione delle prove del procedimento, comprese le prove dichiarative, valgono per gli atti che si compiono all'interno dello stesso procedimento e non all'esterno di esso. Più di recente, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a 3 sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Caserta, Rv. 284589). Ed anche confrontandosi con obiezioni collegate alla tenuta sul piano convenzionale del principio ermeneutico di utilizzabilità piena delle dichiarazioni rese al curatore dal fallito o dal soggetto, che, in prosieguo, sia divenuto imputato nel processo sorto per reati di bancarotta, la Cassazione ha spiegato le ragioni della sua compatibilità con le garanzie previste dalla CEDU, come declinate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Sez. 5, n. 38431 del 17/5/2019, Giavara, Rv. 277342 ha spiegato, così, che il principio espresso dalla Corte Edu nelle sentenze 17 dicembre 1996, UN c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito, secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e, di conseguenza, non preclude la possibilità di utilizzare le dichiara2:ioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fa Il. 2.2. Quanto alle ulteriori censure contenute n& motivo di ricorso, si tratta di ragioni difensive che puntano a riscrivere gli esiti valutativi delle prove, esaminate senza iati logici dalla sentenza impugnata e, d'altra parte, si disallineano, nei presupposti, dalle costanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La dedotta estraneità delle distrazioni rappresentate dalla vendita di alcune auto dall'area di rischio penale propria della bancarotta fraudolenta prefallimentare parte necessariamente da presupposti in fatto assertivi e rivalutativi, per questo inammissibili: vale a dire, la risalenza nel tempo delle vendite e lo scarso valore economico, che si assume pressochè inesistente, delle auto vendute o "rottamate". Ed invece, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come le 12 automobili oggetto della contestazione di reato non siano state acquistate in epoca lontana dal fallimento e come alcune di esse abbiano richiesto investimenti di danaro non di poco rilievo per il loro acquisto, a riprova di un valore certamente non esiguo (cfr. pag. 4 della sentenza d'appello). Si tratta di una conclusione che viene supportata da argomentazioni logiche e basate sui risultati delle prove raccolte, senza aporie motivazionali. Pertanto, deve applicarsi il principio consolidato secondo cui sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, 4 Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Egualmente priva di pregio è l'obiezione che mira ad escludere l'a disponibilità in capo all'imputato dei beni che sono stati ritenuti distratti, perché non rinvenuti, e la titolarità di quattro autovetture (peraltro reiterativa di eccezioni identiche, già superate dalla sentenza impugnata). E' noto, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Infatti, la responsabilità dell'imprenditc:ire per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficienti generiche asserzioni difensive (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucellò, Rv. 267710; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Le spiegazioni del ricorrente non hanno saputo giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni dell'impresa, alla luce della giurisprudenza richiamata, tanto più in una situazione in cui egli non ha neppure tenuto una regolare registrazione contabile delle attività economiche della società, rendendo impossibile la ricostruzione degli affari (da qui l'affermazione di responsabilità anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale). 3. E proprio sulla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale si incentra il secondo motivo di ricorso, da valutarsi inammissibile perché meramente rivalutativo e reiterativo delle censure già proposte con l'atto di appello, i nodi critici delle quali sono stati già sciolti dalla sentenza della Corte territoriale. Il motivo di ricorso formulato si risolve nella richiesta, assertiva e anche in parte generica, di rivalutare le prove in senso più favorevole all'imputato, giungendo ad una diversa qualificazione giuridica - quella auspicata di bancarotta semplice documentale - che è stata esclusa con argomentate ragioni dalla decisione impugnata. I giudici d'appello hanno valorizzato la durata davvero significativa della condotta omissiva della tenuta delle scritture contabili costituite dal libro giornale e dal libro degli inventari (24 anni), nonchè la totale assenza, nelle scritture contabili presenti, delle annotazioni degli incassi e del corrispettivo delle vendite e dei pagamenti effettuati e la compilazione lacunosa del registro di carico e scarico. Da tali indicatori si è desunta, del tutto logicamente, la volontarietà della predeterminazione della tenuta irregolare ed omissiva e la consapevolezza di come essa avrebbe ostacolai:o la ricostruzione del 5 patrimonio dell'impresa, rendendola impossibile, oltre che, di conseguenza, la finalizzazione ad arrecare pregiudizio ai creditori. Del resto, sul piano oggettivo, la sentenza d'appello evidenzia come il curatore fallimentare non abbia potuto in alcun modo ricostruire i movimenti economici della fallita, ancorchè abbia effettuato anche autonome indagini bancarie, per le rilevanti anomalie di carattere contabile (). Si tratta di indicatori fattuali che confermano la presenza di elementi di gravità indiziaria convergenti nel senso di ritenere sussistente il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della fallita, che costituisce l'evento dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., reato a dolo generico;
nonché del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale omissiva (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). E ciò a prescindere dal rilievo, cui il Collegio non si sottrae, della non precisa indicazione del capo d'imputazione riguardo alle due ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.; formulazione bilanciata da un'ampia ed esaustiva indagine dei giudici di merito e, peraltro, mai contestata dal ricorrente. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 6989 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 19.2.2019, ha rideterminal:o in tre anni la durata delle pene accessorie fallimentari imposte a CE RA, confermando nel resto la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (di dodici autovetture e di una somma di danaro, intestate direttamente all'imputato e non ritrovate al momento del fallimento) e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al fallimento dell'impresa individuale "Punto Auto C.F. di RA CE", dichiarato il 2.4.2013. 2. Avverso la sentenza d'appello predetta ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza, perché fondata prevalentemente su prove inutilizzabili, vale a dire le dichiarazioni del ricorrente, rese al curatore e riportate nella relazione di questi, redatta ex art. 33 I. fall., ritenute sostanzialmente confessorie. Il motivo di appello proposto in senso analogo non ha ricevuto alcuna risposta nella sentenza impugnata, sicchè si denuncia anche un vizio di omessa motivazione al riguardo. Si rappresenta, altresì, l'incoerente collegamento temporale all'area di rischio penale propria della bancarotta fraudolenta prefallimentare delle vendite di auto, troppo risalenti nel tempo: secondo la difesa, la cessione o la rottamazione, in tempi lontani, di alcune autovetture, quasi tutte prive di valore economico apprezzabile per la loro vetustà e le loro condizioni, non può in alcun modo rientrare nel concetto di "pericolo" per gli interessi dei creditori che la tutela penale mira ad evitare. Inoltre, si eccepisce che non sarebbe stata provata la disponibilità in capo all'imputato dei beni che sono stati ritenuti distratti, perché non rinvenuti una volta fallita la sua impresa individuale. Il ricorrente, peraltro, allega documentazione dalla quale sarebbe desumibile che la titolarità di quattro delle auto oggetto di contestazione non sarebbe a lui riconducibile. Si contesta, infine, la mancanza di motivazione, o il vizio di motivazione apparente, riguardo all'individuazione del dolo generico necessario ad integrare il reato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ascritto al ricorrente al capo B dell'imputazione. La difesa ripropone l'argomento d'appello relativo alla mancata prova dell'intenzione di collegare la irregolare tenuta delle scritture contabili alla volontà dolosa di recare pregiudizio ai creditori e rappresenta che la condotta di reato avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell'art. 217 I.fall. e non come bancarotta fraudolenta documentale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di censura, nei suoi due diversi contenuti di critica alla sentenza impugnata, è complessivamente infondato. 2.1. La giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice ammette pacificamente, e da tempo, la possibilità di utilizzare legittimamente i contenuti della relazione del curatore, anche quelli che riportano le dichiarazioni di chi risulti essere colui al quale venga attribuita la responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta, quale fallito o amministratore legale della fallita. Infatti, le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - che prevede l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato - in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664; Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062). Parallelamente, è stata esclusa qualsiasi frizione costituzionale con i paradigmi del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e le linee guida del "giusto processo" (art. 111 Cost.) della scelta di consentire la testimonianza del curatore su quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare (Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Lottini, Rv. 220257, che ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 1995). Secondo i giudici delle leggi, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (Corte Cost. n. 136 del 1995). Ed infatti, le garanzie procedurali previste in favore dell'indagato per l'assunzione delle prove del procedimento, comprese le prove dichiarative, valgono per gli atti che si compiono all'interno dello stesso procedimento e non all'esterno di esso. Più di recente, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a 3 sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (Sez. 5, n. 17828 del 9/2/2023, Caserta, Rv. 284589). Ed anche confrontandosi con obiezioni collegate alla tenuta sul piano convenzionale del principio ermeneutico di utilizzabilità piena delle dichiarazioni rese al curatore dal fallito o dal soggetto, che, in prosieguo, sia divenuto imputato nel processo sorto per reati di bancarotta, la Cassazione ha spiegato le ragioni della sua compatibilità con le garanzie previste dalla CEDU, come declinate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Sez. 5, n. 38431 del 17/5/2019, Giavara, Rv. 277342 ha spiegato, così, che il principio espresso dalla Corte Edu nelle sentenze 17 dicembre 1996, UN c. Regno Unito e 27 aprile 2004, Kansal c. Regno Unito, secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDU nella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese al curatore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al diritto nazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentare italiana e, di conseguenza, non preclude la possibilità di utilizzare le dichiara2:ioni rese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fa Il. 2.2. Quanto alle ulteriori censure contenute n& motivo di ricorso, si tratta di ragioni difensive che puntano a riscrivere gli esiti valutativi delle prove, esaminate senza iati logici dalla sentenza impugnata e, d'altra parte, si disallineano, nei presupposti, dalle costanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La dedotta estraneità delle distrazioni rappresentate dalla vendita di alcune auto dall'area di rischio penale propria della bancarotta fraudolenta prefallimentare parte necessariamente da presupposti in fatto assertivi e rivalutativi, per questo inammissibili: vale a dire, la risalenza nel tempo delle vendite e lo scarso valore economico, che si assume pressochè inesistente, delle auto vendute o "rottamate". Ed invece, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come le 12 automobili oggetto della contestazione di reato non siano state acquistate in epoca lontana dal fallimento e come alcune di esse abbiano richiesto investimenti di danaro non di poco rilievo per il loro acquisto, a riprova di un valore certamente non esiguo (cfr. pag. 4 della sentenza d'appello). Si tratta di una conclusione che viene supportata da argomentazioni logiche e basate sui risultati delle prove raccolte, senza aporie motivazionali. Pertanto, deve applicarsi il principio consolidato secondo cui sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle prove, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, 4 Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Egualmente priva di pregio è l'obiezione che mira ad escludere l'a disponibilità in capo all'imputato dei beni che sono stati ritenuti distratti, perché non rinvenuti, e la titolarità di quattro autovetture (peraltro reiterativa di eccezioni identiche, già superate dalla sentenza impugnata). E' noto, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti. Infatti, la responsabilità dell'imprenditc:ire per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficienti generiche asserzioni difensive (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucellò, Rv. 267710; Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652). Le spiegazioni del ricorrente non hanno saputo giustificare quale destinazione abbiano avuto i beni dell'impresa, alla luce della giurisprudenza richiamata, tanto più in una situazione in cui egli non ha neppure tenuto una regolare registrazione contabile delle attività economiche della società, rendendo impossibile la ricostruzione degli affari (da qui l'affermazione di responsabilità anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale). 3. E proprio sulla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale si incentra il secondo motivo di ricorso, da valutarsi inammissibile perché meramente rivalutativo e reiterativo delle censure già proposte con l'atto di appello, i nodi critici delle quali sono stati già sciolti dalla sentenza della Corte territoriale. Il motivo di ricorso formulato si risolve nella richiesta, assertiva e anche in parte generica, di rivalutare le prove in senso più favorevole all'imputato, giungendo ad una diversa qualificazione giuridica - quella auspicata di bancarotta semplice documentale - che è stata esclusa con argomentate ragioni dalla decisione impugnata. I giudici d'appello hanno valorizzato la durata davvero significativa della condotta omissiva della tenuta delle scritture contabili costituite dal libro giornale e dal libro degli inventari (24 anni), nonchè la totale assenza, nelle scritture contabili presenti, delle annotazioni degli incassi e del corrispettivo delle vendite e dei pagamenti effettuati e la compilazione lacunosa del registro di carico e scarico. Da tali indicatori si è desunta, del tutto logicamente, la volontarietà della predeterminazione della tenuta irregolare ed omissiva e la consapevolezza di come essa avrebbe ostacolai:o la ricostruzione del 5 patrimonio dell'impresa, rendendola impossibile, oltre che, di conseguenza, la finalizzazione ad arrecare pregiudizio ai creditori. Del resto, sul piano oggettivo, la sentenza d'appello evidenzia come il curatore fallimentare non abbia potuto in alcun modo ricostruire i movimenti economici della fallita, ancorchè abbia effettuato anche autonome indagini bancarie, per le rilevanti anomalie di carattere contabile (). Si tratta di indicatori fattuali che confermano la presenza di elementi di gravità indiziaria convergenti nel senso di ritenere sussistente il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio della fallita, che costituisce l'evento dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., reato a dolo generico;
nonché del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale omissiva (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). E ciò a prescindere dal rilievo, cui il Collegio non si sottrae, della non precisa indicazione del capo d'imputazione riguardo alle due ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall.; formulazione bilanciata da un'ampia ed esaustiva indagine dei giudici di merito e, peraltro, mai contestata dal ricorrente. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 novembre 2023.