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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NO AE, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2079/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 360/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez. 2 e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT n. 0360503G20220000674 TRIBUTO 630 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento emesso dalla Resistente_1 S.p.A. relativo al pagamento del contributo di bonifica per l'anno di imposta 2017.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 360/2023 , depositata in data 20.4.2023, accoglieva il ricorso procedendo alla compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello il contribuente impugnava la sentenza gravata in relazione al regolamento delle spese.
Il Consorzio_1, non costituito nel giudizio di primo grado, spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza gravata con vittoria delle spese di lite
La Resistente_1 S.p.A. non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sia principale che incidentale risulta infondato.
Il Collegio osserva, innanzitutto, come l'appello incidentale del Consorzio_1 debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale non avendo partecipato al giudizio di primo grado (ex multis Cass. n.28131/2023).
Parimenti va rigettato l'appello principale del contribuente atteso che il discordante orientamento della locale giurisprudenza di merito sull'annosa questione trattata ben giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado definitivamente pronunciando su quanto appellato:
- Rigetta l'appello principale .
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
NO AE, EL
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2079/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 360/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez. 2 e pubblicata il 20/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO PAGAMENT n. 0360503G20220000674 TRIBUTO 630 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento emesso dalla Resistente_1 S.p.A. relativo al pagamento del contributo di bonifica per l'anno di imposta 2017.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 360/2023 , depositata in data 20.4.2023, accoglieva il ricorso procedendo alla compensazione delle spese di lite.
Con atto di appello il contribuente impugnava la sentenza gravata in relazione al regolamento delle spese.
Il Consorzio_1, non costituito nel giudizio di primo grado, spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza gravata con vittoria delle spese di lite
La Resistente_1 S.p.A. non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello sia principale che incidentale risulta infondato.
Il Collegio osserva, innanzitutto, come l'appello incidentale del Consorzio_1 debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da un soggetto privo di legittimazione processuale non avendo partecipato al giudizio di primo grado (ex multis Cass. n.28131/2023).
Parimenti va rigettato l'appello principale del contribuente atteso che il discordante orientamento della locale giurisprudenza di merito sull'annosa questione trattata ben giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado definitivamente pronunciando su quanto appellato:
- Rigetta l'appello principale .
- Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.