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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di TO Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 627/2024 R.G.A.C. promossa
DA
, nato il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. SANTORO ANNA C.F._1
CONTRO
, nata il [...] ad [...] e residente in [...]
Sarzana (SP)
c.f. Avv. VOLPI ELISABETTA C.F._2
e
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
22.4.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 2.12.2024 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 3.7.2025:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) Autorizzazioni in favore dei coniugi
Entrambi i genitori prestano sin da ora consenso al rilascio del passaporto e del documento di identità della figlia minore . Persona_1
2) La casa coniugale
La casa coniugale, sita in Sarzana (SP), Via XX Settembre n.37 di proprietà del sig.
, resta assegnata al marito. Parte_1
3) Affidamento e collocazione abitativa dei figli
Il figlio TO è maggiorenne e pertanto nulla è disposto in relazione all'affido.
La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
I figli manterranno la loro residenza stabile in Sarzana (SP), Via XX Settembre n.37 presso il padre con il quale continueranno a convivere.
4) Frequentazione con il genitore non collocatario
In ragione dell'età raggiunta da questa sarà libera di concordare con la Per_1
madre i giorni di frequentazione e di pernottamento con un minimo di due fine settimana al mese alternati dal venerdì alla domenica e di una frequentazione nella settimana di non pernottamento di tre giorni a settimana.
5) Vacanze e festività
2 Le festività natalizie e pasquali saranno equamente suddivise, salvo diverso accordo dei genitori conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con la figlia.
Le festività saranno alternate annualmente e gestite equamente fra i due genitori, in modo da permettere alla figlia di godere di entrambi.
Durante le vacanze Natalizie la figlia trascorrerà con un genitore il Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro a decorrere dal Natale 2025 che sarà trascorso con il padre per poi proseguire in maniera alternata gli anni successivi.
Durante le vacanze Pasquali, trattandosi di un periodo più breve, ad eccezione dei giorni festivi, viene concordato di mantenere il regime di visita in atto, salvo eventuali altre possibilità che potrebbero in futuro essere valutate dai coniugi più idonee alle esigenze della loro figlia.
Vacanze estive
Considerando l'età della figlia ed i bisogni propri delle diverse tappe dello sviluppo affettivo e cognitivo, i genitori terranno con sé la figlia almeno 15 giorni che potranno essere utilizzati consecutivamente o suddividere secondo le esigenze della figlia e dei genitori stessi.
In caso di viaggi, l'altro genitore deve essere informato del luogo e del recapito telefonico, ed anche qualora entrambi i genitori disponessero di smartphone e tablet o altro mezzo di comunicazione a mezzo internet, in modo da poter rimanere in contatto con la figlia.
Vacanze invernali
A partire dal 2025, ciascun genitore può effettuare con la figlia le vacanze invernali per un massimo di 5 giorni, oltre quelle già previste nel periodo natalizio, con un preavviso di almeno tre settimane da parte del genitore interessato a portare in vacanza con sé la figlia, fatto salvo diverso accordo fra i coniugi.
6) Contributo al mantenimento figli
3 Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento diretto dei Parte_1
figli TO e entrambi non economicamente autosufficienti. La madre Per_1
contribuirà direttamente al mantenimento degli stessi nei periodi di propria spettanza.
Nell'ipotesi in cui la frequentazione con la madre avesse una permanenza maggiore a gg 15 mensili, escluso il caso di cui al punto 5 rubricato vacanze estive, Parte_1
verserà alla sig.ra un contributo proporzionato ai
[...] Controparte_1
maggior giorni di frequentazione mensili per il mantenimento dei figli, che si indica in euro 100 per ciascun figlio per ogni decade.
Le spese straordinarie in favore dei figli TO e saranno a carico Per_1
esclusivo del padre nella misura del 100% e le stesse saranno Parte_1 documentate e previamente concordate secondo le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale di La Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia in data
13.12.2018.
Ogni spesa straordinaria e/o diversa che non rivesta il carattere dell'immediata urgenza, se non concordata preventivamente tra i genitori, non sarà oggetto di rimborso.
7) Contributo al mantenimento della moglie Controparte_1
Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
mediante il versamento mensile di un assegno, annualmente rivalutabile
[...]
secondo gli indici ISTAT, dell'importo di euro 300,00 da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
8) Beni immobili
L'immobile, ad uso abitazione ubicato in Via Dante Alighieri n.29 censito al NCEU al foglio 40 particella 244 sub 8, già trasferito in proprietà è ancora gravato da ipoteca in ragione di contratto di mutuo in surrogazione (finanziamento n.164/240608809)
4 stipulato in data 24 febbraio 2021 (Notaio ai nn. 18.729/13.189 di Rep./Racc.) Per_2
da entrambi i coniugi con Banca CA S,p,A (oggi Banco Desio S.p.A.).
Il sig. dichiara di accollarsi per intero le spese del predetto contratto di Parte_1 mutuo ed ogni altra spesa relativa all'immobile dichiarando di garantire e manlevare la sig.ra da ogni pretesa, spesa e richiesta da parte del predetto CP_1
Istituto Bancario e/o terzi.
9) Beni Mobili
Il conto corrente cointestato con MPS sarà a breve chiuso e oggetto di divisione.
10) Assegni familiari
L'assegno unico familiare verrà percepito in pari quota da ciascun genitore come per legge.
Il sig. si impegna a versare la propria quota di AUF alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento fino a che verrà
[...] riconosciuto l'assegno unico familiare ai figli.
11) Dichiarazioni coniugi
I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Spese compensate tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con Parte_1
in Afragola (NA) in data 6.10.2003 (atto trascritto nel Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 305 parte
II serie A anno 2003), di aver avuto due figli (TO, nato il [...] e quindi maggiorenne ma non economicamente indipendente in quanto studente, e
, nata il [...]), ha chiesto di dichiararsi contestualmente la Per_1
5 separazione tra le parti e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
si è costituita in giudizio e le parti all'udienza del Controparte_1
12.11.2024 hanno dato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Con sentenza n. 805/2024 (passata in giudicato il 25.2.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza del 29.11.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Alla successiva udienza del 3.7.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni già concordate e hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni, che, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente come da verbale di udienza.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Quanto alle condizioni di divorzio, le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo sia della figlia minorenne sia del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
6 Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della figlia minore di età, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, alla stregua dell'art. 473 - bis. 4 c.p.c.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in Afragola Parte_1 Controparte_1
(NA) il 6.10.2003 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 305 parte II serie A anno 2003) alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzazioni in favore dei coniugi
Entrambi i genitori prestano sin da ora consenso al rilascio del passaporto e del documento di identità della figlia minore . Persona_1
2) La casa coniugale
La casa coniugale, sita in Sarzana (SP), Via XX Settembre n.37 di proprietà del sig.
, resta assegnata al marito. Parte_1
3) Affidamento e collocazione abitativa dei figli
Il figlio TO è maggiorenne e pertanto nulla è disposto in relazione all'affido.
La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
I figli manterranno la loro residenza stabile in Sarzana (SP), Via XX Settembre n.37 presso il padre con il quale continueranno a convivere.
4) Frequentazione con il genitore non collocatario
In ragione dell'età raggiunta da questa sarà libera di concordare con la Per_1
madre i giorni di frequentazione e di pernottamento con un minimo di due fine
7 settimana al mese alternati dal venerdì alla domenica e di una frequentazione nella settimana di non pernottamento di tre giorni a settimana.
5) Vacanze e festività
Le festività natalizie e pasquali saranno equamente suddivise, salvo diverso accordo dei genitori conseguente a difficoltà e/o impossibilità per gli stessi di rispettare il proprio periodo di permanenza con la figlia.
Le festività saranno alternate annualmente e gestite equamente fra i due genitori, in modo da permettere alla figlia di godere di entrambi.
Durante le vacanze Natalizie la figlia trascorrerà con un genitore il Natale ed il giorno di Santo Stefano con l'altro a decorrere dal Natale 2025 che sarà trascorso con il padre per poi proseguire in maniera alternata gli anni successivi.
Durante le vacanze Pasquali, trattandosi di un periodo più breve, ad eccezione dei giorni festivi, viene concordato di mantenere il regime di visita in atto, salvo eventuali altre possibilità che potrebbero in futuro essere valutate dai coniugi più idonee alle esigenze della loro figlia.
Vacanze estive. Considerando l'età della figlia ed i bisogni propri delle diverse tappe dello sviluppo affettivo e cognitivo, i genitori terranno con sé la figlia almeno 15 giorni che potranno essere utilizzati consecutivamente o suddividere secondo le esigenze della figlia e dei genitori stessi.
In caso di viaggi, l'altro genitore deve essere informato del luogo e del recapito telefonico, ed anche qualora entrambi i genitori disponessero di smartphone e tablet o altro mezzo di comunicazione a mezzo internet, in modo da poter rimanere in contatto con la figlia.
Vacanze invernali. A partire dal 2025, ciascun genitore può effettuare con la figlia le vacanze invernali per un massimo di 5 giorni, oltre quelle già previste nel periodo natalizio, con un preavviso di almeno tre settimane da parte del genitore interessato a portare in vacanza con sé la figlia, fatto salvo diverso accordo fra i coniugi.
8 6) Contributo al mantenimento figli
Il Sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento diretto dei Parte_1
figli TO e entrambi non economicamente autosufficienti. La madre Per_1
contribuirà direttamente al mantenimento degli stessi nei periodi di propria spettanza.
Nell'ipotesi in cui la frequentazione con la madre avesse una permanenza maggiore a gg 15 mensili, escluso il caso di cui al punto 5 rubricato vacanze estive, Parte_1
verserà alla sig.ra un contributo proporzionato ai
[...] Controparte_1
maggior giorni di frequentazione mensili per il mantenimento dei figli, che si indica in euro 100 per ciascun figlio per ogni decade.
Le spese straordinarie in favore dei figli TO e saranno a carico Per_1
esclusivo del padre nella misura del 100% e le stesse saranno Parte_1 documentate e previamente concordate secondo le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale di La Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di La Spezia in data
13.12.2018.
Ogni spesa straordinaria e/o diversa che non rivesta il carattere dell'immediata urgenza, se non concordata preventivamente tra i genitori, non sarà oggetto di rimborso.
7) Contributo al mantenimento della moglie Controparte_1
Il Sig. contribuirà al mantenimento della moglie Parte_1 CP_1
mediante il versamento mensile di un assegno, annualmente rivalutabile
[...]
secondo gli indici ISTAT, dell'importo di euro 300,00 da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese.
8) Beni immobili. L'immobile, ad uso abitazione ubicato in Via Dante Alighieri n.29 censito al NCEU al foglio 40 particella 244 sub 8, già trasferito in proprietà è ancora gravato da ipoteca in ragione di contratto di mutuo in surrogazione (finanziamento
9 n.164/240608809) stipulato in data 24 febbraio 2021 (Notaio ai nn. Per_2
18.729/13.189 di Rep./Racc.) da entrambi i coniugi con Banca CA S,p,A (oggi
Banco Desio S.p.A.).
Il sig. dichiara di accollarsi per intero le spese del predetto contratto di Parte_1 mutuo ed ogni altra spesa relativa all'immobile dichiarando di garantire e manlevare la sig.ra da ogni pretesa, spesa e richiesta da parte del predetto CP_1
Istituto Bancario e/o terzi.
9) Beni Mobili. Il conto corrente cointestato con MPS sarà a breve chiuso e oggetto di divisione.
10) Assegni familiari. L'assegno unico familiare verrà percepito in pari quota da ciascun genitore come per legge.
Il sig. si impegna a versare la propria quota di AUF alla sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di integrazione dell'assegno di mantenimento fino a che verrà
[...] riconosciuto l'assegno unico familiare ai figli.
11) Dichiarazioni coniugi
I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) Spese compensate tra le parti”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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