Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 23347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23347 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06456/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6456 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Beggin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida del 10/03/2025 avente ad oggetto la richiesta di fissare appuntamento per il rilascio del visto per motivi di lavoro a seguito dell’ottenimento del nullaosta al lavoro subordinato come da documentazione allegata alla predetta diffida;
- dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze
per la condanna
- delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
- delle stesse al risarcimento del danno ex art. 117 comma 6
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. BE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.
All’udienza camerale del 19 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 14 gennaio 2026 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione, in considerazione dell’arco temporale non particolarmente esteso intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione, la quale si è adoperata – anche in ragione dell’elevatissimo numero delle istanze della specie presso di essa presentate – per far fronte alla richiesta in tempi ragionevoli.
Si dispone tuttavia, a carico dell’Amministrazione resistente, la restituzione alla parte ricorrente delle somme a titolo di contributo unificato, ove versate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- condanna l’Amministrazione resistente alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme a titolo di contributo unificato, ove versate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.