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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 3020/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone de lle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Scognamiglio Anna Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 20 marzo 2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(NA) al Corso Europa n.380 – Parco Villa Fiorita, C.F.:
, elettivamente domiciliato in Napoli al Viale C.F._1
Letizia n.9, presso lo studio dell'Avv. Fabio Cimmino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti pagi na 1 di 9 RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]in CP_1
Campania (NA) alla via Fogazzaro n.5 , C.F.: , ivi C.F._2
elettivamente domiciliat a alla via San Giovanni a Campo n..121, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Pacilio , che la rappresenta e difend e giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto , in ordine alle condizioni di divorzio, depositato in data 23/1/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/4/2024, Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli con , CP_1
in data 26/6/2000 e che dalla loro unione nascevano i figli: (nata Per_1
il 25/6/2003), (nato il [...]) e (nato il [...]) e Per_2 Per_3
riferendo che in data 6/3/2023 veniva omologata dal Tribunale di
Napoli Nord la separazione consensuale di coniugi, h a chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito chiedeva:
- l'assegnazione della casa familiare alla resistente che l'abiterà con i figli e;
Per_2 Per_3
pagi na 2 di 9 - l'affido condiviso del figlio minore con collocazione Per_3
prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre;
- disporsi, a suo carico, la corresponsione di un assegno mensile di €
533,32 per il mantenimento di e , il pagamento di account Per_2 Per_3
multimediali e delle ricariche mensili cellulari in possesso dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
- disporsi, a carico della resistente , la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 266,66 per il mantenimento della figlia oltre il 50 % per pagamento delle spese straordinarie . Per_1
Chiedeva, altresì, la compensazione tra le parti delle somme relative al mantenimento di e fino al raggiungimento Per_1 Per_2
dell'autosufficienza economica di almeno uno dei due figli, disporsi l'assegno unico nella misura del 50 % ciascuno, destinarsi le somme presenti su conto corrente Banca Fideuram e i buoni fruttiferi in favore dei figli, con condanna della resistente alla restituzione di € 1.866,62 quale importo versato alla stessa per il mantenimento di Per_1
trasferitasi dal padre per il periodo ottobre 2023 – aprile 2024.
Si costituiva la resistente , la quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva:
- un contributo, a carico del ricorrente, per il mantenimento di , Per_1
e , di € 1200,00 (400,00 ciascuno), oltre il 50 % delle Per_2 Per_3
spese straordinarie per i figli;
- l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la Per_3
madre.
La resistente non si opponeva alla destinazione delle somme e dei buoni pagi na 3 di 9 fruttiferi in favore dei figli ed al pagamento da parte del ricorrente di account multimediali e ricariche mensili dei cellulari in favore dei figli.
All'udienza del 9/9/2024 le parti, comparse personalmente dinanzi alla
Giudice delegata, hanno dichiarato di non volersi riconciliar e, chiedendo un rinvio per tentare un accordo.
La Giudice delegata, a ll'udienza del 26/9/2024 stante il mancato accordo, si riservava e con ordinanza del 2/10/ 2024 rilevata l'inammissibilità delle domande restitutorie promosse in questa sede da parte ricorrente, per difetto di connessione ex art. 40 c.p.c., confermava le statuizioni di cui alla separazione, ad eccezione del contributo al mantenimento di da porsi con la medesima scadenza e nella Per_1
medesima misura di euro 266,66 a carico della resistente e in favore del ricorrente, a far data dal deposito del ricorso, ponendo a carico della resistente la contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Con il medesimo provvedimento, la Giudice delegata, ritenuta superflua la prova orale articolata dal ricorrente, trattandosi di circostanza non contestata, rinviava la causa per l'ascolto del minore . Per_3
Con istanza congiunta del 23/1/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) confermare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra
[...]
, esclusiva proprietaria dell'immobile, sita in Giugliano in CP_1
Campania (NA) alla Via Fogazzaro n. 5, che la abiterà unitamente ai figli e;
Per_2 Per_3
2) in riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa n. 13958/22 r.g. del 6.3.23, la figlia Per_1
pagi na 4 di 9 studentessa maggiorenne e non economicamente autosufficiente, vivrà presso il domicilio del sig. Parte_1
3) confermare l'affido ad entrambi i genitori del figlio minore , Per_3
con collocazione prevalente presso la madre e con diritto -dovere per il padre di vederlo e tenerlo con se, accordandosi i coniugi di volta in volta, tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e quelli scolastici, sportivi e ludici del figlio;
in caso di contrasto tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20.30, nonché a fine settimana alternati, a partire dal sabato alle ore 9.00 (ovvero dall'uscita di scuola) e fino alla domenica alle ore 21.00; durante l'estate, i minori trascorreranno nel mese di luglio e/o agosto con il padre 15 giorni anche non continuativi;
quanto alle festività natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno i periodi predetti;
quanto alle vacanze pasquali: i genitori terranno i minori per la durata delle festività alternandosi di anno in anno;
in ogni caso i genitori dovranno sempre comunicarsi i reciproci spostamenti anche relativamente alle vacanze estive;
4) in riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa n. 13958/22 r.g. del 6.3.23, il sig. Parte_1
corrisponderà, alla sig.ra un assegno mensile Controparte_1
dell'importo di € 600,00 (seicento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, quale contributo per il mantenimento dei figli e (€ 300,00 cadauno), che dovrà essere corrisposto in via Per_2 Per_3
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle pagi na 5 di 9 seguenti coordinate bancarie: codice IBAN IT09 M030 1503 2000 0000
0294 979, intestato alla sig.ra , presso Fineco Bank;
CP_1
5) in riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa n. 13958/22 r.g. del 6.3.23, la sig.ra CP_1
corrisponderà, al sig. un assegno mensile di € Parte_1
300,00 (trecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, quale contributo per il mantenimento della figlia che dovrà Per_1
essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: codice IBAN IT26
P030 1503 2000 0000 2913 113, intestato al sig. Parte_1
presso Fineco Bank;
6) le parti si impegnano espressamente a compensare tra di loro gli importi che l'uno deve versare all'altro a titolo di mantenimento dei comuni figli;
7) in riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord, con decreto di omologa n. 13958/22 r.g. del 6.3.23, il sig. Parte_1
corrisponderà, alla sig.ra nella misura del 50% il Controparte_1
pagamento delle spese straordinarie, relative ai figli e , Per_2 Per_3
così come da protocollo adottato dal Tribunale di Napoli Nord;
per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, lo stesso dovrà essere richiesto dalla sig.ra per iscritto al CP_1
seguente indirizzo e-mail: , con Email_1
l'indicazione dell'esatto importo della spesa da sostenere e la richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso entro detto termine, la spesa si intenderà approvata;
8) in riforma di quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord, con pagi na 6 di 9 decreto di omologa n. 13958/22 r.g. del 6.3.23, la sig.ra CP_1
corrisponderà, invece, al sig. nella misura del 50% il Parte_1
pagamento delle spese straordinarie, relative alla figlia così Per_1
come da protocollo adottato dal Tribunale di Napoli Nord;
per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, lo stesso dovrà essere richiesto dal sig. per iscritto al seguente Parte_1
indirizzo e-mail: mg . , con indicazione Email_2
dell'esatto importo della spesa da sostenere e la richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso dissenso entro detto termine, la spesa si intenderà approvata;
9) confermare che l'assegno unico verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno;
10) confermare che le somme presenti sul conto corrente on -line cointestato presso Banca Fideuram verranno destinate esclusivamente per le necessità, esigenze e/o bisogni dei figli e;
Per_1 Per_2 Per_3
il prelievo di qualsivoglia somma, nell'interessi dei figli, dovrà comunque sempre essere autorizzato per iscritto dall'altro coniuge;
11) confermare che i buoni fruttiferi cointestati, una volta maturati, verranno versati sul conto corrente cointestato on -line presso Banca
Fideuram e così destinati alle necessità, esigenze e bisogni dei figli;
12) confermare l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti del sig. e della sig.ra validi per Parte_1 CP_1
l'espatrio.
La Giudice delegata, preso atto dell'accordo raggiunto sottoscritto dalle parti, della volontà di non volersi riconciliare con rinuncia alla comparizione personale, fissava il termine per il deposito di note di pagi na 7 di 9 trattazione scritta entro il 26/2/2025 e con provvedimento depositato il
24/2/2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente ( 6/3/2023) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperativ e conforme agli interessi de i figli, ritenendosi superfluo l'ascolto di
, in assenza di profili critici, in quanto preferibile Per_3
nell'interesse del minore evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 CP_1
a Napoli il 7/9/1973, in Napoli il 26/6/200 (Atto n.95 P.II S. A, anno
2000) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sente nza sia trasmessa a cura della cancelleria pagi na 8 di 9 in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 6/5/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 9 di 9