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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Ruolo Gen. N. 1222/2023
Il Tribunale in persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di giudice monocratico di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
, società di diritto tedesco, in persona del legale Parte_1 rappresentante con sede legale in Herrmann Oberth Straße 4, D- Parte_2
83052 Bruckmühl, cod.fisc. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Ulrich Stoll del foro di Bolzano, cod.fisc. C.F._2
(comunicazioni all'indirizzo PEC: , con studio in via Email_1
Dante 6, 39031 Brunico (BZ) e con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo giusta procura in atti,
- attrice, contro
, (cod.fisc. ), in persona Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è, pure, ex lege domiciliata
(cod.fisc. - FAX: 0461 233 925 PEC: P.IVA_2
, Email_2
- convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la società attrice: «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto
[...]
per il fermo amministrativo illegittimo ed illegittimo ritiro della CP_1 carta di circolazione dell'autobus di proprietà dell'attrice Parte_1 con targa tedesca RO-88 eseguito dagli agenti della Polizia Stradale di
Bolzano sottosezione di Vipiteno in data 19.06.2021 nel Comune di Vipiteno,
e per l'effetto 2) condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva Parte_1 di € 50.558,65 o di una somma minore o maggiore di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a causa del Parte_1 fermo amministrativo illegittimo ed illegittimo ritiro della carta di circolazione dell'autobus di proprietà dell'attrice con Parte_1 targa tedesca RO-88 eseguito dagli agenti della Polizia Stradale di
Bolzano sottosezione di Vipiteno in data 19.06.2021 nel Comune di Vipiteno,
3) con vittoria delle spese del presente giudizio»;
- per il : «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_1 rigettare la domanda avversaria in quanto manifestamente inammissibile e/o manifestamente infondata;
in subordine, riquantificare il danno nella misura effettivamente provata in giudizio;
con rifusione di spese ed onorari di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
5.05.2023 la società attrice - la quale esercita l'attività di fornitura di servizi turistici e di trasporto - ha convenuto davanti a questo Tribunale il
[...]
per sentire accogliere le domande sopra, testualmente, riportate. CP_1
1.1. - In via di fatto la ha dedotto quanto segue: - ad un Parte_1 dipendente di essa attrice, addetto alla guida del pullman SETRA con targa estera RO 88 (intestato alla medesima società attrice), è stato notificato il verbale n. PTR1944002274 redatto, in data 19.06.2021, da personale della
Polizia Stradale di Bolzano - sottosezione di TE (BZ) per la violazione dell'art. 176, comma 1 lett. a) del codice della strada (che così dispone: «sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata
o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito») recante la sanzione accessoria del fermo amministrativo (ai sensi del comma 22 del medesimo art. 176); - il detto verbale (contestato al conducente) è stato annullato, su ricorso della odierna parte attrice, proprietaria dell'automezzo, dal Giudice di pace di TE con sentenza n. 31/22 depositata in
Cancelleria in data 24.05.2022; - l'annullamento è stato disposto per la nullità della notifica del verbale della contestazione in forza di asserita violazione dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo in tema di notificazione all'estero di documenti in materia amministrativa.
Su tali premesse ha convenuto il perché lo stesso Controparte_1 venisse condannato a risarcire «a titolo di responsabilità extracontrattuale» i danni contra jus causati dal «comportamento illegittimo degli agenti della
Polizia Stradale». In particolare la parte attrice ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali, a suo dire, conseguenti al “fermo amministrativo” e dei danni
“non patrimoniali” correlati alla menomazione dell'immagine di essa attrice.
2. - La difesa erariale si è costituita in giudizio con comparsa di riposta per contrastare le domanda.
3. - In corso di causa, con ordinanza resa fuori udienza in data 3.01.2024, il
G.I. ha così disposto: «- a scioglimento della riserva datata 20.12.2023; - ritenuta ammissibile e rilevante la prova diretta per testi dedotta dall'attrice con memoria ex art. 171 ter co. 2 cpc dd. 28.11.2023 con i testi indicati e sui capitoli formulati, ad eccezione dei capp. 1) e 4) in quanto vertenti su circostanze già provate documentalmente, 2) in quanto vertente su circostanza che necessita di prova documentale;
- ritenuta ammissibile e rilevante la prova diretta per testi dedotta dal convenuto in comparsa di costituzione dd. 08.11.2023 con i testi indicati e sui capitoli formulati, ad eccezione dei capp. 1), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) in quanto vertenti su circostanze già provate documentalmente;
P.Q.M.
- ammette - nei termini indicati in premessa - la prova diretta per testi dedotta dall'attrice con memoria ex art. 171 ter co. 2 cpc dd. 28.11.2023; - ammette - nei termini indicati in premessa - la prova diretta per testi dedotta dal convenuto in comparsa di costituzione dd. 08.11.2023. Dispone che l'assunzione dei testimoni di parte attorea, residenti in [...], avvenga a mezzo di rogatoria europea ai sensi del Regolamento UE n. 1783/2020 avanti l'Ufficio giudiziario territorialmente competente di Rosenheim, di cui al modulo di rogatoria allegato sub doc. 26) parte attorea, autorizzandone la spedizione a mezzo di raccomandata A.R. a cura del procuratore di parte attorea».
3.1. - La prova orale dedotta da parte attrice è stata assunta in data 31.03.2024
e in data 11.07.2024 davanti al Giudice di Rosenheim;
Persona_1 la parte convenuta è, per contro, decaduta dalla prova (per non aver tempestivamente citato i propri testimoni).
3.2. - Con successiva ordinanza, resa fuori udienza in data 5.02.2025, il G.I. ha nominato un consulente per effettuare un accertamento “tecnico-contabile” volto a «quantificare il danno patrimoniale subito dall'attrice…a causa del fermo illegittimo dell'autobus con targa tedesca RO 88 nel periodo
19.06.201/2.09.2021». 3.3. - Acquisita la relazione del consulente, la causa è stata rimessa in decisione per il giorno 4.02.2026 con concessione dei termini di cui all'art. 189 cod.proc.civ.
4. - Con ordinanza in data 18.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
La parte attrice ha depositato note scritte per riportarsi alle conclusioni e deduzioni già rassegnate in atti.
5. - La domanda è infondata.
La pretesa risarcitoria è stata azionata dalla parte attrice muovendo dal solo presupposto della illegittimità formale relativa alla notifica del verbale di contestazione di una violazione del codice della strada (punita, ai sensi del comma 22 dell'art. 176 cod. strada, con la sanzione accessoria del «fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi») dichiarato nullo dal
Giudice di pace in sede di opposizione.
Orbene, anche a prescindere dalla palese erroneità della richiamata statuizione giudiziale (il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità della notifica del verbale di contestazione dell'illecito e non già dichiararne la sussistenza, siccome chiarito dalla giurisprudenza: ex multis, Cass.Civ. Sez.
2, ordinanza n. 3426/2023 ove è stato chiarito che «il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada») è indiscutibile che la parte attrice non ha, in questa sede, né allegato, né, tantomeno provato, la sussistenza di un coefficiente soggettivo (dolo o quantomeno colpa) in capo alla pubblica amministrazione necessario ed, anzi, indispensabile per qualificare in termini di “ingiustizia” l'azione amministrativa.
E, invero la costante giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di prestare piena adesione siccome coerente con il vigente ordinamento giuridico, ha chiarito che l'ingiustizia non può considerarsi implicita e quindi
“in re ipsa” avuto riguardo alla mera illegittimità dell'esercizio dell'azione amministrativa di tal ché il giudice investito di un'azione risarcitoria fondata sulle conseguenze pregiudizievoli dell'agere di un organo pubblico deve - oltre ad accertare la sussistenza di un evento dannoso, verificare se il danno è ingiusto in quanto incidente su un interesse meritevole di protezione da parte dell'ordinamento giuridico e valutare se lo stesso è eziologicamente correlato alla condotta della pubblica amministrazione - accertare anche «se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa»; (cfr.: Cass.,
Sez. 1 sentenza n. 27498/2006; id., n. 21850/2007; Cass.Civ., Sez. 3, n.
22508/2011 in motivazione).
5.1. - La prova della sussistenza dell'elemento soggettivo non è stata, come detto, in alcun modo fornita al Tribunale;
conseguentemente la domanda non può che venir rigettata.
6. - La indiscutibile sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie desumibile dall'annullamento del verbale di accertamento della violazione al codice della strada (pur connotato dalla rilevata fallacia giuridica) consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, salvo quelle già liquidate in favore del consulente dell'ufficio e poste, provvisoriamente a carico della parte attrice che restano, così, definitivamente a di lei carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica per l'importo stabilito dal giudice istruttore.
Così deciso in Cosenza il 6.12.2025.
Il Giudice Giuseppe Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Ruolo Gen. N. 1222/2023
Il Tribunale in persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di giudice monocratico di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra
, società di diritto tedesco, in persona del legale Parte_1 rappresentante con sede legale in Herrmann Oberth Straße 4, D- Parte_2
83052 Bruckmühl, cod.fisc. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Ulrich Stoll del foro di Bolzano, cod.fisc. C.F._2
(comunicazioni all'indirizzo PEC: , con studio in via Email_1
Dante 6, 39031 Brunico (BZ) e con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo giusta procura in atti,
- attrice, contro
, (cod.fisc. ), in persona Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è, pure, ex lege domiciliata
(cod.fisc. - FAX: 0461 233 925 PEC: P.IVA_2
, Email_2
- convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per la società attrice: «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità civile del convenuto
[...]
per il fermo amministrativo illegittimo ed illegittimo ritiro della CP_1 carta di circolazione dell'autobus di proprietà dell'attrice Parte_1 con targa tedesca RO-88 eseguito dagli agenti della Polizia Stradale di
Bolzano sottosezione di Vipiteno in data 19.06.2021 nel Comune di Vipiteno,
e per l'effetto 2) condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva Parte_1 di € 50.558,65 o di una somma minore o maggiore di giustizia a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a causa del Parte_1 fermo amministrativo illegittimo ed illegittimo ritiro della carta di circolazione dell'autobus di proprietà dell'attrice con Parte_1 targa tedesca RO-88 eseguito dagli agenti della Polizia Stradale di
Bolzano sottosezione di Vipiteno in data 19.06.2021 nel Comune di Vipiteno,
3) con vittoria delle spese del presente giudizio»;
- per il : «Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_1 rigettare la domanda avversaria in quanto manifestamente inammissibile e/o manifestamente infondata;
in subordine, riquantificare il danno nella misura effettivamente provata in giudizio;
con rifusione di spese ed onorari di causa».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
5.05.2023 la società attrice - la quale esercita l'attività di fornitura di servizi turistici e di trasporto - ha convenuto davanti a questo Tribunale il
[...]
per sentire accogliere le domande sopra, testualmente, riportate. CP_1
1.1. - In via di fatto la ha dedotto quanto segue: - ad un Parte_1 dipendente di essa attrice, addetto alla guida del pullman SETRA con targa estera RO 88 (intestato alla medesima società attrice), è stato notificato il verbale n. PTR1944002274 redatto, in data 19.06.2021, da personale della
Polizia Stradale di Bolzano - sottosezione di TE (BZ) per la violazione dell'art. 176, comma 1 lett. a) del codice della strada (che così dispone: «sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata
o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito») recante la sanzione accessoria del fermo amministrativo (ai sensi del comma 22 del medesimo art. 176); - il detto verbale (contestato al conducente) è stato annullato, su ricorso della odierna parte attrice, proprietaria dell'automezzo, dal Giudice di pace di TE con sentenza n. 31/22 depositata in
Cancelleria in data 24.05.2022; - l'annullamento è stato disposto per la nullità della notifica del verbale della contestazione in forza di asserita violazione dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo in tema di notificazione all'estero di documenti in materia amministrativa.
Su tali premesse ha convenuto il perché lo stesso Controparte_1 venisse condannato a risarcire «a titolo di responsabilità extracontrattuale» i danni contra jus causati dal «comportamento illegittimo degli agenti della
Polizia Stradale». In particolare la parte attrice ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali, a suo dire, conseguenti al “fermo amministrativo” e dei danni
“non patrimoniali” correlati alla menomazione dell'immagine di essa attrice.
2. - La difesa erariale si è costituita in giudizio con comparsa di riposta per contrastare le domanda.
3. - In corso di causa, con ordinanza resa fuori udienza in data 3.01.2024, il
G.I. ha così disposto: «- a scioglimento della riserva datata 20.12.2023; - ritenuta ammissibile e rilevante la prova diretta per testi dedotta dall'attrice con memoria ex art. 171 ter co. 2 cpc dd. 28.11.2023 con i testi indicati e sui capitoli formulati, ad eccezione dei capp. 1) e 4) in quanto vertenti su circostanze già provate documentalmente, 2) in quanto vertente su circostanza che necessita di prova documentale;
- ritenuta ammissibile e rilevante la prova diretta per testi dedotta dal convenuto in comparsa di costituzione dd. 08.11.2023 con i testi indicati e sui capitoli formulati, ad eccezione dei capp. 1), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) in quanto vertenti su circostanze già provate documentalmente;
P.Q.M.
- ammette - nei termini indicati in premessa - la prova diretta per testi dedotta dall'attrice con memoria ex art. 171 ter co. 2 cpc dd. 28.11.2023; - ammette - nei termini indicati in premessa - la prova diretta per testi dedotta dal convenuto in comparsa di costituzione dd. 08.11.2023. Dispone che l'assunzione dei testimoni di parte attorea, residenti in [...], avvenga a mezzo di rogatoria europea ai sensi del Regolamento UE n. 1783/2020 avanti l'Ufficio giudiziario territorialmente competente di Rosenheim, di cui al modulo di rogatoria allegato sub doc. 26) parte attorea, autorizzandone la spedizione a mezzo di raccomandata A.R. a cura del procuratore di parte attorea».
3.1. - La prova orale dedotta da parte attrice è stata assunta in data 31.03.2024
e in data 11.07.2024 davanti al Giudice di Rosenheim;
Persona_1 la parte convenuta è, per contro, decaduta dalla prova (per non aver tempestivamente citato i propri testimoni).
3.2. - Con successiva ordinanza, resa fuori udienza in data 5.02.2025, il G.I. ha nominato un consulente per effettuare un accertamento “tecnico-contabile” volto a «quantificare il danno patrimoniale subito dall'attrice…a causa del fermo illegittimo dell'autobus con targa tedesca RO 88 nel periodo
19.06.201/2.09.2021». 3.3. - Acquisita la relazione del consulente, la causa è stata rimessa in decisione per il giorno 4.02.2026 con concessione dei termini di cui all'art. 189 cod.proc.civ.
4. - Con ordinanza in data 18.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
La parte attrice ha depositato note scritte per riportarsi alle conclusioni e deduzioni già rassegnate in atti.
5. - La domanda è infondata.
La pretesa risarcitoria è stata azionata dalla parte attrice muovendo dal solo presupposto della illegittimità formale relativa alla notifica del verbale di contestazione di una violazione del codice della strada (punita, ai sensi del comma 22 dell'art. 176 cod. strada, con la sanzione accessoria del «fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi») dichiarato nullo dal
Giudice di pace in sede di opposizione.
Orbene, anche a prescindere dalla palese erroneità della richiamata statuizione giudiziale (il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità della notifica del verbale di contestazione dell'illecito e non già dichiararne la sussistenza, siccome chiarito dalla giurisprudenza: ex multis, Cass.Civ. Sez.
2, ordinanza n. 3426/2023 ove è stato chiarito che «il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada») è indiscutibile che la parte attrice non ha, in questa sede, né allegato, né, tantomeno provato, la sussistenza di un coefficiente soggettivo (dolo o quantomeno colpa) in capo alla pubblica amministrazione necessario ed, anzi, indispensabile per qualificare in termini di “ingiustizia” l'azione amministrativa.
E, invero la costante giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale ritiene di prestare piena adesione siccome coerente con il vigente ordinamento giuridico, ha chiarito che l'ingiustizia non può considerarsi implicita e quindi
“in re ipsa” avuto riguardo alla mera illegittimità dell'esercizio dell'azione amministrativa di tal ché il giudice investito di un'azione risarcitoria fondata sulle conseguenze pregiudizievoli dell'agere di un organo pubblico deve - oltre ad accertare la sussistenza di un evento dannoso, verificare se il danno è ingiusto in quanto incidente su un interesse meritevole di protezione da parte dell'ordinamento giuridico e valutare se lo stesso è eziologicamente correlato alla condotta della pubblica amministrazione - accertare anche «se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa»; (cfr.: Cass.,
Sez. 1 sentenza n. 27498/2006; id., n. 21850/2007; Cass.Civ., Sez. 3, n.
22508/2011 in motivazione).
5.1. - La prova della sussistenza dell'elemento soggettivo non è stata, come detto, in alcun modo fornita al Tribunale;
conseguentemente la domanda non può che venir rigettata.
6. - La indiscutibile sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie desumibile dall'annullamento del verbale di accertamento della violazione al codice della strada (pur connotato dalla rilevata fallacia giuridica) consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, salvo quelle già liquidate in favore del consulente dell'ufficio e poste, provvisoriamente a carico della parte attrice che restano, così, definitivamente a di lei carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ponendo definitivamente a carico della parte attrice le spese della consulenza tecnica per l'importo stabilito dal giudice istruttore.
Così deciso in Cosenza il 6.12.2025.
Il Giudice Giuseppe Greco