Art. 8.
Per la prima attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della presente legge, la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione da rinnovare si effettua mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1968; la elezione degli altri cinque componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1970.
Per la prima attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della presente legge, la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione da rinnovare si effettua mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1968; la elezione degli altri cinque componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1970.