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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1445/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 22/04/2025 ad ore 17.52 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA ha depositato le note di trattazione scritta.
[...]
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1445/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CARDINAL MORONE 35 41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. STURA MARISA;
RICORRENTE/I contro
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIA C. COSTA 29/31,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/11/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, già infortunatosi sul lavoro in data 28.06.2013, infortunio per cui l' ha riconosciuto l'inabilità temporanea, ma non postumi CP_1
indennizzabili, premettendo che la sua condizione fisica si sarebbe successivamente aggravata sensibilmente sino a raggiungere il 10% circa di danno biologico, senza che tuttavia l abbia CP_1 ritenut0 che la fattispecie rientri nel perimetro nell'alveo della sua competenza, ha chiesto di:
“- accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio del 28.06.13 e delle sue complicanze, ha subito lesioni tali da comportare postumi permanenti, poi aggravatisi sino ad essere quantificabili nel 10%; - dirsi tenuto e condannarsi conseguentemente l' a CP_1
corrispondere al ricorrente, in rendita o in capitale, una somma a titolo di danno biologico, rapportata ad un grado di invalidità del 10%, eventualmente da sommarsi ad altri postumi permanenti;
Vinte le pagina 2 di 5 spese di cui si chiede la distrazione a favore del difensore antistatario”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Specificamente, l'ente previdenziale ha dedotto che:
• Il giorno 28.6.2013 verso le ore 10,00 della mattina, il ricorrente - operaio meccanico alle dipendenze di Hidromec srl – si trovava a lavorare presso l'officina aziendale quando, facendo forza su di una leva che con l'aiuto di un collega utilizzava per far girare un cilindro in ferro, avvertiva dolore alla spalla destra;
l'evento veniva denunciato all' dal suo datore di lavoro CP_1
come infortunio sul lavoro nel seguente modo: “mentre era al lavoro nel fare uno sforzo avvertiva un forte dolore alla spalla destra”.
• L' ammetteva il caso all'indennizzo e riconosceva 30 giorni di inabilità temporanea CP_1
lavorativa (dal 26.6. al 27.7.2013) senza tuttavia accertare postumi permanenti, stante la totale assenza di lesioni post traumatiche, come evidenziato da una ecografia del 18.7.13 che attestava l'integrità dei tendini della spalla destra, compreso il bicipite brachiale, l'assenza di alterazioni inserzionali degli stessi e solo la presenza di minima quantità di liquido nella borsa sottodeltoidea.
• Avverso la valutazione dell'Istituto il lavoratore proponeva nel dicembre 2014ricorso amministrativo con richiesta di danno biologico 6% cui seguiva visita medica collegiale espletata in data 24.3.2015 che confermava le determinazioni dell'Ente ossia l'assenza di postumi.
• Successivamente il sig. a distanza di ben 10 anni dall'evento, presentava all'Istituto una Pt_1 richiesta di “ricaduta” (ossia un ulteriore periodo a titolo di inabilità lavorativa) sulla base di un esame di RMN del 15.11.2022 che tuttavia rilevava una tendinopatia degenerativa di grado medio basso a carico del tendine sovraspinoso, una iniziale artropatia degenerativa acromio- claveare ed un piccolo geode a carico del trochite omerale.
• La richiesta di ricaduta non veniva pertanto accolta.
• Presentava altresì in data 26.6.2023 una richiesta di revisione del danno per asserito aggravamento, richiesta anch'essa non accolta poiché dalla visita medica effettuata presso l' il 12.7.2023 non venivano riscontrati postumi causalmente ricollegabili all'infortunio né CP_1
tantomeno veniva accertato un aggravamento.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU la causa pagina 3 di 5 è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Osserva il Giudicante come, non contestate tra le parti l'insorgenza del quadro patologico descritto in ricorso, l'attribuibilità causale degli esiti disfunzionali conclamati rispetto all'attività lavorativa della ricorrente, si controverse sull'eventuale entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica patite.
La CTU designata ha svolto le seguenti considerazioni: “Con riferimento ai postumi su diretto input dell' (Cfr. diario clinico) era eseguita ecografia in data 18/07/2013 che NON CP_1
DOCUMENTAVA lesioni di tipo traumatico a carico dei tendini/a livello osseo. Di sua iniziativa e su richiesta del curante il Pz si sottoponeva poi a RMN della spalla in data 11/09/2013 a temporanea ormai conclusa;
l'accertamento confermava la mancanza di elementi post traumatici CP_1
evidenziando al contrario un contesto di tipo più di natura artrosico/degenerativa. Tali reperti erano confermati anche alla RMN eseguita a distanza di 5 anni, ovvero nel 2018 e dalla ecografia del 2021 nonché dalla ulteriore RMN del 2022.
Pertanto alla luce di tutti questi elementi appare del tutto corretta la decisione di tutelare CP_1 regolarmente l'infortunio sotto il profilo del periodo di inabilità da questo cagionato, senza però riconoscere postumi permanenti ad esso conseguenti, in quanto appunto in occasione dello stesso non si sono verificate lesioni a carico delle strutture tendinee/muscolari della spalla dx..
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU, giacché questa avrebbe argomentato la propria posizione sostenendo, in sintesi, “che già prima dell'infortunio del 2013, il periziando accusasse qualche disturbo alla stessa spalla infortunata e ciò sulla base di quanto dichiarato dal paziente durante la visita al PS in occasione del predetto infortunio.
In realtà, il ragionamento della consulente è più complesso, avendo tratto le proprie conclusioni anche dalle risultanze degli accertamenti strumentali compiuti e inferendo sulla compatibilità di essi con il descritto infortunio: “(…) la RMN eseguita alla spalla il 11/09/2013, metodica molto più sensibile ed accurata rispetto all'ecografia, risulta anche questa del tutto negativa per lesioni tendinee (…) Se analizziamo il caso in esame, si è trattato di un trauma distrattivo (cfr. relazione sanitaria di PS e dichiarazioni dell'infortunato all ) e non di un forte trauma contusivo, che secondo il criterio del CP_1
più probabile che non avrebbe anche potuto essere la causa della borsite. Il trauma distrattivo non è stato comunque particolarmente forte in quanto le strutture tendinee e muscolari della spalla non hanno subito alcuna lesione né vi è stata compartecipazione delle strutture ossee. Alla eco del 18/07/2013
pagina 4 di 5 richiesta da riscontro unicamente di “ … minima quantità di liquido nella borsa sottodeltoidea CP_1
…” ma non dimentichiamo che in PS il Pz ha riferito di una pregressa algia alla spalla dx”.
Prosegue la consulente: “La RMN di 2 mesi dopo (11/09/2013) conferma l'ispessimento arricchitosi con associato quadro di sofferenza tendinea del sovraspinoso. Il reperto nel suo complesso fa pensare ad una spalla sottoposta a plurime sollecitazioni periodiche che sviluppa prima una borsite e poi la sofferenza tendinea, ergo un quadro più di possibile malattia professionale piuttosto che esiti di infortunio. Infatti il pz fa poi una RMN del 2018 ed una nel 2022 che praticamente documentano un'evoluzione del quadro come da patologia microtraumatica (presenza anche di calcificazioni a livello trochiteo). Da non dimenticare poi che all'atto della chiusura della temporanea non era CP_1
presente alcuna limitazione funzionale ma solo scrosci articolari di nessun significato post traumatico.
Infine un'ulteriore annotazione: tutti gli esami strumentali esibiti NON HANNO MAI
DOCUMENTATO ipotrofia muscolare, ma hanno sempre riportato “normale trofismo muscolare” chiaro segno che il soggetto utilizza l'arto normalmente il chè, anche se eventualmente fosse stato possibile riconoscere una lesione in esito all'infortunio de quo, questa sarebbe comunque guarita senza postumi funzionali obiettivabili”.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
Le spese di CTU sono dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Modena, 22 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 1445/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 22/04/2025 ad ore 17.52 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA ha depositato le note di trattazione scritta.
[...]
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1445/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CARDINAL MORONE 35 41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'avv. STURA MARISA;
RICORRENTE/I contro
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MODENA, VIA C. COSTA 29/31,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. COCCIOLO MARIA ELENA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/11/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, già infortunatosi sul lavoro in data 28.06.2013, infortunio per cui l' ha riconosciuto l'inabilità temporanea, ma non postumi CP_1
indennizzabili, premettendo che la sua condizione fisica si sarebbe successivamente aggravata sensibilmente sino a raggiungere il 10% circa di danno biologico, senza che tuttavia l abbia CP_1 ritenut0 che la fattispecie rientri nel perimetro nell'alveo della sua competenza, ha chiesto di:
“- accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, a seguito ed in conseguenza dell'infortunio del 28.06.13 e delle sue complicanze, ha subito lesioni tali da comportare postumi permanenti, poi aggravatisi sino ad essere quantificabili nel 10%; - dirsi tenuto e condannarsi conseguentemente l' a CP_1
corrispondere al ricorrente, in rendita o in capitale, una somma a titolo di danno biologico, rapportata ad un grado di invalidità del 10%, eventualmente da sommarsi ad altri postumi permanenti;
Vinte le pagina 2 di 5 spese di cui si chiede la distrazione a favore del difensore antistatario”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Specificamente, l'ente previdenziale ha dedotto che:
• Il giorno 28.6.2013 verso le ore 10,00 della mattina, il ricorrente - operaio meccanico alle dipendenze di Hidromec srl – si trovava a lavorare presso l'officina aziendale quando, facendo forza su di una leva che con l'aiuto di un collega utilizzava per far girare un cilindro in ferro, avvertiva dolore alla spalla destra;
l'evento veniva denunciato all' dal suo datore di lavoro CP_1
come infortunio sul lavoro nel seguente modo: “mentre era al lavoro nel fare uno sforzo avvertiva un forte dolore alla spalla destra”.
• L' ammetteva il caso all'indennizzo e riconosceva 30 giorni di inabilità temporanea CP_1
lavorativa (dal 26.6. al 27.7.2013) senza tuttavia accertare postumi permanenti, stante la totale assenza di lesioni post traumatiche, come evidenziato da una ecografia del 18.7.13 che attestava l'integrità dei tendini della spalla destra, compreso il bicipite brachiale, l'assenza di alterazioni inserzionali degli stessi e solo la presenza di minima quantità di liquido nella borsa sottodeltoidea.
• Avverso la valutazione dell'Istituto il lavoratore proponeva nel dicembre 2014ricorso amministrativo con richiesta di danno biologico 6% cui seguiva visita medica collegiale espletata in data 24.3.2015 che confermava le determinazioni dell'Ente ossia l'assenza di postumi.
• Successivamente il sig. a distanza di ben 10 anni dall'evento, presentava all'Istituto una Pt_1 richiesta di “ricaduta” (ossia un ulteriore periodo a titolo di inabilità lavorativa) sulla base di un esame di RMN del 15.11.2022 che tuttavia rilevava una tendinopatia degenerativa di grado medio basso a carico del tendine sovraspinoso, una iniziale artropatia degenerativa acromio- claveare ed un piccolo geode a carico del trochite omerale.
• La richiesta di ricaduta non veniva pertanto accolta.
• Presentava altresì in data 26.6.2023 una richiesta di revisione del danno per asserito aggravamento, richiesta anch'essa non accolta poiché dalla visita medica effettuata presso l' il 12.7.2023 non venivano riscontrati postumi causalmente ricollegabili all'infortunio né CP_1
tantomeno veniva accertato un aggravamento.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU la causa pagina 3 di 5 è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Osserva il Giudicante come, non contestate tra le parti l'insorgenza del quadro patologico descritto in ricorso, l'attribuibilità causale degli esiti disfunzionali conclamati rispetto all'attività lavorativa della ricorrente, si controverse sull'eventuale entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica patite.
La CTU designata ha svolto le seguenti considerazioni: “Con riferimento ai postumi su diretto input dell' (Cfr. diario clinico) era eseguita ecografia in data 18/07/2013 che NON CP_1
DOCUMENTAVA lesioni di tipo traumatico a carico dei tendini/a livello osseo. Di sua iniziativa e su richiesta del curante il Pz si sottoponeva poi a RMN della spalla in data 11/09/2013 a temporanea ormai conclusa;
l'accertamento confermava la mancanza di elementi post traumatici CP_1
evidenziando al contrario un contesto di tipo più di natura artrosico/degenerativa. Tali reperti erano confermati anche alla RMN eseguita a distanza di 5 anni, ovvero nel 2018 e dalla ecografia del 2021 nonché dalla ulteriore RMN del 2022.
Pertanto alla luce di tutti questi elementi appare del tutto corretta la decisione di tutelare CP_1 regolarmente l'infortunio sotto il profilo del periodo di inabilità da questo cagionato, senza però riconoscere postumi permanenti ad esso conseguenti, in quanto appunto in occasione dello stesso non si sono verificate lesioni a carico delle strutture tendinee/muscolari della spalla dx..
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione in atti).
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni della CTU, giacché questa avrebbe argomentato la propria posizione sostenendo, in sintesi, “che già prima dell'infortunio del 2013, il periziando accusasse qualche disturbo alla stessa spalla infortunata e ciò sulla base di quanto dichiarato dal paziente durante la visita al PS in occasione del predetto infortunio.
In realtà, il ragionamento della consulente è più complesso, avendo tratto le proprie conclusioni anche dalle risultanze degli accertamenti strumentali compiuti e inferendo sulla compatibilità di essi con il descritto infortunio: “(…) la RMN eseguita alla spalla il 11/09/2013, metodica molto più sensibile ed accurata rispetto all'ecografia, risulta anche questa del tutto negativa per lesioni tendinee (…) Se analizziamo il caso in esame, si è trattato di un trauma distrattivo (cfr. relazione sanitaria di PS e dichiarazioni dell'infortunato all ) e non di un forte trauma contusivo, che secondo il criterio del CP_1
più probabile che non avrebbe anche potuto essere la causa della borsite. Il trauma distrattivo non è stato comunque particolarmente forte in quanto le strutture tendinee e muscolari della spalla non hanno subito alcuna lesione né vi è stata compartecipazione delle strutture ossee. Alla eco del 18/07/2013
pagina 4 di 5 richiesta da riscontro unicamente di “ … minima quantità di liquido nella borsa sottodeltoidea CP_1
…” ma non dimentichiamo che in PS il Pz ha riferito di una pregressa algia alla spalla dx”.
Prosegue la consulente: “La RMN di 2 mesi dopo (11/09/2013) conferma l'ispessimento arricchitosi con associato quadro di sofferenza tendinea del sovraspinoso. Il reperto nel suo complesso fa pensare ad una spalla sottoposta a plurime sollecitazioni periodiche che sviluppa prima una borsite e poi la sofferenza tendinea, ergo un quadro più di possibile malattia professionale piuttosto che esiti di infortunio. Infatti il pz fa poi una RMN del 2018 ed una nel 2022 che praticamente documentano un'evoluzione del quadro come da patologia microtraumatica (presenza anche di calcificazioni a livello trochiteo). Da non dimenticare poi che all'atto della chiusura della temporanea non era CP_1
presente alcuna limitazione funzionale ma solo scrosci articolari di nessun significato post traumatico.
Infine un'ulteriore annotazione: tutti gli esami strumentali esibiti NON HANNO MAI
DOCUMENTATO ipotrofia muscolare, ma hanno sempre riportato “normale trofismo muscolare” chiaro segno che il soggetto utilizza l'arto normalmente il chè, anche se eventualmente fosse stato possibile riconoscere una lesione in esito all'infortunio de quo, questa sarebbe comunque guarita senza postumi funzionali obiettivabili”.
Il ricorso pertanto non merita accoglimento.
Le spese di CTU sono dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
Le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Modena, 22 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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