Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/03/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02551/2025REG.PROV.COLL.
N. 04858/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4858 del 2024, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
ER ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, n. 1991/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Raffaella Ferrando e l'avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 ER ER, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha chiesto al Tar per il Veneto l’annullamento:
(i) della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 122 2021 90009866 78/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’azienda agricola ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 260.074,24 - su “residuo” ruolo AGEA “ex d.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla cartella AGEA n. 12220080040166718000 asseritamente notificata il 30 ottobre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2004/2005;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente, compresi:
(ii-a) l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la cartella AGEA n. 12220080040166718000 - non conosciuta;
(ii-b) il “residuo ruolo” emesso da AGEA ai sensi del d.l. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
2. Con il ricorso introduttivo il signor ER svolgeva i seguenti motivi di ricorso:
- (motivo I) eccezione di nullità insanabile ovvero inesistenza della notifica siccome effettuata da casella di posta non certificata (pagg. 7/9 ricorso introduttivo);
- (motivo II) eccezione di prescrizione della cartella - ed anche della pretesa creditoria, sia in punto di capitale che di interessi - trattandosi di intimazione di pagamento ADER ex art. 50 d.p.r. n. 602/73, inviata il 29 ottobre 2021, in riferimento ad una cartella asseritamente notificata il 30 ottobre 2008, ossia ben 13 anni prima, relativa al prelievo 2004/05, e quindi ampiamente prescritta (pagg. 9/12 ricorso introduttivo);
- (motivo III) illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella AGEA del 2008 che è stata emessa sulla base di un ruolo radicalmente nullo, siccome formato da AGEA in assoluta carenza di potere, in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03, sospeso in via amministrativa dalla stessa AGEA a far data dal 6 novembre 2008 (pagg. 12/13 ricorso introduttivo);
- (motivo IV) illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella il cui ruolo, essendo stato sospeso in sede amministrativa, deve ritenersi annullato di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 543, l. n. 228/2012, (pagg. 13/15 ricorso introduttivo);
- (motivo V) illegittimità degli atti impugnati in quanto emanati per riattivare una cartella, asseritamente notificata nel 2008, che non è stata preceduta da alcuna intimazione di versamento da parte della regione competente in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/03 (all’epoca vigente) e che non è stata ritenuta decaduta dopo l’entrata in vigore delle norme di favore (tra cui la rateizzazione dei debiti per prelievo latte) di cui alla l. n. 33/09 (pagg. 15/16 ricorso introduttivo);
- (motivo VI) nullità e comunque illegittimità derivata degli atti impugnati siccome formati sulla base di atti anti-comunitari, per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24.01.18 in causa C-433/15 e, per i prelievi indicati nell’intimazione impugnata, anche le sentenze interpretative della stessa Corte di Giustizia UE 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.21 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’Amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: - sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le citate sentenze - v. motivo VI-1; - sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione,) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - motivo VI -2 - (pagg. 16/23 ricorso introduttivo);
- (motivo VII) illegittimità degli atti impugnati siccome riferiti a somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti per i quali è mancata la notifica ovvero per i quali la notifica è radicalmente nulla (pagg. 23/25 ricorso introduttivo);
- (motivo VIII) illegittimità degli atti impugnati siccome emanati sulla base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (art. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09) (pagg. 25/28 ricorso introduttivo);
- (motivo IX) illegittimità degli atti impugnati in quanto indicanti a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, anche di mora (non dovuti ex art. 30 d.p.r. n. 602/73) e perché AGEA ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme – all’atto della presentazione del ricorso introduttivo, almeno Euro 120.159,05 (pagg. 28/29 ricorso introduttivo);
- (motivo X) nullità degli atti impugnati per carenza dei requisiti essenziali e comunque illegittimità per indicazione a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora non dovuti ex art. 30 d.p.r. n. 602/73, e “Oneri di riscossione”, e comunque già pagate, e per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli “Oneri di Riscossione” ed alla data in cui è stato reso esecutivo il “residuo ruolo” formato da AGEA ex d.l. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 44/2019 (pagg. 29/34 ricorso introduttivo).
3. Nel giudizio di primo grado si costituiva ADER, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 1991/2023 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.
4.1 Il Tar dopo aver respinto il primo motivo di ricorso (eccezione di nullità insanabile ovvero inesistenza della notifica siccome effettuata da casella di posta non certificata), ha accolto il secondo motivo ricorso, ritenuto di valore assorbente rispetto alle altre censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio, con il quale era stato dedotto che la pretesa dell’Amministrazione si è prescritta e che gli elementi dedotti in giudizio dall’ADER non risultano idonei a dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione.
4.2 Il Tar ha quindi respinto la pretesa risarcitoria in quanto prospettata genericamente, ossia senza addurre un principio di prova in ordine sia alla sussistenza che alla quantificazione dei pregiudizi asseritamente subiti, e finanche in difetto di congrua dimostrazione della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell’Amministrazione.
5. Avverso la sentenza n. 1991/2023 del Tar per il Veneto hanno proposto appello AGEA e ADER per i motivi che saranno più avanti esaminati.
6. Si è costituito il signor ER ER chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine l’accoglimento dei motivi da II a X del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar.
7. Con ordinanza n. 2669/2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
8. All’udienza del 20 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Istanza di ammissione di prove documentali nuove assolutamente indispensabili ai fini della decisione della causa – Art. 104 c.p.a. – Per l’effetto, erroneità della sentenza, in fatto e in diritto, per avere ritenuto insussistente la notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggetto del presente processo ».
L’appellante critica la sentenza del Tar nella parte in cui ha accolto il secondo motivo di ricorso in primo grado, ritenuto assorbente, sulla base della seguente motivazione:
« Va invece accolto il secondo motivo di ricorso, che ha valore assorbente rispetto alle altre censure articolate nell’atto introduttivo del giudizio secondo la stessa richiesta in questo senso formulata dal ricorrente.
Questi deduce che la pretesa dell’Amministrazione si è prescritta e che gli elementi dedotti in giudizio dall’ADER non risultano idonei a dimostrare l’intervenuta interruzione della prescrizione.
La prospettazione merita adesione.
Difatti l’ADER ha depositato in giudizio la cartolina di ricevimento della cartella di pagamento n. 12220080040166718000, trasmessa al ricorrente in data 30.11.2008 e posta in esecuzione dall’intimazione oggetto di impugnativa, e il signor ER non ha dimostrato di averla a suo tempo ritualmente contestata in giudizio. Tuttavia il ricorrente ha eccepito l’estinzione del credito preteso dall’AGEA anche facendo riferimento al periodo tra la data di notifica della cartella del 2008 e quella della comunicazione dell’intimazione di pagamento del 2021 qui impugnata. Il ricorrente ha così fatto valere un vizio che non riguarda la sola presupposta cartella del 2008, ma si estende alla imputazione di pagamento del 2021 nella misura in cui viene di fatto dedotto che dalla notificazione della cartella di pagamento del 2008 è iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale che si assume essere spirato senza l’avvento di atti interruttivi/sospensivi della prescrizione.
E della sussistenza di questi ultimi non vi è prova tra la documentazione dimessa dall’Amministrazione costituita in giudizio.
Il Collegio è ben consapevole del fatto che, in linea generale, l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato e distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice. Tuttavia tale potere deve essere esercitato, come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente e tempestivamente acquisite al processo, nonché di fatti anch’essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, nel rispetto del principio della tempestività di allegazione (cfr. C.d.S., sez. V, n.5771/2014; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 212/2020).
Nel caso in esame l’AGEA non si è costituita in giudizio e non ha riscontrato l’incombente istruttorio posto a suo carico con l’ordinanza cautelare n.213/2022 e l’ADER, come già anticipato, non ha offerto elementi idonei a ritenere che il credito sia stata interessato da atti interruttivi della prescrizione.
Sicché, a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 30.10.2008, e pur sommando il periodo di sospensione ex lege (pari a 645 gg.) al termine decennale di prescrizione, si giungerebbe al più al 5.8.2020, epoca antecedente al 29 ottobre 2021, data di notifica dell’intimazione impugnata.
Deve quindi concludersi nel senso della fondatezza del rilievo di intervenuta prescrizione decennale applicabile al credito rappresentato dalla somma imputata a titolo di capitale per l’annata in considerazione 2004/2005 (circa il carattere ordinario decennale della prescrizione applicabile alla materia di cui si discute cfr. nuovamente C.d.S., n. 7609/2023; vd. altresì C.d.S., sez. III, n.9706/2022; C.d.S., sez. II, n. 8659/2021, e l’ulteriore giurisprudenza ivi citata) e conseguentemente dell’intervenuta prescrizione della somma imputata anche a titolo di interessi.
Per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati indicati in epigrafe con assorbimento dei restanti motivi di ricorso proposti solo in via subordinata ».
1.1 In particolare l’appellante sostiene che:
- tutti gli atti prodromici all’atto oggetto del presente processo (in particolare le intimazioni ex l. 33/2009) sono stati correttamente e ritualmente notificati, come da prova documentale allegata all’appello;
- in particolare: (i) il produttore, dopo la rituale comunicazione di fine campagna, non ha mai provveduto a ricorrere all’Autorità Giudiziaria avverso l’imputazione di prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia per cui è causa (2004/05), comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r n. 129331146835 del 26 luglio 2005; (ii) in seguito, il Tar per il Veneto, con decreto n. 1776/12, dichiarava improcedibile il ricorso del produttore avverso il provvedimento AVEPA di sollecito di pagamento del prelievo supplementare di cui alla campagna lattiera 2004/05 per sopravvenuta carenza di interesse; (iii) prima dell’intimazione in questa sede impugnata, è stata comunicata al produttore l’intimazione ex l. 33/09 n. di prot. AGEA.AGA.2009.32206 del 19 giugno 2009, notificata al produttore a mezzo lettera raccomandata a/r il 20 luglio 2009, alla quale ha fatto seguito la presentazione della richiesta di rateizzazione n. 06760013349, acquisita con n. di prot. AGEA.AGA.2010.0011307 del 17 marzo 2010, accolta dall’AGEA con provvedimento n. di prot. CS.CCSLU.2010.0001781 del 22 ottobre 2010, con contestuale comunicazione al produttore della proposta di contratto di rateizzazione, non accettata dal medesimo produttore, come rilevato dall’AGEA con provvedimento n. di prot. AGEA.DIRGEN.2012.1278 del 28 febbraio 2012; (iv) con successivo provvedimento n. di prot. AGEA.AGA.2014.66975 del 4 dicembre 2014, AGEA, preso atto del mancato perfezionamento del procedimento di rateizzazione, nonché del mancato versamento del prelievo dovuto, ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la riscossione coattiva del credito in oggetto;
- la pendenza dei suddetti giudizi, nonché la notifica delle suddette intimazioni ex l. 33/09 e della cartella di pagamento hanno impedito il decorrere di alcun termine prescrizionale che è decennale e non quadriennale (o quinquennale), in quanto trattasi di crediti derivanti da norme comunitarie regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali e, pertanto, non è normativamente previsto alcun termine di prescrizione diverso da quello ordinario.
1.2 Parte appellante insiste perché venga dichiarata l’ammissibilità in appello dei documenti prima citati. In particolare sostiene che:
- i provvedimenti in parola sono indispensabili per la decisione della controversia;
- alcuni dei documenti che si uniscono all’appello non sono documenti in senso stretto ma provvedimenti giurisdizionali;
- la controversia ha ad oggetto somme di derivazione eurounionale;
- la produzione in giudizio dei documenti che si allegano al presente atto non comportano alcun pregiudizio sostanziale e concreto all’altrui diritto di difesa: i documenti di che trattasi sono ben noti al privato (siccome si tratta, tra l’altro, di notifiche ricevute dal privato, o di provvedimenti giurisdizionali riferiti a processi di cui è stato parte l’odierno appellato);
- in materia di quote latte, il Consiglio di Stato ha ammesso in più occasioni la produzione di documenti nuovi, indispensabili come quelli che si uniscono al presente gravame;
- AGEA, nel giudizio di primo grado, è rimasta contumace, sicché l’art. 64 cod. proc. amm. non può trovare applicazione;
- l’inadempimento di un incombente istruttorio posto dal giudice di primo grado non può rendere la prova non indispensabile, in quanto trattasi di circostanza ininfluente: deve ritenersi si abbia indispensabilità quando la prova prodotta è idonea a dimostrare l’esistenza (o inesistenza) di un fatto ritenuto inesistente (o esistente) dalla pronuncia impugnata;
- non è corretto affermare che la prova non è indispensabile perché l’inadempimento dell’incombente ha consentito di ritenere il fatto provato, giacché l’applicazione della regola di giudizio sul mancato assolvimento dell’onere probatorio (art. 64 cod. proc. amm.) è il presupposto del problema e non può esserne anche la soluzione: il giudice ha ritenuto non provato un fatto che la parte onerata avrebbe dovuto provare e non ha provato; è proprio la possibilità di provare quel fatto che rende la prova indispensabile, al fine di rendere una decisione giusta (i.e.: basata sull’effettiva verità materiale, di cui si offre prova).
2. Nel costituirsi in giudizio il signor ER sostiene che:
- non può ritenersi “indispensabile” in sede di appello la produzione documentale volta solamente a sopperire alla mancanza di difesa della parte nel primo grado e che quindi non è funzionale ad evidenziare un errore o un’omissione (in procedendo o in giudicando) del primo giudice, il tutto per di più se - come è anche nel caso di specie (v. ordinanza n. 104/2022 emessa nel giudizio avanti il Tar) - il primo giudice abbia pienamente esercitato i propri poteri istruttori officiosi ex art. 63, comma 1, e 64, comma 4, c.p.a., ma l’ordine di esibizione sia rimasto inevaso ed inoltre la parte appellante non abbia mosso alcuna specifica censura avverso la motivazione con la quale il primo Giudice ha dato atto dell’insufficienza del materiale probatorio acquisito in primo grado - come avvenuto anche nel caso di specie - poiché ove si ammettesse l’indiscriminata produzione documentale in appello, verrebbero snaturati gli stessi connotati propri del processo di secondo grado, per come tratteggiati anche dall’Adunanza Plenaria nelle pronunce n. 10 e 11 del 30 luglio 2018;
- erra la difesa di parte appellante, sia quando ritiene che tale regola non si applichi nel caso in cui le Amministrazioni siano rimaste contumaci in primo grado, sia quando sostiene che l’applicazione del principio di non contradditorio e la regola sul riparto dell’onere della prova di cui all’art. 64 c.p.a., “è il presupposto del problema e non può esserne la soluzione”, perché, così opinando, pretende che il giudice di appello valuti “l’indispensabilità” della nuova documentazione non in funzione della revisione della decisione di primo grado per mettere in luce errori o omissioni di valutazione del materiale probatorio in atti da parte del primo giudice, ma esclusivamente per sopperire ad una carenza istruttoria ovvero al mancato assolvimento dell’onere istruttorio sulla stessa gravante in primo grado, così snaturando i connotati del giudizio di appello che, come ricordato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 11/2018 (punto 41), “… non implica che il merito debba essere sempre esaminato in ciascun grado, ma solo che la parte possa chiedere la revisione della decisione di primo grado, conformemente alla natura devolutiva (limitatamente ai punti della sentenza di primo grado impugnati) del mezzo dell’appello …” e che pertanto non può essere utilizzato per rimettere in termini le parti del giudizio stesso;
- l’Avvocatura, nel ricorso in appello, non ha svolto alcuna specifica censura in ordine alla valutazione, da parte del Tar, circa l’insufficienza, del materiale probatorio acquisito in primo grado e non ha nemmeno evidenziato eventuali errori di valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio già in atti, limitandosi a sostenere che il Tar aveva errato per aver ritenuto che, dalla mancata prova della notifica degli atti presupposti all’intimazione ADER impugnata, si evinceva la prescrizione della pretesa creditoria di AGEA - mentre in realtà, il Tar, non ha deciso in questi termini, avendo valorizzato solo la mancata prova, da parte della Amministrazioni convenute e rimaste contumaci, dell’interruzione della prescrizione eccepita dalla ricorrente - e sostenendo altresì che il Tar non poteva ricavare elementi di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a. (mancata contestazione), sia perché AGEA era rimasta contumace e comunque perché in ogni caso il mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sull’Amministrazione non poteva far ritenere inammissibile la produzione in grado di appello di nuovi documenti se da quei documenti si poteva ricavare la prova dell’erroneità della decisione di primo grado.
2.2 Sotto altro profilo parte appellata eccepisce l’infondatezza nel merito dell’appello sostenendo che:
- il Tar non ha accertato l’intervenuta prescrizione del prelievo 2004/05 motivando la decisione dalla mancata notifica degli atti presupposti all’intimazione impugnata, come sostenuto dall’Avvocatura;
- il Tar preso atto che le Amministrazioni convenute non avevano assolto all’incombente istruttorio disposto con l’ordinanza n. 213/22 e che pertanto non avevano allegato alcun elemento idoneo a comprovare l’eventuale interruzione della prescrizione, ha concluso per la fondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata dal ricorrente, per decorso del termine decennale di prescrizione.
2.3 Sotto ulteriore profilo parte appellata evidenzia che i documenti che controparte chiede di dimettere in grado di appello, se anche ritenuti ammissibili, non comproverebbero l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
3. L’appello non può essere accolto.
3.1 Parte appellante chiede di poter produrre in grado di appello i seguenti documenti:
- la ricevuta della raccomandata n. 129331146835 del 26 luglio 2005 che dimostrerebbe l’invio dell’imputazione AGEA del prelievo 2004/05 al ER;
- il decreto del Tar per il Veneto n. 1776/12 con il quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso promosso dal produttore avverso il provvedimento AVEPA di sollecito pagamento del prelievo 2004/05 del 23 ottobre 2008;
- l’intimazione di versamento AGEA ex l. n. 33/09 di Prot. AGEA.AGA.2009.32206 con l’avviso di ricevimento del 20 luglio 2009;
- alcuni atti interni di AGEA nei quali, con il primo, la stessa agenzia attesta che il ER avrebbe presentato istanza di rateizzazione il 4 marzo 2010, con il secondo AGEA prende atto della mancata accettazione della rateizzazione e con il terzo la stessa Agenzia prende atto del mancato pagamento del prelievo.
3.2 Sotto un primo profilo il Collegio rileva che alcuni dei documenti di cui si chiede l’ammissione non sono idonei a dimostrare in concreto ciò che ci si propone di dimostrare. Ad esempio non è dato capire a quale documento si riferisca la ricevuta della raccomandata n. 129331146835 del 26 luglio 2005 visto che a tale ricevuta non è allegato alcun provvedimento di riferimento.
3.3 Questa Sezione ha più volte ribadito (v., ex multis , sentenza 836/2025) il principio secondo il quale non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti nell’ipotesi in cui:
a) il Tar emana un’ordinanza istruttoria per acquisire gli atti presupposti dell’intimazione impugnata al fine di accertare l’eventuale interruzione del termine di prescrizione;
b) le P.A. (ADER e AGEA) resistenti, che ne hanno avuto conoscenza, non adempiono in alcun modo;
c) il Tar accoglie il ricorso ritenendo, in mancanza di prove sull’esistenza di atti interruttivi, intervenuta la prescrizione, applicando nella sostanza l’art. 64, comma 4, c.p.a.;
d) le dette PA appellano e, non dicendo alcunché sul mancato adempimento dell’ordine istruttorio in primo grado, depositano una serie svariata di atti (documenti) dai quali si dovrebbe arguire la prova ( a volte nemmeno diretta ), che invece, che il termine è stato interrotto e quindi il credito preteso non si è prescritto.
La Sezione ha anche chiarito le ipotesi nelle quali detto principio può subire deroghe. In particolare nella sentenza n. 907/2025 si è affermato che:
« riaffermato che, di norma, non è possibile supplire in appello ad una ingiustificata carenza probatoria di primo grado della parte, in base alla complessità e alle caratteristiche dello specifico caso ed alla condotta processuale delle parti in causa complessivamente considerata, nella discrezionalità che deve riconoscersi a ciascun collegio giudicante nella valutazione dei requisiti di cui all’art. 104 c.p.a., a titolo meramente esemplificativo, può ritenersi ipotizzabile una deroga all’orientamento principale innanzi delineato nei casi in cui:
- in primo grado l’amministrazione abbia comunque adempiuto, seppur in modo non completo, ma fornendo comunque evidenze che tendono a smentire l’eccezione di prescrizione dei ricorrenti (cfr. Cons. St. 9999/2024);
- si chieda l’acquisizione di uno specifico documento che provi incontrovertibilmente l’erroneità della statuizione di primo grado, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche);
- si chieda l’acquisizione di un documento avente ad oggetto una sentenza che integra un giudicato di merito che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito.
- sussistano ragioni specifiche - esposte dalla parte rimasta inerte – che giustifichino la condotta ed impongano l’esercizio dei poteri officiosi ».
Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi che consentirebbero al giudice di esercitare i poteri officiosi convenientemente può trovare applicazione. Non vengono prodotte pronunce giurisdizionali (tranne un decreto presidenziale di improcedibilità di un ricorso nel quale l’Amministrazione non era neanche costituita). Ma vengono prodotti documenti già esistenti al momento del giudizio di primo grado.
Nella presente fattispecie, nessuna omissione è imputabile al Tar, essendo, invece, l’incompletezza istruttoria posta alla base della decisione ascrivibile in via esclusiva alla condotta dell’Amministrazione, che non documenta alcun impedimento alla produzione spontanea della prova o all’adempimento dell’ordinanza istruttoria di primo grado.
4. Il rigetto dell’appello esime il Collegio dall’esaminare i motivi del ricorso di primo grado ritenuti assorbiti dal Tar e riproposti in appello dal privato.
Il Collegio non esamina il capo della sentenza con il quale era stata rigettata la domanda risarcitoria, perché tale domanda non è stata riproposta in appello.
5. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO