Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04431/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Generale Giordano Orsini n. 30, presso lo studio dell’avvocato Antonio Palma;
per l’annullamento:
a) dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS- del 12 agosto 2022, emessa dal Comune di Casal di Principe;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e quindi, anche della relazione tecnica a firma del CTU incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, con annessi elaborati grafici e prove geotecniche, con la quale sono stati determinati i costi per l’abbattimento, di estremi e contenuto ignoto, richiamata nel provvedimento -OMISSIS-), e della determina prot. n. -OMISSIS- del 21 aprile 2022, di contenuto ignoto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa ER IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
TT e TO
Premesso che:
- con nota del 20 settembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- - Ufficio Esecuzione Penale - Servizio Demolizioni notificava al Settore Urbanistica del Comune di Casal di Principe l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui al procedimento RESA -OMISSIS-, e contestualmente lo invitava a richiedere il finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti quale anticipazione delle spese per l’abbattimento del bene;
- con l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- del 12 agosto 2022, il Comune di Casal di Principe ha ingiunto agli odierni ricorrenti “ di provvedere al pagamento, in solido, dell’importo pari a € 118.592,05, pari alle somme effettivamente spese e rendicontate, per la demolizione del manufatto abusivo sito in -OMISSIS-, in catasto -OMISSIS-per cui è stato condannato, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta notifica del presente atto, quale spesa complessiva delle spese sostenute in anticipazione dal Comune di Casal di Principe per la demolizione in parola, mediante bollettino Pago PA intestato al Comune di Casal di Principe - Servizio Tesoreria - con causale "RESA -OMISSIS- - SPESE DI DEMOLIZIONE MANUTT ABUSIVO, RECUPERO SOMME LAVORI IN DANNO" …”;
- a tal riguardo, i ricorrenti muovono le censure di incompetenza e carenza di potere, sostengono che “ i costi richiesti per l’abbattimento sono del tutto sproporzionati rispetto a quelli che sarebbero stati effettivamente necessari ” e si dolgono della illegittimità derivata dai vizi che inficiano il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria (il quale è stato, tuttavia, oggetto del giudizio n. -OMISSIS-., conclusosi con la sentenza 1° marzo -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso; il relativo appello è stato dichiarato perento dal Consiglio di Stato con decreto 14 novembre 2022 n. 2107), l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2014 e quella di acquisizione n. -OMISSIS-
Rilevato che il Comune di Casal di Principe, costituitosi in giudizio, eccepisce in primo luogo:
a) l’inammissibilità del ricorso per:
- difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto ha ad oggetto la richiesta, da parte del Comune, del pagamento di un credito vantato nei confronti dei ricorrenti;
- omessa notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato;
- violazione del ne bis in idem , quanto ai provvedimenti presupposti;
b) l’irricevibilità, per quanto concerne gli atti presupposti;
c) l’inammissibilità per difetto d’interesse dell’impugnazione della determina dirigenziale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 21 aprile 2022, recante “ liquidazione spese per la demolizione del fabbricato oggetto di procedura RESA -OMISSIS- ”;
Ritenuta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che “ la giurisprudenza, sia del Giudice amministrativo sia della Corte di cassazione in sede penale (Cass. pen. n. -OMISSIS-), è pacifica e conforme nel sostenere che gli atti e i provvedimenti inserentisi nella fase dell’esecuzione di un ordine di demolizione impartito con la sentenza recante condanna penale per i reati di violazione della normativa urbanistico - edilizia, sub specie di sanzione accessoria a contenuto amministrativo ma caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’autorità emanate (Giudice penale), sono devoluti alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice dell’esecuzione penale. Nello specifico, … la domanda giudiziale attiene esclusivamente al quantum del credito dell’ente locale a seguito dell’esecuzione della demolizione, in danno dei privati, ordinata dal giudice penale. Non si controverte, in altri termini, della legittimità di un atto in materia urbanistica o edilizia concernente l’uso del territorio ex art. 133, lett. ‘f’ del c.p.a., né della legittimità di un ordine di demolizione emesso in proprio dall’autorità amministrativa per il medesimo abuso edilizio …” (Sezioni Unite, ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5094);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del Giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio o qualsiasi altra persona comunque menzionata.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
ER IA, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| ER IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.