CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
SECCIA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
OR Unico Di IF Centro SU PU - 93544360725
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0379387D20210005424 CONTRIBUTO 630 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta al ricorso e alle memorie depositate
Resistente si riporta alle controdeduzioni depoisitate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento
contro
OR di IF Centro SU PU (già OR di IF Terre d'PU) e ES PA .
L'oggetto del contenzioso riguardava l'ingiunzione di pagamento n. 0379387D20210005424 notificata in data 27.01.2025 dalla CRESET S.p.A., con la quale si chiedeva il pagamento di € 1.797,17 (di cui
€ 1.737,23 per quota consortile anno 2017, € 52,11 per aggio di riscossione coattiva, € 7,83 per diritti di notifica), per contributi di bonifica e miglioramento fondiario del OR di IF Centro SU PU per l'anno 2017 cod. tributo n. 630 relativamente ai terreni e ai fabbricati di proprietà del ricorrente.
Ricorreva per i seguenti motivi:
1. inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento emessa ex R.D. n. 639/1910 s.m.i. Violazione della normativa nazionale e normativa regionale (art. 17, co. 4, L.R. PU n. 4/2012). violazione art. 3 legge
241/90 per difetto di motivazione dell'atto;
2. impugnazione del Piano provvisorio di classifica approvato con delibera del OR di bonifica n. 470 del 17.12.2012. Illegittimità ed infondatezza della ingiunzione di pagamento per mancata esecuzione dei lavori di bonifica e assenza di benefici (violazione del R.D. n. 215/33 s.m.i., L.R. n.
12/2011 e n. 4/2012 ss.mm.ii.).
3. Omessa motivazione del contributo preteso.
Allegava documenti e perizia.
Il resistente del OR citato , unico, controdeduceva.
Il procedimento era definito alla udienza del dì 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il primo motivo è privo di pregio.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la valenza della ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 nella riscossione dei contributi consortili ( Cass. n. 2912/2017).
La società incaricata per la riscossione anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ben può dare luogo alla riscossione con l'ingiunzione fiscale che rappresenta un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, (Cass. n. 20361 del 20/09/2006).
Così il concessionario può notificare l'ingiunzione fiscale anche a mezzo posta.
L''ingiunzione equivale ad una cartella di pagamento
Tanto la cartella di pagamento quanto l'ingiunzione fiscale consistono in un'ingiunzione di pagamento rivolta al contribuente. Attesta il Giudice di legittimità che( Cass. . 3591/2020) “l'ingiunzione prevista dal
R.D. n. 639 del 1910 è un atto complesso che cumula in sè il titolo esecutivo e il precetto e che svolge, pertanto, la stessa funzione(quale atto prodromico dell'esecuzione forzata) della cartella di pagamento (v.
Cass. Sez. ., 25 maggio 2005, n. 10958)”.
Nella contribuzione consortile, l'ingiunzione ha una funzione circoscritta alla fase riscossiva, non generando essa stessa l'atto esecutivo che è invece formato direttamente dai Consorzi all'atto della adozione dei ruoli.
Gli altri motivi sono infondati.
Per la motivazione della richiesta di pagamento vi sono indicati tutti gli elementi per la conoscenza e la consapevolezza e indicazione dell'atto e , nonché per il contraddittorio e per la difesa.
Non si scorge quale sia il motivo di perplessità del ricorrente che si è difeso bastevolmente.
Per il resto, va premesso che secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema :
- i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
- l'adozione dl piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal OR per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal OR che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
- quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del OR il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal OR (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010);
- in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul
OR, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del
Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il OR stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
La esistenza del perimetro di contribuenza determina dunque, per definizione, l'ambito dei soggetti onerati dal contributo, in relazione all'appartenenza allo spazio interessato (il perimetro appunto) ed ha natura di atto amministrativo, immediatamente lesivo, essendone collegate ex lege le conseguenze impositive.
In mancanza di impugnazione di tale atto innanzi all'AGA da parte del contribuente, il perimetro costituisce atto presupposto cui è ricollegato il pagamento dei tributi consortili.
L'adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera, come accennato, una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal OR - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza - così che incombe sul consorziato l'onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell'attività di bonifica svolta dal OR;
( cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431)
La giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata sulla questione, rilevando, coerentemente, come sia onere del contribuente – laddove non abbia impugnato l'atto presupposto innanzi al giudice amministrativo – dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario (Cass. 21/01/2022 n. 2924, punto 1.7., che richiama Cass. 17066/2010).
In atti non si è contestato il perimetro di contribuenza riferito al OR di che trattasi.
L'esistenza de perimetro costituisce atto presupposto ormai definitivo.
Non vale qui discostarsi dal consolidato principio che ha sancito che “in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass.
2924/2022).
Non vi è stata dunque né alcuna violazione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), né alcuna violazione del principio di disponibilità della prova (art. 115 c.p.c.).
Vale dunque quanto già osservato con riferimento all'obbligo del contribuente che non abbia impugnato l'atto amministrativo presupposto di dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario (Cass. 21/01/2022
n. 29249.
Inoltre, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933
n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass.,
26 luglio 2023, n. 22697).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva.
Né vale la perizia allegata che non ribalta questa prospettiva , risolvendosi in una generica ed aspecifica descrizione dei luoghi nemmeno meditata in ricorso.
La domanda è infondata.
Le spese , per la particolarità della fattispecie, possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
SECCIA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 971/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ES Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
OR Unico Di IF Centro SU PU - 93544360725
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0379387D20210005424 CONTRIBUTO 630 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente si riporta al ricorso e alle memorie depositate
Resistente si riporta alle controdeduzioni depoisitate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento
contro
OR di IF Centro SU PU (già OR di IF Terre d'PU) e ES PA .
L'oggetto del contenzioso riguardava l'ingiunzione di pagamento n. 0379387D20210005424 notificata in data 27.01.2025 dalla CRESET S.p.A., con la quale si chiedeva il pagamento di € 1.797,17 (di cui
€ 1.737,23 per quota consortile anno 2017, € 52,11 per aggio di riscossione coattiva, € 7,83 per diritti di notifica), per contributi di bonifica e miglioramento fondiario del OR di IF Centro SU PU per l'anno 2017 cod. tributo n. 630 relativamente ai terreni e ai fabbricati di proprietà del ricorrente.
Ricorreva per i seguenti motivi:
1. inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento emessa ex R.D. n. 639/1910 s.m.i. Violazione della normativa nazionale e normativa regionale (art. 17, co. 4, L.R. PU n. 4/2012). violazione art. 3 legge
241/90 per difetto di motivazione dell'atto;
2. impugnazione del Piano provvisorio di classifica approvato con delibera del OR di bonifica n. 470 del 17.12.2012. Illegittimità ed infondatezza della ingiunzione di pagamento per mancata esecuzione dei lavori di bonifica e assenza di benefici (violazione del R.D. n. 215/33 s.m.i., L.R. n.
12/2011 e n. 4/2012 ss.mm.ii.).
3. Omessa motivazione del contributo preteso.
Allegava documenti e perizia.
Il resistente del OR citato , unico, controdeduceva.
Il procedimento era definito alla udienza del dì 9 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Il primo motivo è privo di pregio.
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la valenza della ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 nella riscossione dei contributi consortili ( Cass. n. 2912/2017).
La società incaricata per la riscossione anche dopo l'entrata in vigore (1° gennaio 1990) del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ben può dare luogo alla riscossione con l'ingiunzione fiscale che rappresenta un atto accertativo rivolto a portare la pretesa fiscale a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l'eventuale esecuzione forzata, (Cass. n. 20361 del 20/09/2006).
Così il concessionario può notificare l'ingiunzione fiscale anche a mezzo posta.
L''ingiunzione equivale ad una cartella di pagamento
Tanto la cartella di pagamento quanto l'ingiunzione fiscale consistono in un'ingiunzione di pagamento rivolta al contribuente. Attesta il Giudice di legittimità che( Cass. . 3591/2020) “l'ingiunzione prevista dal
R.D. n. 639 del 1910 è un atto complesso che cumula in sè il titolo esecutivo e il precetto e che svolge, pertanto, la stessa funzione(quale atto prodromico dell'esecuzione forzata) della cartella di pagamento (v.
Cass. Sez. ., 25 maggio 2005, n. 10958)”.
Nella contribuzione consortile, l'ingiunzione ha una funzione circoscritta alla fase riscossiva, non generando essa stessa l'atto esecutivo che è invece formato direttamente dai Consorzi all'atto della adozione dei ruoli.
Gli altri motivi sono infondati.
Per la motivazione della richiesta di pagamento vi sono indicati tutti gli elementi per la conoscenza e la consapevolezza e indicazione dell'atto e , nonché per il contraddittorio e per la difesa.
Non si scorge quale sia il motivo di perplessità del ricorrente che si è difeso bastevolmente.
Per il resto, va premesso che secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema :
- i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. n. 23815/2015);
- l'adozione dl piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal OR per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal OR che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020);
- quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del OR il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal OR (cfr. Cass. SS.UU. n. 11722/2010);
- in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul
OR, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del
Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il OR stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).
La esistenza del perimetro di contribuenza determina dunque, per definizione, l'ambito dei soggetti onerati dal contributo, in relazione all'appartenenza allo spazio interessato (il perimetro appunto) ed ha natura di atto amministrativo, immediatamente lesivo, essendone collegate ex lege le conseguenze impositive.
In mancanza di impugnazione di tale atto innanzi all'AGA da parte del contribuente, il perimetro costituisce atto presupposto cui è ricollegato il pagamento dei tributi consortili.
L'adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera, come accennato, una presunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal OR - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetro di contribuenza - così che incombe sul consorziato l'onere di fornire la prova contraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell'attività di bonifica svolta dal OR;
( cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n. 11431)
La giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata sulla questione, rilevando, coerentemente, come sia onere del contribuente – laddove non abbia impugnato l'atto presupposto innanzi al giudice amministrativo – dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario (Cass. 21/01/2022 n. 2924, punto 1.7., che richiama Cass. 17066/2010).
In atti non si è contestato il perimetro di contribuenza riferito al OR di che trattasi.
L'esistenza de perimetro costituisce atto presupposto ormai definitivo.
Non vale qui discostarsi dal consolidato principio che ha sancito che “in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass.
2924/2022).
Non vi è stata dunque né alcuna violazione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), né alcuna violazione del principio di disponibilità della prova (art. 115 c.p.c.).
Vale dunque quanto già osservato con riferimento all'obbligo del contribuente che non abbia impugnato l'atto amministrativo presupposto di dimostrare l'insussistenza del beneficio fondiario (Cass. 21/01/2022
n. 29249.
Inoltre, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 c.c. e 10 R.D. 13 febbraio 1933
n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere;
detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (Cass., 10 settembre 2015, n. 17900).
Ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass.,
26 luglio 2023, n. 22697).
Il principio è giustificato dalla distinzione tipologica tra opere di semplice bonifica e opere di difesa idraulica (Cass., 12 novembre 2014, n. 24066), nel senso che in tal secondo caso vengono normalmente in rilievo dei benefici indiretti per i fondi inclusi nella zona di intervento. I quali benefici, tuttavia, sono pur sempre specifici. Difatti, il principio del beneficio intrinseco sta a significare che, nel caso di contributi per l'esecuzione di opere idrauliche, il beneficio fondiario è normalmente un beneficio generale (appunto intrinseco) senza per questo cessare di essere specifico per tutti gli immobili collocati in una determinata zona perimetrale.
Ne consegue che non muta il presupposto dell'obbligazione, che resta pur sempre ancorato all'esistenza del beneficio specifico (ancorché, come detto, generale e indiretto). Semplicemente non rileva il luogo di esecuzione delle opere, quanto piuttosto il beneficio che ne deriva.
Né vale la perizia allegata che non ribalta questa prospettiva , risolvendosi in una generica ed aspecifica descrizione dei luoghi nemmeno meditata in ricorso.
La domanda è infondata.
Le spese , per la particolarità della fattispecie, possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di giustizia tributaria provinciale di Bari rigetta il ricorso. Spese compensate.