Articolo 32 della Legge 14 novembre 2016, n. 220
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Art. 32. Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive 1. Presso il Ministero e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicita' notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 , sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:
a) la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonche' sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
4. L'iscrizione di un'opera nel Registro e' richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge.
5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva puo' essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformita' a quanto previsto dal presente articolo.
6. La pubblicita' delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), e' assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.
7. ((Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy)) , da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalita' di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalita' e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
8. All' articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;
c) al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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