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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5409/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5409/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BOCEDI ROVENA presso il cui studio sito in VIA DELLA REPUBBLICA 13, CAVRIAGO (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MERLINI MARA presso il cui studio sito in VIA AMILCARE PONCHIELLI, 5, MILANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Modena in [...] Persona_1
23.05.2024.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.11.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. i signori e preso atto dell'impossibilità di proseguire la relazione more Pt_1 Pt_2 uxorio, di comune accordo stabiliscono di voler cessare, come già occorso de facto, la convivenza con la conseguenza che ogni genitore fisserà la propria residenza e dimora in altro immobile. Nel contesto de quo, il signor , che ha già provveduto ad asportare Pt_2 dall'unità familiare ogni proprio effetto personale - provvederà nei termini di legge a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'immobile sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Giacomo Leopardi n. 240, già goduto in regime di locazione dalla di lui madre, la signora Parte_3
2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del predetto minore presso l'abitazione della madre, la signora sita in Pt_1 Castellarano, Via Antonio Ligabue n. 3, ove il minore vive attualmente e abitualmente, e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
3. i genitori altresì stabiliscono che eventuali spostamenti del minore ovvero variazioni della residenza anagrafica del medesimo non potranno essere decisi in via unilaterale da un genitore, bensì dovranno essere preventivamente vagliati e condivisi tra i genitori medesimi al fine di non pregiudicare l'interesse psico-fisico del figlio minore. In ipotesi di disaccordo, i genitori sono consapevoli di doversi rivolgere all'Autorità Giudiziaria competente;
4. in ordine alle modalità di visita e/o frequentazione del piccolo figlio, i genitori convengono che il padre potrà frequentare e tenere con sé il minore, compatibilmente con le esigenze dello stesso, oggi in tenera età e, in seguito, in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive dello stesso, nei seguenti termini e modalità:
a. avendo il padre individuato un'immobile in località distante dall'abitazione del minore, il predetto padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 2 (due) weekend al mese alternati, ospitandolo presso la propria abitazione, dal sabato mattina alla domenica sera alle 20.00, fatta salva la possibilità di tenerlo sin dal venerdì pomeriggio, previo avvertimento alla madre 24 ore prima;
b. nell'ipotesi in cui il padre torni a vivere e lavorare vicino alla località di residenza del bambino, il predetto padre potrà vedere e tenere con sé il minore, per 2 (due) weekend alternati dal sabato mattina (ore 08.00, salvo diversi accordi) alla domenica sera, oltre un giorno ed una notte infrasettimanale se il weekend sarà di spettanza del padre e due giorni e due notti quando il weekend sarà di spettanza della madre. Nei giorni infrasettimanali di spettanza del padre sarà il suddetto ad impegnarsi a portare e recuperare il figlio a/dall'asilo e/o a/dalla scuola ed a portarlo ad attività ludiche o sportive cadenti in quei giorni.
I genitori precisano che gli orari de quibus sono indicativi e non tassativi, potendo essere modificati in ragione degli interessi e/o esigenze del figlio.
Qualora in una delle giornate di competenza paterna l'asilo nido/scuola dovesse essere chiuso, il prelievo/riaccompagno del minore avverrà presso l'abitazione materna al medesimo orario stabilito sopra, salvo diverso accordo tra le parti da raggiungere almeno 24 ore prima;
5. in ogni caso, il padre potrà comunque sentire liberamente - anche mediante video-call e/o telefonata quotidiana - il minore, senza alcuna preclusione, e in ogni caso compatibilmente con le esigenze del figlio minore, oggi in tenera età e, in seguito, in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive dello stesso;
6. il tempo e la ripartizione della frequentazione paterna potrà comunque essere aumentata rispetto a quanto ut supra ed allo stato attuale convenuto tra i genitori, sia in relazione alla crescita del minore, sia alla volontà che di volta in volta verrà espressa dal figlio, nonché per comune volontà dei genitori, previo accordo tra i medesimi e con preavviso telefonico (sms) di 48 ore, ponderate le ragioni di mutuo rispetto e, altresì, l'interesse esclusivo e primario del figlio;
7. sin da ora i genitori convengono che qualora uno di loro fosse impossibilitato - nei periodi di di loro spettanza - a tenere con sé il figlio, il genitore impossibilitato chiederà preventivamente (entro 48 ore, salvo imprevisti) la disponibilità dell'altro genitore e nel caso quest'ultimo avesse improrogabili precedenti impegni, sarà cura del medesimo reperire e sostenere i costi di eventuale baby sitter. In ogni caso, i genitori convengono sin da ora che in ipotesi di impossibilità il figlio possa essere affidato alla cura e alla gestione dei nonni, sia materni sia paterni, il diritto di visita dei quali non viene in alcun modo pregiudicato dai genitori stessi;
8. relativamente alle vacanze estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per un periodo di quindici (15) giorni non consecutivi suddivisi in due (2) settimane divise di 7 giorni, per il padre, mentre consecutivi peer la madre dal momento che ha i genitori che abitano in Sicilia, con la puntuazione che il periodo continuativo de quo è da intendersi condiviso solo se la madre si recherà presso i genitori;
in ipotesi di soggiorno presso altra località, il periodo di quindici giorni non potrà essere consecutivo, bensì frazionato al pari di quello paterno. Nell'ottica di organizzare i rispettivi periodi feriali, i predetti genitori dovranno comunicare l'uno all'altro l'intervallo temporale in esame entro il 31 (trentuno) maggio di ciascuno anno.
Si precisa che avendo la madre la famiglia in Sicilia potrà passare un tempo maggiore di una settimana (data la distanza) solo se il padre ne darà espressa approvazione;
la richiesta da parte della madre dovrà essere sempre fatta entro il 31 maggio di ogni anno. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori non fosse in grado di rispettare il termine concordato (ossia, 31 maggio), il medesimo genitore, pur potendo comunque tenere con sé il minore per identico periodo di almeno 15 (quindici) giorni non consecutivi, sarà tenuto a fissare il periodo vacanziero da trascorrere con il figlio in ragione degli impegni già fissati dall'altro genitore.
In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari;
9. in ordine alle festività, i genitori convengono che il figlio minore ad anni alterni trascorrerà il periodo natalizio con equa ripartizione (ad oggi convenuta in due lassi temporali, ovverosia il primo periodo, dal 24 dicembre al successivo 31 dicembre;
per il secondo periodo, dal 01 gennaio al successivo 06 gennaio), così come la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025, i genitori convengono che il figlio trascorrerà le Festività natalizie con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo.
Identico regime di alternanza verrà osservato dai genitori per le Festività annuali e i ponti (ossia, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, Santo Patrono e 08 dicembre): a riguardo, i genitori concordano che il regime dell'alternanza viene fatto decorrere dal 02 giugno 2025, ossia dalla Festività trascorsa dal minore con la madre. Per l'effetto, il prossimo ponte verrà trascorso dal minore con il padre.
Per l'anno 2026, il periodo pasquale, con i giorni di vacanza antecedenti e successivi, verrà trascorso con la madre, così ponendo la base del regime dell'alternanza.
Per quanto concerne il compleanno del minore, avendo quest'ultimo trascorso lo stesso con la madre nell'anno 2025, nel successivo anno (i.e. 2026) il figlio minore trascorrerà la citata giornata con il padre.
Per i giorni dell'alternanza, i genitori convengono, in via meramente indicativa, che il minore verrà prelevato dall'abitazione materna alle ore 08.00 circa della giornata di competenza e farà rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.30 del medesimo giorno, fatti sempre salvi diversi accordi che dovessero intercorrere tra i genitori;
10. i genitori si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio;
11. in ordine al mantenimento, i genitori pattuiscono che il padre si impegni a versare alla signora a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile Pt_1 di € 300,00 (trecento virgola zero zero), da corrispondersi - in via anticipata - entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente di pertinenza della signora giuste coordinate bancarie che verranno rese Pt_1 note al signor entro la data di deposito del presente ricorso. Nel caso il padre Pt_2 trovi stabile dimora e attività lavorativa vicino alla località di residenza del figlio, il contributo al mantenimento sarà di € 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mensili.
Ove e fino a che verrà erogato, l'assegno di mantenimento sarà assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge.
Nel caso in cui la signora dovesse cambiare Istituto di credito, la medesima Pt_1 provvederà ad avvertire il signor il quale, da quel momento, accrediterà la somma Pt_2 sul diverso c/c comunicatogli. L'assegno unico dell'INPS sarà interamente a favore della madre;
12. in ordine alle spese straordinarie (ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno) necessarie per la salute, la crescita, l'educazione e lo sviluppo psicofisico ed in genere sociali del figlio, le parti si danno reciprocamente atto di adeguarsi alle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. Le parti convengono che ad ottobre e a marzo di ogni anno il padre verserà la somma di € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) in favore della madre per l'acquisto dell'abbigliamento invernale o estivo più importante (scarpe e giacche). Nel caso in cui fosse il padre a voler effettuare il relativo acquisto dovrà prima avvertire la madre ed in questo caso sarà la suddetta a dover elargire la somma di € 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Resta inteso che entrambe le parti dovranno in ogni caso mostrare scontrini di spesa all'altra parte e in caso di disaccordo su chi debba acquistare il capo prevarrà la ragione della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari;
- in rodine alle modalità di pagamento delle spese straordinarie, le parti convengono che il genitore che dovesse anticipare la spesa, dovrà darne immediata (al massimo entro 3 giorni) comunicazione all'altro genitore. Datane comunicazione, lo stesso si vedrà riconosciuto il 50% dall'altro genitore entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del giustificativo di spesa precedentemente concordato;
- sempre in tema di cd. mantenimento straordinario, i genitori dichiarano di essere consapevoli ed edotti del fatto che “Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti diversa indicazione giudiziale”;
- parimenti, i genitori sono consapevoli ed edotti che “per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità
o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
Le parti convengono che la detrazione fiscale di eventuali spese sostenute nell'interesse del figlio verrà, ove di legge, richiesta dai genitori in misura corrispondente alla propria contribuzione;
13. in ossequio alle previsioni legislative relative all'obbligo del passaporto individuale a prescindere dall'età, i genitori consapevolmente e concordemente prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio dei documenti d'identità - anche validi per l'espatrio - nonché a porre in essere tutto quanto necessario per il rilascio dei prefati documenti per il figlio. Resta inteso che qualsiasi viaggio all'estero, ma anche sul territorio italiano, del minore dovrà essere preventivamente concordato tra le parti e i genitori tra loro dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura scelto. In ipotesi di immotivati rifiuti di un genitore, l'altro potrà rivolgersi immediatamente alle Autorità competenti;
14. i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali problematiche inerenti al figlio di qualsiasi tipologia, sempre nell'ottica del perseguimento dell'interesse e diritto primario del medesimo;
15. in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio;
16. sempre nell'ottica della tutela del minore, i genitori concordano che l'asilo/la scuola debba interloquire con entrambi i genitori, fornendo a entrambi aggiornamenti circa le attività e lo stato di salute del figlio, nonché in ordine alle attività scolastiche e ricreative che coinvolgono la prole;
17.in ordine alle spese legali e di procedimento, le parti processuali convengono che i costi di giustizia (i.e. contributo unificato pari a € 43,00 e marca da bollo per nota di iscrizione a ruolo pari a e 27,00) saranno sostenuti pro quota (i.e. 50%) da ciascuno di essi. Per quanto concerne le spese legali, ognuna delle parti sosterrà i compensi del proprio difensore.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA RI NO ZZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NO ZZ - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. IA RI - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5409/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BOCEDI ROVENA presso il cui studio sito in VIA DELLA REPUBBLICA 13, CAVRIAGO (RE) è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MERLINI MARA presso il cui studio sito in VIA AMILCARE PONCHIELLI, 5, MILANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a Modena in [...] Persona_1
23.05.2024.
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 14.11.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. i signori e preso atto dell'impossibilità di proseguire la relazione more Pt_1 Pt_2 uxorio, di comune accordo stabiliscono di voler cessare, come già occorso de facto, la convivenza con la conseguenza che ogni genitore fisserà la propria residenza e dimora in altro immobile. Nel contesto de quo, il signor , che ha già provveduto ad asportare Pt_2 dall'unità familiare ogni proprio effetto personale - provvederà nei termini di legge a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'immobile sito in Sesto San Giovanni (MI), Via Giacomo Leopardi n. 240, già goduto in regime di locazione dalla di lui madre, la signora Parte_3
2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del predetto minore presso l'abitazione della madre, la signora sita in Pt_1 Castellarano, Via Antonio Ligabue n. 3, ove il minore vive attualmente e abitualmente, e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
3. i genitori altresì stabiliscono che eventuali spostamenti del minore ovvero variazioni della residenza anagrafica del medesimo non potranno essere decisi in via unilaterale da un genitore, bensì dovranno essere preventivamente vagliati e condivisi tra i genitori medesimi al fine di non pregiudicare l'interesse psico-fisico del figlio minore. In ipotesi di disaccordo, i genitori sono consapevoli di doversi rivolgere all'Autorità Giudiziaria competente;
4. in ordine alle modalità di visita e/o frequentazione del piccolo figlio, i genitori convengono che il padre potrà frequentare e tenere con sé il minore, compatibilmente con le esigenze dello stesso, oggi in tenera età e, in seguito, in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive dello stesso, nei seguenti termini e modalità:
a. avendo il padre individuato un'immobile in località distante dall'abitazione del minore, il predetto padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 2 (due) weekend al mese alternati, ospitandolo presso la propria abitazione, dal sabato mattina alla domenica sera alle 20.00, fatta salva la possibilità di tenerlo sin dal venerdì pomeriggio, previo avvertimento alla madre 24 ore prima;
b. nell'ipotesi in cui il padre torni a vivere e lavorare vicino alla località di residenza del bambino, il predetto padre potrà vedere e tenere con sé il minore, per 2 (due) weekend alternati dal sabato mattina (ore 08.00, salvo diversi accordi) alla domenica sera, oltre un giorno ed una notte infrasettimanale se il weekend sarà di spettanza del padre e due giorni e due notti quando il weekend sarà di spettanza della madre. Nei giorni infrasettimanali di spettanza del padre sarà il suddetto ad impegnarsi a portare e recuperare il figlio a/dall'asilo e/o a/dalla scuola ed a portarlo ad attività ludiche o sportive cadenti in quei giorni.
I genitori precisano che gli orari de quibus sono indicativi e non tassativi, potendo essere modificati in ragione degli interessi e/o esigenze del figlio.
Qualora in una delle giornate di competenza paterna l'asilo nido/scuola dovesse essere chiuso, il prelievo/riaccompagno del minore avverrà presso l'abitazione materna al medesimo orario stabilito sopra, salvo diverso accordo tra le parti da raggiungere almeno 24 ore prima;
5. in ogni caso, il padre potrà comunque sentire liberamente - anche mediante video-call e/o telefonata quotidiana - il minore, senza alcuna preclusione, e in ogni caso compatibilmente con le esigenze del figlio minore, oggi in tenera età e, in seguito, in ragione degli impegni scolastici, delle attività culturali e/o ricreative e/o sportive dello stesso;
6. il tempo e la ripartizione della frequentazione paterna potrà comunque essere aumentata rispetto a quanto ut supra ed allo stato attuale convenuto tra i genitori, sia in relazione alla crescita del minore, sia alla volontà che di volta in volta verrà espressa dal figlio, nonché per comune volontà dei genitori, previo accordo tra i medesimi e con preavviso telefonico (sms) di 48 ore, ponderate le ragioni di mutuo rispetto e, altresì, l'interesse esclusivo e primario del figlio;
7. sin da ora i genitori convengono che qualora uno di loro fosse impossibilitato - nei periodi di di loro spettanza - a tenere con sé il figlio, il genitore impossibilitato chiederà preventivamente (entro 48 ore, salvo imprevisti) la disponibilità dell'altro genitore e nel caso quest'ultimo avesse improrogabili precedenti impegni, sarà cura del medesimo reperire e sostenere i costi di eventuale baby sitter. In ogni caso, i genitori convengono sin da ora che in ipotesi di impossibilità il figlio possa essere affidato alla cura e alla gestione dei nonni, sia materni sia paterni, il diritto di visita dei quali non viene in alcun modo pregiudicato dai genitori stessi;
8. relativamente alle vacanze estive (ossia, periodo corrente da giugno a settembre), i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per un periodo di quindici (15) giorni non consecutivi suddivisi in due (2) settimane divise di 7 giorni, per il padre, mentre consecutivi peer la madre dal momento che ha i genitori che abitano in Sicilia, con la puntuazione che il periodo continuativo de quo è da intendersi condiviso solo se la madre si recherà presso i genitori;
in ipotesi di soggiorno presso altra località, il periodo di quindici giorni non potrà essere consecutivo, bensì frazionato al pari di quello paterno. Nell'ottica di organizzare i rispettivi periodi feriali, i predetti genitori dovranno comunicare l'uno all'altro l'intervallo temporale in esame entro il 31 (trentuno) maggio di ciascuno anno.
Si precisa che avendo la madre la famiglia in Sicilia potrà passare un tempo maggiore di una settimana (data la distanza) solo se il padre ne darà espressa approvazione;
la richiesta da parte della madre dovrà essere sempre fatta entro il 31 maggio di ogni anno. Nell'ipotesi in cui uno dei genitori non fosse in grado di rispettare il termine concordato (ossia, 31 maggio), il medesimo genitore, pur potendo comunque tenere con sé il minore per identico periodo di almeno 15 (quindici) giorni non consecutivi, sarà tenuto a fissare il periodo vacanziero da trascorrere con il figlio in ragione degli impegni già fissati dall'altro genitore.
In caso di disaccordo sul periodo prevarrà la scelta materna negli anni pari e quella paterna negli anni dispari;
9. in ordine alle festività, i genitori convengono che il figlio minore ad anni alterni trascorrerà il periodo natalizio con equa ripartizione (ad oggi convenuta in due lassi temporali, ovverosia il primo periodo, dal 24 dicembre al successivo 31 dicembre;
per il secondo periodo, dal 01 gennaio al successivo 06 gennaio), così come la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025, i genitori convengono che il figlio trascorrerà le Festività natalizie con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo.
Identico regime di alternanza verrà osservato dai genitori per le Festività annuali e i ponti (ossia, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 15 agosto, Santo Patrono e 08 dicembre): a riguardo, i genitori concordano che il regime dell'alternanza viene fatto decorrere dal 02 giugno 2025, ossia dalla Festività trascorsa dal minore con la madre. Per l'effetto, il prossimo ponte verrà trascorso dal minore con il padre.
Per l'anno 2026, il periodo pasquale, con i giorni di vacanza antecedenti e successivi, verrà trascorso con la madre, così ponendo la base del regime dell'alternanza.
Per quanto concerne il compleanno del minore, avendo quest'ultimo trascorso lo stesso con la madre nell'anno 2025, nel successivo anno (i.e. 2026) il figlio minore trascorrerà la citata giornata con il padre.
Per i giorni dell'alternanza, i genitori convengono, in via meramente indicativa, che il minore verrà prelevato dall'abitazione materna alle ore 08.00 circa della giornata di competenza e farà rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.30 del medesimo giorno, fatti sempre salvi diversi accordi che dovessero intercorrere tra i genitori;
10. i genitori si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per il figlio;
11. in ordine al mantenimento, i genitori pattuiscono che il padre si impegni a versare alla signora a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile Pt_1 di € 300,00 (trecento virgola zero zero), da corrispondersi - in via anticipata - entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ciascun mese mediante bonifico bancario accreditato sul conto corrente di pertinenza della signora giuste coordinate bancarie che verranno rese Pt_1 note al signor entro la data di deposito del presente ricorso. Nel caso il padre Pt_2 trovi stabile dimora e attività lavorativa vicino alla località di residenza del figlio, il contributo al mantenimento sarà di € 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) mensili.
Ove e fino a che verrà erogato, l'assegno di mantenimento sarà assoggettato a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge.
Nel caso in cui la signora dovesse cambiare Istituto di credito, la medesima Pt_1 provvederà ad avvertire il signor il quale, da quel momento, accrediterà la somma Pt_2 sul diverso c/c comunicatogli. L'assegno unico dell'INPS sarà interamente a favore della madre;
12. in ordine alle spese straordinarie (ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno) necessarie per la salute, la crescita, l'educazione e lo sviluppo psicofisico ed in genere sociali del figlio, le parti si danno reciprocamente atto di adeguarsi alle Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. Le parti convengono che ad ottobre e a marzo di ogni anno il padre verserà la somma di € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) in favore della madre per l'acquisto dell'abbigliamento invernale o estivo più importante (scarpe e giacche). Nel caso in cui fosse il padre a voler effettuare il relativo acquisto dovrà prima avvertire la madre ed in questo caso sarà la suddetta a dover elargire la somma di € 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Resta inteso che entrambe le parti dovranno in ogni caso mostrare scontrini di spesa all'altra parte e in caso di disaccordo su chi debba acquistare il capo prevarrà la ragione della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari;
- in rodine alle modalità di pagamento delle spese straordinarie, le parti convengono che il genitore che dovesse anticipare la spesa, dovrà darne immediata (al massimo entro 3 giorni) comunicazione all'altro genitore. Datane comunicazione, lo stesso si vedrà riconosciuto il 50% dall'altro genitore entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del giustificativo di spesa precedentemente concordato;
- sempre in tema di cd. mantenimento straordinario, i genitori dichiarano di essere consapevoli ed edotti del fatto che “Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti diversa indicazione giudiziale”;
- parimenti, i genitori sono consapevoli ed edotti che “per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità
o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale). Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
Le parti convengono che la detrazione fiscale di eventuali spese sostenute nell'interesse del figlio verrà, ove di legge, richiesta dai genitori in misura corrispondente alla propria contribuzione;
13. in ossequio alle previsioni legislative relative all'obbligo del passaporto individuale a prescindere dall'età, i genitori consapevolmente e concordemente prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio dei documenti d'identità - anche validi per l'espatrio - nonché a porre in essere tutto quanto necessario per il rilascio dei prefati documenti per il figlio. Resta inteso che qualsiasi viaggio all'estero, ma anche sul territorio italiano, del minore dovrà essere preventivamente concordato tra le parti e i genitori tra loro dovranno comunicarsi il luogo di villeggiatura scelto. In ipotesi di immotivati rifiuti di un genitore, l'altro potrà rivolgersi immediatamente alle Autorità competenti;
14. i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali problematiche inerenti al figlio di qualsiasi tipologia, sempre nell'ottica del perseguimento dell'interesse e diritto primario del medesimo;
15. in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio;
16. sempre nell'ottica della tutela del minore, i genitori concordano che l'asilo/la scuola debba interloquire con entrambi i genitori, fornendo a entrambi aggiornamenti circa le attività e lo stato di salute del figlio, nonché in ordine alle attività scolastiche e ricreative che coinvolgono la prole;
17.in ordine alle spese legali e di procedimento, le parti processuali convengono che i costi di giustizia (i.e. contributo unificato pari a € 43,00 e marca da bollo per nota di iscrizione a ruolo pari a e 27,00) saranno sostenuti pro quota (i.e. 50%) da ciascuno di essi. Per quanto concerne le spese legali, ognuna delle parti sosterrà i compensi del proprio difensore.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del figlio minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 04.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
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