Art. 1.
E' ulteriormente sospesa fino al 1 gennaio 1952 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326 , relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
Le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469 , sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per gli anni 1950 e 1951.
E' ulteriormente sospesa fino al 1 gennaio 1952 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173 , e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326 , relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.
Le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469 , sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per gli anni 1950 e 1951.