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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5608 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6464/2021 promossa da:
(C.F. ATTRICE Pt_1 P.IVA_1 con gli avv. Alessandro Pinardi e Elena Soppa
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giuliano Bianchini
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'onorevole Tribunale ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta;
In principalità:
a) accertare e dichiarare, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica preventiva resa nel procedimento ex art.696 bis cpc n.6857/2020 R.G., le opere commissionate da CP_1
a da quest'ultima effettivamente compiute;
[...] Pt_1
b) per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore di dell'importo residuo di € 46.370,00 o della Pt_1
pagina 1 di 6 diversa, anche superiore somma, che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio e della precedente procedura ex art.696 bis cpc, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare per quanto esposto in narrativa la richiesta di pagamento in favore dell'attrice di € 46.370,00, rideterminando gli importi effettivamente ancora dovuti – al netto dell'acconto già corrisposto di € 30.000,00 - dalla convenuta per le opere eseguite dalla
Soc. OFAM S.r.l. , tenuto conto degli accordi intercorsi tra le parti e, solo limitatamente alle voci non coperte dalla conferma d'ordine 14.11.2018, delle risultanze dell'ATP;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi che si ritenesse rilevante la valutazione peritale anche sulle opere eseguite da e comprese nell'accordo economico di cui Parte_1 alla conferma d'ordine 14.11.2018, rideterminare in ogni caso l'importo effettivamente ancora dovuto dalla convenuta – al netto dell'acconto corrisposto – tenendo conto della responsabilità di e della non addebitabilità a degli ulteriori costi indicati Parte_1 Controparte_1
in ATP.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede nei limiti indicati in narrativa e se ritenuto necessario,
l'espletamento di idonea Ctu […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito ), premesso di aver svolto diverse opere nel capannone adibito a Parte_1 Pt_1 propria sede della (di seguito sito in Cellatica (BS) via Industriale trav. I n. CP_1 CP_1
2-4-6 giusto contratto di appalto stipulato tra le parti, che terminati i lavori essa aveva inviato alla committente il conteggio del corrispettivo pari ad € 93.510,00 oltre IVA, come da “stato di avanzamento dei lavori” del 3.4.2019, che aveva contestato detto importo ritenendolo CP_1
eccessivo e dopo una serie di trattative intercorse tra le parti, aveva versato l'importo di €
30.000,00 oltre IVA, che in assenza di accordo tra le parti essa aveva instaurato procedimento pagina 2 di 6 di ATP avanti al Tribunale di Brescia (procedimento n. 6857/20 RG) all'esito del quale il CTU, accertati i lavori svolti da essa attrice, aveva determinato il corrispettivo ancora dovuto in €
46.370,00, già detratto l'acconto di € 30.000,00 versato, tutto ciò premesso, conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento della predetta somma ancora CP_1 dovuta oltre interessi, rivalutazione e spese anche del procedimento di ATP.
Si costituiva educendo, in fatto, che: CP_1
- le parti avevano raggiunto un accordo, formalizzato sulla base del preventivo e della successiva conferma d'ordine del 14.11.18, nel quale il corrispettivo per le opere da eseguirsi era stato quantificato in complessivi € 45.432,80;
- nessun nuovo accordo era stato raggiunto dalle parti in relazione ad ulteriori e maggiori costi rispetto a quelli indicati nei predetti documenti;
- gli importi dovuti in relazione ad alcuni specifici lavori erano stati maggiorati rispetto ai preventivi concordati (in particolare: la voce “Portale ingresso uffici” da € 24.035,00 a €
48.000,00; la voce “serramenti” da € 13.205,00 a € 17.000,00, la voce “vetri diritti e sagomati”
(inizialmente non prevista ma concordata successivamente) da € 7.000,00 a e 8.000,00);
- erano state, in seguito, concordate ulteriori opere, quantificate, però, erroneamente in sede di
ATP.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda come quantificata dall'attrice e la rideterminazione degli importi dovuti limitatamente alle voci non coperte dalla conferma d'ordine originaria;
in via subordinata, in ipotesi di condivisione delle risultanze della consulenza tecnica, chiedeva rideterminarsi il corrispettivo tenendo conto della responsabilità della convenuta e della “non addebitabilità” a degli ulteriori costi indicati in sede di CP_1
ATP.
Espletata l'istruttoria, acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.6.26 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OFAM, deducendo di aver stipulato contratto di appalto per l'esecuzione di alcuni lavori nell'interesse di che il progetto iniziale era stato successivamente variato a seguito CP_1
pagina 3 di 6 delle richieste della committente e che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la committente aveva richiesto ulteriori e rilevanti modifiche (in particolare alle lamiere di rivestimento e al portale di ingresso), con conseguente rifacimento di parti già realizzate e incremento dei costi, che, infine, su richiesta della committente, essa si era altresì occupata del trasporto e montaggio di una scala interna, intervenendo con prove di fattibilità, modifiche e riparazioni, cui si aggiungevano ulteriori opere di modesto valore, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo ancora dovuto, detratto l'acconto di €.30.000,00, come quantificato dal CTU nel procedimento di ATP.
La convenuta ha contestato la comparsa avversaria sostenendo l'assenza di prova in merito alla variazione dei costi rispetto a quanto concordato nel preventivo e successiva conferma d'ordine e, comunque, contesta la quantificazione del CTU in merito alle ulteriori opere eseguite.
Non è in contestazione, e comunque risulta documentalmente, che, in base all'accordo originariamente stipulato, le parti avevano concordato l'esecuzione delle opere indicate nella conferma di ordine del 14.11.2018 al prezzo di € 45.432,80 (cfr. doc. 3 attrice) e che, successivamente, sia stata concordata la fornitura e posa scala in vetro e soppalco, come da conferma d'ordine del 6.2.19 per complessivi € 8.540,00 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione el procedimento di ATP). CP_1
Ora, il CTU nominato in sede di ATP ha accertato la corretta esecuzione delle seguenti opere concordate dalle parti: portale di ingresso in acciaio con modifica dei pannelli di rivestimento in lamiera, serramento di ingresso in acciaio e vetro, balaustra in vetro della scala e del pianerottolo al piano primo, scala che dalla hall nell'ingresso principale conduce al piano primo nonché l'esecuzione di ulteriori lavori non preventivati quali n.15 placche di fissaggio estintori verniciate, recinzione esterna in grigliato di acciaio, riparazione guida scorrevole quantificando il corrispettivo complessivamente dovuto in € 76.370,00 oltre IVA.
Deve darsi atto che, in sede di operazioni peritali, qualificatosi Persona_1
quale “amministratore con funzioni di CTP nel procedimento di ATP, nella propria CP_1 relazione al verbale di sopralluogo del 7.11.20 (allegata alla relazione del CTU) ha confermato pagina 4 di 6 i lavori eseguiti dall'attrice in relazione al portale, alla scala ed al serramento come descritte e Per quantificate dall'ausiliario (“Concordo pienamente con il CTU Ing. con la descrizione e la valutazione delle opere eseguite da , sia per quanto riguarda il serramento che il portale Pt_1
e la scala”).
Ora, quanto ai lavori oggetto del primo ordine del 14.11.18 e del successivo ordine del
6.2.19, considerato che in relazione al serramento, ed alla balaustra, il CTU ha rideterminato il valore delle opere negli importi di € 16.685,00 ed € 7.000,00, sostanzialmente concordando con gli importi di cui al preventivo (e motivando quanto all'aumento derivante dall'inserimento del piatto in acciaio nel serramento, confermato da entrambe le parti in sede di accertamento), restano da esaminare gli importi quantificati dal CTU per il portale, la scala e per gli ulteriori lavori aggiunti.
Considerato che il teste fabbro e dipendente di , ha confermato il Tes_1 Pt_1
rifacimento, su richiesta della committente, delle lamiere di rivestimento della facciata esterna
(circostanza, peraltro, ammessa dalla convenuta) con una conseguente perdita di circa il 90% del materiale e che la convenuta non ha provato che il rifacimento sia dipeso da difetti e vizi nell'operato precedentemente svolto dalla appaltatrice, ritenute esaustive le valutazioni del
CTU in merito ai lavori svolti ed al corrispettivo dovuto, ritiene questo giudice che debba essere confermato l'importo quantificato dal CTU in € 41.835,00.
Anche l'importo dovuto in relazione alla scala, pari ad € 9800,00, deve ritenersi dovuto considerato, da un lato, che la relativa opera, come si è detto, è stata riconosciuta dallo stesso in sede di ATP, e dall'altra, che la valutazione del costo risulta adeguatamente Per_1
motivata dal CTU oltre che fondata su quanto riferito da entrambe le parti in sede di accertamento (cfr. pag. 7 risposta del CTU alle osservazioni dei CTP).
Per quanto concerne, infine, i lavori ulteriori (guida scorrevole, recinzione e staffe estintori), non contestati quanto all'esecuzione dalla convenuta, si reputano congrui gli importi quantificati dal CTU (in parte coincidenti con quelli indicati dal CTP della convenuta in sede di osservazioni) con l'esclusione dell'importo di € 80,00 in assenza di prova da parte dell'attrice di aver provveduto alla posa del porta tappetto di ingresso;
l'importo dovuto per tali lavori pagina 5 di 6 ammonta, quindi, ad € 970,00.
Va, infine, evidenziato che, come si è detto, la convenuta non ha provato che gli asseriti ulteriori lavori/costi siano dipesi dall'operato dell'appaltatrice.
In conclusione, dunque, l'importo complessivamente dovuto alla appaltatrice ammonta ad € 76.290,00 oltre IVA;
detratto l'acconto ricevuto, l'importo ancora dovuto ammonta quindi ad € 46.290,00 oltre IVA. A tale importo, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta, devono aggiungersi gli interessi legali dal 30.7.19 (cfr. doc. 1 attrice) sino al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate sia per il presente procedimento che per quello di ATP come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento della somma di € 46.290,00 oltre IVA Controparte_1
in favore di oltre interessi legali dal 30.7.19 sino al saldo;
Parte_1
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 2.910,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 17/12/2025
Il Giudice
RI AN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6464/2021 promossa da:
(C.F. ATTRICE Pt_1 P.IVA_1 con gli avv. Alessandro Pinardi e Elena Soppa
contro
(C.F. CONVENUTA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Giuliano Bianchini
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'onorevole Tribunale ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reietta;
In principalità:
a) accertare e dichiarare, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica preventiva resa nel procedimento ex art.696 bis cpc n.6857/2020 R.G., le opere commissionate da CP_1
a da quest'ultima effettivamente compiute;
[...] Pt_1
b) per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento in favore di dell'importo residuo di € 46.370,00 o della Pt_1
pagina 1 di 6 diversa, anche superiore somma, che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio e della precedente procedura ex art.696 bis cpc, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari.
Per parte convenuta:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare per quanto esposto in narrativa la richiesta di pagamento in favore dell'attrice di € 46.370,00, rideterminando gli importi effettivamente ancora dovuti – al netto dell'acconto già corrisposto di € 30.000,00 - dalla convenuta per le opere eseguite dalla
Soc. OFAM S.r.l. , tenuto conto degli accordi intercorsi tra le parti e, solo limitatamente alle voci non coperte dalla conferma d'ordine 14.11.2018, delle risultanze dell'ATP;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi che si ritenesse rilevante la valutazione peritale anche sulle opere eseguite da e comprese nell'accordo economico di cui Parte_1 alla conferma d'ordine 14.11.2018, rideterminare in ogni caso l'importo effettivamente ancora dovuto dalla convenuta – al netto dell'acconto corrisposto – tenendo conto della responsabilità di e della non addebitabilità a degli ulteriori costi indicati Parte_1 Controparte_1
in ATP.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede nei limiti indicati in narrativa e se ritenuto necessario,
l'espletamento di idonea Ctu […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito ), premesso di aver svolto diverse opere nel capannone adibito a Parte_1 Pt_1 propria sede della (di seguito sito in Cellatica (BS) via Industriale trav. I n. CP_1 CP_1
2-4-6 giusto contratto di appalto stipulato tra le parti, che terminati i lavori essa aveva inviato alla committente il conteggio del corrispettivo pari ad € 93.510,00 oltre IVA, come da “stato di avanzamento dei lavori” del 3.4.2019, che aveva contestato detto importo ritenendolo CP_1
eccessivo e dopo una serie di trattative intercorse tra le parti, aveva versato l'importo di €
30.000,00 oltre IVA, che in assenza di accordo tra le parti essa aveva instaurato procedimento pagina 2 di 6 di ATP avanti al Tribunale di Brescia (procedimento n. 6857/20 RG) all'esito del quale il CTU, accertati i lavori svolti da essa attrice, aveva determinato il corrispettivo ancora dovuto in €
46.370,00, già detratto l'acconto di € 30.000,00 versato, tutto ciò premesso, conveniva in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento della predetta somma ancora CP_1 dovuta oltre interessi, rivalutazione e spese anche del procedimento di ATP.
Si costituiva educendo, in fatto, che: CP_1
- le parti avevano raggiunto un accordo, formalizzato sulla base del preventivo e della successiva conferma d'ordine del 14.11.18, nel quale il corrispettivo per le opere da eseguirsi era stato quantificato in complessivi € 45.432,80;
- nessun nuovo accordo era stato raggiunto dalle parti in relazione ad ulteriori e maggiori costi rispetto a quelli indicati nei predetti documenti;
- gli importi dovuti in relazione ad alcuni specifici lavori erano stati maggiorati rispetto ai preventivi concordati (in particolare: la voce “Portale ingresso uffici” da € 24.035,00 a €
48.000,00; la voce “serramenti” da € 13.205,00 a € 17.000,00, la voce “vetri diritti e sagomati”
(inizialmente non prevista ma concordata successivamente) da € 7.000,00 a e 8.000,00);
- erano state, in seguito, concordate ulteriori opere, quantificate, però, erroneamente in sede di
ATP.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda come quantificata dall'attrice e la rideterminazione degli importi dovuti limitatamente alle voci non coperte dalla conferma d'ordine originaria;
in via subordinata, in ipotesi di condivisione delle risultanze della consulenza tecnica, chiedeva rideterminarsi il corrispettivo tenendo conto della responsabilità della convenuta e della “non addebitabilità” a degli ulteriori costi indicati in sede di CP_1
ATP.
Espletata l'istruttoria, acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 12.6.26 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
OFAM, deducendo di aver stipulato contratto di appalto per l'esecuzione di alcuni lavori nell'interesse di che il progetto iniziale era stato successivamente variato a seguito CP_1
pagina 3 di 6 delle richieste della committente e che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la committente aveva richiesto ulteriori e rilevanti modifiche (in particolare alle lamiere di rivestimento e al portale di ingresso), con conseguente rifacimento di parti già realizzate e incremento dei costi, che, infine, su richiesta della committente, essa si era altresì occupata del trasporto e montaggio di una scala interna, intervenendo con prove di fattibilità, modifiche e riparazioni, cui si aggiungevano ulteriori opere di modesto valore, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo ancora dovuto, detratto l'acconto di €.30.000,00, come quantificato dal CTU nel procedimento di ATP.
La convenuta ha contestato la comparsa avversaria sostenendo l'assenza di prova in merito alla variazione dei costi rispetto a quanto concordato nel preventivo e successiva conferma d'ordine e, comunque, contesta la quantificazione del CTU in merito alle ulteriori opere eseguite.
Non è in contestazione, e comunque risulta documentalmente, che, in base all'accordo originariamente stipulato, le parti avevano concordato l'esecuzione delle opere indicate nella conferma di ordine del 14.11.2018 al prezzo di € 45.432,80 (cfr. doc. 3 attrice) e che, successivamente, sia stata concordata la fornitura e posa scala in vetro e soppalco, come da conferma d'ordine del 6.2.19 per complessivi € 8.540,00 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione el procedimento di ATP). CP_1
Ora, il CTU nominato in sede di ATP ha accertato la corretta esecuzione delle seguenti opere concordate dalle parti: portale di ingresso in acciaio con modifica dei pannelli di rivestimento in lamiera, serramento di ingresso in acciaio e vetro, balaustra in vetro della scala e del pianerottolo al piano primo, scala che dalla hall nell'ingresso principale conduce al piano primo nonché l'esecuzione di ulteriori lavori non preventivati quali n.15 placche di fissaggio estintori verniciate, recinzione esterna in grigliato di acciaio, riparazione guida scorrevole quantificando il corrispettivo complessivamente dovuto in € 76.370,00 oltre IVA.
Deve darsi atto che, in sede di operazioni peritali, qualificatosi Persona_1
quale “amministratore con funzioni di CTP nel procedimento di ATP, nella propria CP_1 relazione al verbale di sopralluogo del 7.11.20 (allegata alla relazione del CTU) ha confermato pagina 4 di 6 i lavori eseguiti dall'attrice in relazione al portale, alla scala ed al serramento come descritte e Per quantificate dall'ausiliario (“Concordo pienamente con il CTU Ing. con la descrizione e la valutazione delle opere eseguite da , sia per quanto riguarda il serramento che il portale Pt_1
e la scala”).
Ora, quanto ai lavori oggetto del primo ordine del 14.11.18 e del successivo ordine del
6.2.19, considerato che in relazione al serramento, ed alla balaustra, il CTU ha rideterminato il valore delle opere negli importi di € 16.685,00 ed € 7.000,00, sostanzialmente concordando con gli importi di cui al preventivo (e motivando quanto all'aumento derivante dall'inserimento del piatto in acciaio nel serramento, confermato da entrambe le parti in sede di accertamento), restano da esaminare gli importi quantificati dal CTU per il portale, la scala e per gli ulteriori lavori aggiunti.
Considerato che il teste fabbro e dipendente di , ha confermato il Tes_1 Pt_1
rifacimento, su richiesta della committente, delle lamiere di rivestimento della facciata esterna
(circostanza, peraltro, ammessa dalla convenuta) con una conseguente perdita di circa il 90% del materiale e che la convenuta non ha provato che il rifacimento sia dipeso da difetti e vizi nell'operato precedentemente svolto dalla appaltatrice, ritenute esaustive le valutazioni del
CTU in merito ai lavori svolti ed al corrispettivo dovuto, ritiene questo giudice che debba essere confermato l'importo quantificato dal CTU in € 41.835,00.
Anche l'importo dovuto in relazione alla scala, pari ad € 9800,00, deve ritenersi dovuto considerato, da un lato, che la relativa opera, come si è detto, è stata riconosciuta dallo stesso in sede di ATP, e dall'altra, che la valutazione del costo risulta adeguatamente Per_1
motivata dal CTU oltre che fondata su quanto riferito da entrambe le parti in sede di accertamento (cfr. pag. 7 risposta del CTU alle osservazioni dei CTP).
Per quanto concerne, infine, i lavori ulteriori (guida scorrevole, recinzione e staffe estintori), non contestati quanto all'esecuzione dalla convenuta, si reputano congrui gli importi quantificati dal CTU (in parte coincidenti con quelli indicati dal CTP della convenuta in sede di osservazioni) con l'esclusione dell'importo di € 80,00 in assenza di prova da parte dell'attrice di aver provveduto alla posa del porta tappetto di ingresso;
l'importo dovuto per tali lavori pagina 5 di 6 ammonta, quindi, ad € 970,00.
Va, infine, evidenziato che, come si è detto, la convenuta non ha provato che gli asseriti ulteriori lavori/costi siano dipesi dall'operato dell'appaltatrice.
In conclusione, dunque, l'importo complessivamente dovuto alla appaltatrice ammonta ad € 76.290,00 oltre IVA;
detratto l'acconto ricevuto, l'importo ancora dovuto ammonta quindi ad € 46.290,00 oltre IVA. A tale importo, esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta, devono aggiungersi gli interessi legali dal 30.7.19 (cfr. doc. 1 attrice) sino al saldo.
L'esito del giudizio giustifica la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate sia per il presente procedimento che per quello di ATP come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento della somma di € 46.290,00 oltre IVA Controparte_1
in favore di oltre interessi legali dal 30.7.19 sino al saldo;
Parte_1
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 2.910,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 17/12/2025
Il Giudice
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