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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/09/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 435/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 435/2025 V.G. promosso da:
(C.F. nata ad [...]_1 C.F._1
l'8.01.1982 e residente a [...], e (C.F. Parte_2
), nato ad [...] il [...], residente ad Aielli (AQ) in C.F._2
Via Stazione n° 93, entrambi elettivamente domiciliati a Celano (AQ) in Via O. Ranelletti n°
80, presso lo studio dell'Avv. Anna Pia Stornelli del Foro di Avezzano, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 120/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 11.04.2024 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1239/2023 RG, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Celano in Via Corsignani n° 71 resta assegnata alla moglie con ogni pertinenza accessione e bene in essa contenuto, essendone proprietari i genitori della moglie.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione della stessa presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia il martedì ed il venerdì dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) alle 20:00 e, a settimane alterne, nel fine settimana ininterrottamente dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) del venerdì alle 20:00 della domenica.
Quanto precede resterà valido anche nel caso in cui il padre dovesse decidere di trasferirsi in altra città per ragioni di lavoro. Il padre prenderà la bambina dalla scuola ovvero dalla casa familiare ove provvederà a riportarla, in ogni caso negli orari sopra indicati. Potrà infine tenerla con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) La figlia per le feste Natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23/12 al 30/12 con uno dei genitori e dal 31/12 al 6/1 con l'altro. Nell'anno 2023 la bambina starà per il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre. Ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con uno dei genitori e lunedì in Albis con l'altro. Nel 2024 la bambina trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento, con bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad Euro 300,00. L'assegno verrà Parte_1 annualmente rivalutato in base ad indici ISTAT. Quanto all'assegno unico continuerà ad essere percepito dal padre.
6) Il padre verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Avezzano dall'11/09/2019. In proposito con riferimento alle spese straordinarie non obbligatorie indicate nel richiamato protocollo d'intesa ed in deroga allo stesso protocollo, le parti dichiarano espressamente che, con la sottoscrizione del presente atto, sussiste l'accordo in merito alle spese relative ai punti a), b), e), che pertanto dovranno essere rimborsate per la metà di ognuno dal padre e dalla madre previa esibizione della relativa ricevuta anche a mezzo email. Il padre entro e non oltre il 31/12/2023 provvederà ad aprire un libretto di deposito postale ad esclusivo nome della figlia con vincolo pupillare, versandovi la somma residua di Euro 4.000,00 presente nel libretto di deposito postale n° 47442028 attualmente cointestato ai coniugi e che verrà pertanto estinto ed aggiungendo la somma di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00), di sua esclusiva proprietà, in modo che il libretto contenga la somma complessiva di Euro 30.000,00 a favore esclusivo della figlia. 7) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) I coniugi si concedono il visto per l'espatrio e per il rilascio di relativi documenti per sé e per la minore."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04.06.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 11.06.2016 a Celano (AQ) dal quale è nata una figlia: Per_1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ).
[...] C.F._3
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 120/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 11.04.2024, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 10 settembre 2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno, inoltre, precisato che l'assegno unico universale viene elargito dall'INPS a favore del Sig. ed attualmente è pari ad Parte_2
Euro 57,50 mensili e che i coniugi sono proprietari di quanto segue: la Sig.ra Parte_1
risulta essere proprietaria della vettura Audi Q2 targata GF156EL, il Sig.
[...] [...]
è proprietario del veicolo Mazda 6 targato FP425MB, e di una motocicletta Honda Pt_2
targata DR62066.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
11.04.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della figlia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in data 11.06.2016 a Celano, trascritto presso il detto Parte_3 comune al n° 6 – parte 2 – serie A – anno 2016;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia:
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione della stessa presso la madre
-all'assegnazione della casa coniugale:
2) La casa coniugale sita in Celano in Via Corsignani n° 71 resta assegnata alla moglie con ogni pertinenza accessione e bene in essa contenuto, essendone proprietari i genitori della moglie.
-al diritto di visita paterno:
Il padre vedrà e terrà con sé la figlia il martedì ed il venerdì dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) alle
20:00 e, a settimane alterne, nel fine settimana ininterrottamente dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) del venerdì alle 20:00 della domenica.
Quanto precede resterà valido anche nel caso in cui il padre dovesse decidere di trasferirsi in altra città per ragioni di lavoro. Il padre prenderà la bambina dalla scuola ovvero dalla casa familiare ove provvederà a riportarla, in ogni caso negli orari sopra indicati. Potrà infine tenerla con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) La figlia per le feste Natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23/12 al 30/12 con uno dei genitori e dal 31/12 al 6/1 con l'altro. Nell'anno 2023 la bambina starà per il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre. Ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con uno dei genitori e lunedì in Albis con l'altro. Nel 2024 la bambina trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre.
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento, con bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad Euro 300,00. L'assegno verrà Parte_1 annualmente rivalutato in base ad indici ISTAT. Quanto all'assegno unico continuerà ad essere percepito dal padre.
6) Il padre verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Avezzano dall'11/09/2019. In proposito con riferimento alle spese straordinarie non obbligatorie indicate nel richiamato protocollo d'intesa ed in deroga allo stesso protocollo, le parti dichiarano espressamente che, con la sottoscrizione del presente atto, sussiste l'accordo in merito alle spese relative ai punti a), b), e), che pertanto dovranno essere rimborsate per la metà di ognuno dal padre e dalla madre previa esibizione della relativa ricevuta anche a mezzo email. Il padre entro e non oltre il 31/12/2023 provvederà ad aprire un libretto di deposito postale ad esclusivo nome della figlia con vincolo pupillare, versandovi la somma residua di Euro 4.000,00 presente nel libretto di deposito postale n° 47442028 attualmente cointestato ai coniugi e che verrà pertanto estinto ed aggiungendo la somma di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00), di sua esclusiva proprietà, in modo che il libretto contenga la somma complessiva di Euro 30.000,00 a favore esclusivo della figlia.”
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
7) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 435/2025 V.G. promosso da:
(C.F. nata ad [...]_1 C.F._1
l'8.01.1982 e residente a [...], e (C.F. Parte_2
), nato ad [...] il [...], residente ad Aielli (AQ) in C.F._2
Via Stazione n° 93, entrambi elettivamente domiciliati a Celano (AQ) in Via O. Ranelletti n°
80, presso lo studio dell'Avv. Anna Pia Stornelli del Foro di Avezzano, che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 120/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 11.04.2024 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1239/2023 RG, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “1) Le parti vivranno separate con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Celano in Via Corsignani n° 71 resta assegnata alla moglie con ogni pertinenza accessione e bene in essa contenuto, essendone proprietari i genitori della moglie.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione della stessa presso la madre. Il padre vedrà e terrà con sé la figlia il martedì ed il venerdì dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) alle 20:00 e, a settimane alterne, nel fine settimana ininterrottamente dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) del venerdì alle 20:00 della domenica.
Quanto precede resterà valido anche nel caso in cui il padre dovesse decidere di trasferirsi in altra città per ragioni di lavoro. Il padre prenderà la bambina dalla scuola ovvero dalla casa familiare ove provvederà a riportarla, in ogni caso negli orari sopra indicati. Potrà infine tenerla con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) La figlia per le feste Natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23/12 al 30/12 con uno dei genitori e dal 31/12 al 6/1 con l'altro. Nell'anno 2023 la bambina starà per il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre. Ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con uno dei genitori e lunedì in Albis con l'altro. Nel 2024 la bambina trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento, con bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad Euro 300,00. L'assegno verrà Parte_1 annualmente rivalutato in base ad indici ISTAT. Quanto all'assegno unico continuerà ad essere percepito dal padre.
6) Il padre verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Avezzano dall'11/09/2019. In proposito con riferimento alle spese straordinarie non obbligatorie indicate nel richiamato protocollo d'intesa ed in deroga allo stesso protocollo, le parti dichiarano espressamente che, con la sottoscrizione del presente atto, sussiste l'accordo in merito alle spese relative ai punti a), b), e), che pertanto dovranno essere rimborsate per la metà di ognuno dal padre e dalla madre previa esibizione della relativa ricevuta anche a mezzo email. Il padre entro e non oltre il 31/12/2023 provvederà ad aprire un libretto di deposito postale ad esclusivo nome della figlia con vincolo pupillare, versandovi la somma residua di Euro 4.000,00 presente nel libretto di deposito postale n° 47442028 attualmente cointestato ai coniugi e che verrà pertanto estinto ed aggiungendo la somma di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00), di sua esclusiva proprietà, in modo che il libretto contenga la somma complessiva di Euro 30.000,00 a favore esclusivo della figlia. 7) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) I coniugi si concedono il visto per l'espatrio e per il rilascio di relativi documenti per sé e per la minore."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 04.06.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 11.06.2016 a Celano (AQ) dal quale è nata una figlia: Per_1
, nata ad [...] il [...] (C.F. ).
[...] C.F._3
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 120/2024 pubblicata da questo Tribunale in data 11.04.2024, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 10 settembre 2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo. In tal sede le parti hanno, inoltre, precisato che l'assegno unico universale viene elargito dall'INPS a favore del Sig. ed attualmente è pari ad Parte_2
Euro 57,50 mensili e che i coniugi sono proprietari di quanto segue: la Sig.ra Parte_1
risulta essere proprietaria della vettura Audi Q2 targata GF156EL, il Sig.
[...] [...]
è proprietario del veicolo Mazda 6 targato FP425MB, e di una motocicletta Honda Pt_2
targata DR62066.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
11.04.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse della figlia, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
in data 11.06.2016 a Celano, trascritto presso il detto Parte_3 comune al n° 6 – parte 2 – serie A – anno 2016;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e collocamento della figlia:
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocazione della stessa presso la madre
-all'assegnazione della casa coniugale:
2) La casa coniugale sita in Celano in Via Corsignani n° 71 resta assegnata alla moglie con ogni pertinenza accessione e bene in essa contenuto, essendone proprietari i genitori della moglie.
-al diritto di visita paterno:
Il padre vedrà e terrà con sé la figlia il martedì ed il venerdì dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) alle
20:00 e, a settimane alterne, nel fine settimana ininterrottamente dalle 16:00 (o dall'uscita di scuola) del venerdì alle 20:00 della domenica.
Quanto precede resterà valido anche nel caso in cui il padre dovesse decidere di trasferirsi in altra città per ragioni di lavoro. Il padre prenderà la bambina dalla scuola ovvero dalla casa familiare ove provvederà a riportarla, in ogni caso negli orari sopra indicati. Potrà infine tenerla con sé per 15 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4) La figlia per le feste Natalizie trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23/12 al 30/12 con uno dei genitori e dal 31/12 al 6/1 con l'altro. Nell'anno 2023 la bambina starà per il primo periodo con la madre ed il secondo con il padre. Ad anni alterni trascorrerà la Pasqua con uno dei genitori e lunedì in Albis con l'altro. Nel 2024 la bambina trascorrerà la Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre.
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento, con bonifico bancario su c/c intestato alla Sig.ra di un assegno mensile pari ad Euro 300,00. L'assegno verrà Parte_1 annualmente rivalutato in base ad indici ISTAT. Quanto all'assegno unico continuerà ad essere percepito dal padre.
6) Il padre verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Avezzano dall'11/09/2019. In proposito con riferimento alle spese straordinarie non obbligatorie indicate nel richiamato protocollo d'intesa ed in deroga allo stesso protocollo, le parti dichiarano espressamente che, con la sottoscrizione del presente atto, sussiste l'accordo in merito alle spese relative ai punti a), b), e), che pertanto dovranno essere rimborsate per la metà di ognuno dal padre e dalla madre previa esibizione della relativa ricevuta anche a mezzo email. Il padre entro e non oltre il 31/12/2023 provvederà ad aprire un libretto di deposito postale ad esclusivo nome della figlia con vincolo pupillare, versandovi la somma residua di Euro 4.000,00 presente nel libretto di deposito postale n° 47442028 attualmente cointestato ai coniugi e che verrà pertanto estinto ed aggiungendo la somma di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00), di sua esclusiva proprietà, in modo che il libretto contenga la somma complessiva di Euro 30.000,00 a favore esclusivo della figlia.”
-all'assegno di mantenimento tra i coniugi:
7) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed autosufficienti, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo