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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 08/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
LUIGI
RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI CP_1 C.F._2
LUIGI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato l'1.3.2025, Parte_1 nata a [...] [...] e residente a [...]in Via Monte Natale, C.F. :
[...]
e , nato a [...] il [...] e residente a C.F._1 CP_1
Minturno, in Via Stefano Forte, C.F.: , premesso di avere contratto C.F._2 matrimonio secondo il rito concordatario in Minturno il 13.9.2012, annotato nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 1, dell'anno 2012 e che dall'unione era nata, prima del matrimonio, il 13.09.2010, a Fondi (LT) la figlia , hanno dedotto essersi Persona_1 esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra loro e hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione e il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Minturno in Via Monte Natale, che è di proprietà della moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a
anche nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. PIANO Parte_1
GENITORIALE PER I FIGLI MI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna Persona_1 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente;
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre CP_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non sono previsti contributo al mantenimento di un coniuge da parte dell'altro.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
***
All' udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare avendo le parti dichiarato in ricorso di non volersi riconciliare e di non voler comparire, il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei ricorrenti di sentire pronunciata la separazione meriti di essere accolta.
Nel merito, il Collegio ritiene infatti dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali non hanno mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Può quindi pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e, con separata ordinanza, la causa sarà rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso in ordine alla domanda di divorzio.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato l'1.3.2025 da nata a [...] [...] C.F. Parte_1 e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: C.F._2
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e , come in Parte_1 CP_1 epigrafe generalizzati;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Minturno di procedere all'annotazione a margine dell'atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 1, dell'anno 2012;
3) riconosce le intese delle parti come sopra trascritte;
4) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione della causa sulla domanda di divorzio
5) rimette la regola delle spese alla sentenza definitiva;
Cassino, lì 08/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 08/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 429/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
LUIGI
RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ROSSI CP_1 C.F._2
LUIGI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato l'1.3.2025, Parte_1 nata a [...] [...] e residente a [...]in Via Monte Natale, C.F. :
[...]
e , nato a [...] il [...] e residente a C.F._1 CP_1
Minturno, in Via Stefano Forte, C.F.: , premesso di avere contratto C.F._2 matrimonio secondo il rito concordatario in Minturno il 13.9.2012, annotato nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 1, dell'anno 2012 e che dall'unione era nata, prima del matrimonio, il 13.09.2010, a Fondi (LT) la figlia , hanno dedotto essersi Persona_1 esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra loro e hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione e il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Minturno in Via Monte Natale, che è di proprietà della moglie, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a
anche nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. PIANO Parte_1
GENITORIALE PER I FIGLI MI
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna Persona_1 ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale,
Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente;
5. verserà a tramite accredito in c/c, entro e non oltre CP_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non sono previsti contributo al mantenimento di un coniuge da parte dell'altro.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
***
All' udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare avendo le parti dichiarato in ricorso di non volersi riconciliare e di non voler comparire, il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
***
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa dei ricorrenti di sentire pronunciata la separazione meriti di essere accolta.
Nel merito, il Collegio ritiene infatti dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali non hanno mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Può quindi pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e, con separata ordinanza, la causa sarà rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso in ordine alla domanda di divorzio.
***
Le intese delle parti sono conformi alla legge e agli interessi della prole.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato l'1.3.2025 da nata a [...] [...] C.F. Parte_1 e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: C.F._2
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e , come in Parte_1 CP_1 epigrafe generalizzati;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Minturno di procedere all'annotazione a margine dell'atto trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 1, dell'anno 2012;
3) riconosce le intese delle parti come sopra trascritte;
4) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione della causa sulla domanda di divorzio
5) rimette la regola delle spese alla sentenza definitiva;
Cassino, lì 08/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi