Art. 29.
Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto, per il quale tutto o parte dei beni di societa' sono attribuiti a singoli soci o ad altre societa'.
E' parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarita' a seguito di fusione o di trasformazione sociale.
Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto, per il quale tutto o parte dei beni di societa' sono attribuiti a singoli soci o ad altre societa'.
E' parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarita' a seguito di fusione o di trasformazione sociale.