Articolo 7 della Legge 4 maggio 1998, n. 133
Articolo 5Articolo 8
Versione
9 maggio 1998
Art. 7. Incremento del fondo di produttivita'
ed utilizzazione di vetture protette 1. In considerazione delle particolari e straordinarie esigenze della giustizia, per il personale non dirigenziale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie che disimpegna funzioni di assistenza nei processi penali di particolare rilevanza o che svolge funzioni nelle direzioni antimafia, il fondo di produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'articolo 36 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, e' incrementato di lire 5.758 milioni per l'anno 1998 e lire 2.879 milioni per l'anno 1999.
2. In sede di contrattazione decentrata di amministrazione, sono definiti i criteri per l'attribuzione delle somme da destinare al personale indicato al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 119 , 120 , 121 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , si interpretano nel senso che non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura a fini di tutela e sicurezza o ad altri soggetti, incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dei commi 119 , 120 , 121 e 124, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"119. I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e dagli enti pubblici non economici sono affidati, previa analisi tecnicoeconomica, predisposta dal Ministero del tesoro, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' private".
"120. La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche mediante mandato, a societa' specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a societa' private".
"121. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate particolari categorie, non ricomprese tra quelle di cui al comma 118, cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture, fermo restando quanto previsto dal comma 122".
"124. Per l'esercizio finanziario 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, nonche' agli enti non territoriali del settore pubblico al1argato, con esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture".
Entrata in vigore il 9 maggio 1998