TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 294/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott.
AR Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 294 R.G. dell'anno
2024 tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. BARTOLOMEO
RA (C.F. giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ZZ EN AN (C.F. ), giusta C.F._3 procura in atti;
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
N. R.G. 2 / 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Polla. A fondamento della
[...] domanda esponeva di essere cointestataria di un buono postale a termine, del valore allo scadere di euro 7.746,85 al lordo delle ritenute (15.000.000 delle vecchie lire), emesso in data
16.07.1996, e dunque titolare della metà del valore in qualità di cointestataria. Detto buono, tuttavia, non erano stato pagato in ufficio postale alla predetta sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del titolo, rappresentando che le richieste per la liquidazione delle somme spettanti presentate a mezzo pec e fax nonché l'invito alla negoziazione assistita erano state vane. che nonost Rappresentando che i titoli non recavano indicazioni sulla data di scadenza, né era stato consegnato alla beneficiaria alcun documento informativo, chiedeva al G.d.P. adito di condannare al rimborso del detto buono fruttifero. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso del buono postale.
Con la sentenza impugnata (n. 47/2024 – depositata il 30.01.2024) il Giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea. Osservava il primo giudice che le diffide presentate dall'attrice, non disconosciute dalla convenuta , avevano interrotto i termini Pt_1 prescrizionali e, pertanto, doveva essere accertato il diritto al rimborso del buono fruttifero. N. R.G. 3 / 9
Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 13.03.2024,
[...] eccependo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto della ad ottenere il CP_1 rimborso del buono. A tal proposito, ha rappresentato che le diffide non risultavano evidenziate ed indicate nel ricorso ex art. 316
c.p.c.; che dal foliario dell'appellata non si rinveniva traccia delle diffide e che, in ogni caso, le stesse, erano state impugnate in corso di causa di primo grado a verbale;
precisava che il buono, oggetto di causa, sottoscritto il 16.07.1996 era scaduto il 16.07.2008 e poteva essere rimborsato entro e non oltre il 17.07.2018. Pertanto, considerato che nel decennio successivo alla data di scadenza non veniva compiuto alcun atto interruttivo, la pretesa era da ritenersi prescritta ex lege per inerzia imputabile solo alla cointestataria appellata.
Per le premesse svolte, pertanto, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, così concludeva:
“1) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito Pt_1 dello svolgimento dei fatti per cui vi è Sentenza n. 47/2024, emessa nel Proc. n. 644/2023 dal Giudice di Pace di Polla, Dott.
il 30.01.2024 e notificata in data 15.02.2024, in quanto il Pt_2 buono fruttifero espressamente ivi indicato ed emesso in data
16/07/1996 è prescritto;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 47/2024, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo, dichiarando prescritto il N. R.G. 4 / 9
buono oggetto di causa per tutto quanto sopra esposto;
3) condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme percepite
e come liquidate da in esecuzione della Parte_1
Sentenza n. 47/2024, nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.''
Si è costituita nel presente giudizio di appello in data 11.09.2024
confutando la fondatezza dei motivi di Controparte_1 appello, contestando l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni, ribadendo l'interruzione della prescrizione del buono fruttifero in virtù delle diffide a mezzo fax e p.e.c inoltrate nel 2017 e 2018, prima del maturare del termine prescrittivo e ribadendo, pertanto, la fondatezza della propria domanda di credito.
Per le premesse svolte, così concludeva: Controparte_1
''Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e difesa, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello per come proposto;
nel merito rigettare il gravame proposto e confermare la sentenza n. 47/2024 (R.G. 644/2023) Ufficio del
Giudice di Pace di Polla. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da corrispondersi nei confronti del sottoscritto avvocato perché antistatario.''
La causa, istruita documentalmente ed all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione in appello risulta notificato il 13.03.2024 e, N. R.G. 5 / 9
quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327
c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 30.01.2024.
Ne consegue che l'appello proposto deve essere considerato tempestivo.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'appello sia infondato.
Coerentemente a quanto osservato dal primo giudice, risulta infondata l'eccezione di prescrizione del diritto della sottoscrittrice cointestataria ad ottenere il pagamento del buono.
Prima di vagliare le emergenze documentali, appare tuttavia imprescindibile ripercorrere la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”. Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi Pt_1 dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e N. R.G. 6 / 9
– quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
L'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M. dispone che “ espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per
“caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre
2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di
Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Enunciato il doveroso inquadramento normativo specifico, e tornando al caso in esame, dai documenti allegati alla comparsa
(all.2 fascicolo processuale di parte di primo grado, con foliario recante il timbro di deposito del 14 settembre 2023 nonché allegati documenti indicati nello stesso ricorso ex art. 316 c.p.c.,) si evince che il 10.12.2017 e successivamente il 15.01.2018 l'appellata ha N. R.G. 7 / 9
fatto pervenire a mezzo fax, allegando relativa ricevuta, richiesta di pagamento del buono postale per la parte alla stessa spettante.
Posto che ai sensi dell'art. 2943 c.c. l'atto interruttivo “deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”, i due predetti fax allegati al fascicolo di primo grado debbano correttamente essere intesi quali atti idonei all' interruzione della prescrizione indicando la chiara volontà che fosse liquidato il buono fruttifero in esame.
A ciò si aggiunga che sarà eventualmente onere gravante sul destinatario delle comunicazioni avvenute a mezzo fax eccepire specificatamente elementi di prova atti a confutare l'avvenuta ricezione (Cass. n. 5168/2012), circostanza questa non verificatasi alla prima udienza, stante la sola generica contestazione di disconoscimento avanzata dall'odierno appellante della documentazione.
Orbene, accertata la natura interruttiva delle comunicazioni a mezzo fax rispettivamente del10.12.2017 e 15.01.2018, è incontestato, come ammesso dalla stessa appellante alla pag. 5 dell'atto di citazione, che il buono si sarebbe prescritto in data
17.07.2018, in virtù degli atti interruttivi intercorsi, da ultimo il
15.01.2018, dunque in data anteriore al termine ultimo per il perfezionamento della prescrizione, si deve concludere per la fondatezza della pretesa creditoria dell'appellata, stante la richiesta N. R.G. 8 / 9
di liquidazione del credito in data utile.
In conclusione l'appello è da ritenersi infondato e pertanto deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
deve dunque essere condannato a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate come Controparte_1 indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), l'appellante deve essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1)) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
2) condanna altresì a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 2.915,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come N. R.G. 9 / 9
per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Cozza.
3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante -in via incidentale- di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. AR Sabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott.
AR Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 294 R.G. dell'anno
2024 tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'avv. BARTOLOMEO
RA (C.F. giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ZZ EN AN (C.F. ), giusta C.F._3 procura in atti;
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
N. R.G. 2 / 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio Controparte_1 Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Polla. A fondamento della
[...] domanda esponeva di essere cointestataria di un buono postale a termine, del valore allo scadere di euro 7.746,85 al lordo delle ritenute (15.000.000 delle vecchie lire), emesso in data
16.07.1996, e dunque titolare della metà del valore in qualità di cointestataria. Detto buono, tuttavia, non erano stato pagato in ufficio postale alla predetta sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del titolo, rappresentando che le richieste per la liquidazione delle somme spettanti presentate a mezzo pec e fax nonché l'invito alla negoziazione assistita erano state vane. che nonost Rappresentando che i titoli non recavano indicazioni sulla data di scadenza, né era stato consegnato alla beneficiaria alcun documento informativo, chiedeva al G.d.P. adito di condannare al rimborso del detto buono fruttifero. Parte_1
Si costituiva in giudizio eccependo l'intervenuta Parte_1 prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso del buono postale.
Con la sentenza impugnata (n. 47/2024 – depositata il 30.01.2024) il Giudice di primo grado accoglieva la domanda attorea. Osservava il primo giudice che le diffide presentate dall'attrice, non disconosciute dalla convenuta , avevano interrotto i termini Pt_1 prescrizionali e, pertanto, doveva essere accertato il diritto al rimborso del buono fruttifero. N. R.G. 3 / 9
Avverso detta sentenza ha interposto appello Parte_1 con atto di citazione in appello iscritto a ruolo il 13.03.2024,
[...] eccependo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il diritto della ad ottenere il CP_1 rimborso del buono. A tal proposito, ha rappresentato che le diffide non risultavano evidenziate ed indicate nel ricorso ex art. 316
c.p.c.; che dal foliario dell'appellata non si rinveniva traccia delle diffide e che, in ogni caso, le stesse, erano state impugnate in corso di causa di primo grado a verbale;
precisava che il buono, oggetto di causa, sottoscritto il 16.07.1996 era scaduto il 16.07.2008 e poteva essere rimborsato entro e non oltre il 17.07.2018. Pertanto, considerato che nel decennio successivo alla data di scadenza non veniva compiuto alcun atto interruttivo, la pretesa era da ritenersi prescritta ex lege per inerzia imputabile solo alla cointestataria appellata.
Per le premesse svolte, pertanto, Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, così concludeva:
“1) in accoglimento di tutti i motivi di appello come proposti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando la piena legittimità dell'operato di nell'ambito Pt_1 dello svolgimento dei fatti per cui vi è Sentenza n. 47/2024, emessa nel Proc. n. 644/2023 dal Giudice di Pace di Polla, Dott.
il 30.01.2024 e notificata in data 15.02.2024, in quanto il Pt_2 buono fruttifero espressamente ivi indicato ed emesso in data
16/07/1996 è prescritto;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento della Sentenza n. 47/2024, accogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo, dichiarando prescritto il N. R.G. 4 / 9
buono oggetto di causa per tutto quanto sopra esposto;
3) condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme percepite
e come liquidate da in esecuzione della Parte_1
Sentenza n. 47/2024, nonché al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.''
Si è costituita nel presente giudizio di appello in data 11.09.2024
confutando la fondatezza dei motivi di Controparte_1 appello, contestando l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso dei buoni, ribadendo l'interruzione della prescrizione del buono fruttifero in virtù delle diffide a mezzo fax e p.e.c inoltrate nel 2017 e 2018, prima del maturare del termine prescrittivo e ribadendo, pertanto, la fondatezza della propria domanda di credito.
Per le premesse svolte, così concludeva: Controparte_1
''Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e difesa, in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello per come proposto;
nel merito rigettare il gravame proposto e confermare la sentenza n. 47/2024 (R.G. 644/2023) Ufficio del
Giudice di Pace di Polla. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da corrispondersi nei confronti del sottoscritto avvocato perché antistatario.''
La causa, istruita documentalmente ed all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., veniva riservata in decisione.
In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della proposizione dell'impugnazione.
L'atto di citazione in appello risulta notificato il 13.03.2024 e, N. R.G. 5 / 9
quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327
c.p.c., decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 30.01.2024.
Ne consegue che l'appello proposto deve essere considerato tempestivo.
Tanto premesso, ritiene il Giudice che l'appello sia infondato.
Coerentemente a quanto osservato dal primo giudice, risulta infondata l'eccezione di prescrizione del diritto della sottoscrittrice cointestataria ad ottenere il pagamento del buono.
Prima di vagliare le emergenze documentali, appare tuttavia imprescindibile ripercorrere la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”. Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi Pt_1 dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e N. R.G. 6 / 9
– quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
L'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M. dispone che “ espone nei propri Parte_1 locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, con ciò intendendosi evidentemente, per
“caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre
2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di
Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Enunciato il doveroso inquadramento normativo specifico, e tornando al caso in esame, dai documenti allegati alla comparsa
(all.2 fascicolo processuale di parte di primo grado, con foliario recante il timbro di deposito del 14 settembre 2023 nonché allegati documenti indicati nello stesso ricorso ex art. 316 c.p.c.,) si evince che il 10.12.2017 e successivamente il 15.01.2018 l'appellata ha N. R.G. 7 / 9
fatto pervenire a mezzo fax, allegando relativa ricevuta, richiesta di pagamento del buono postale per la parte alla stessa spettante.
Posto che ai sensi dell'art. 2943 c.c. l'atto interruttivo “deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”, i due predetti fax allegati al fascicolo di primo grado debbano correttamente essere intesi quali atti idonei all' interruzione della prescrizione indicando la chiara volontà che fosse liquidato il buono fruttifero in esame.
A ciò si aggiunga che sarà eventualmente onere gravante sul destinatario delle comunicazioni avvenute a mezzo fax eccepire specificatamente elementi di prova atti a confutare l'avvenuta ricezione (Cass. n. 5168/2012), circostanza questa non verificatasi alla prima udienza, stante la sola generica contestazione di disconoscimento avanzata dall'odierno appellante della documentazione.
Orbene, accertata la natura interruttiva delle comunicazioni a mezzo fax rispettivamente del10.12.2017 e 15.01.2018, è incontestato, come ammesso dalla stessa appellante alla pag. 5 dell'atto di citazione, che il buono si sarebbe prescritto in data
17.07.2018, in virtù degli atti interruttivi intercorsi, da ultimo il
15.01.2018, dunque in data anteriore al termine ultimo per il perfezionamento della prescrizione, si deve concludere per la fondatezza della pretesa creditoria dell'appellata, stante la richiesta N. R.G. 8 / 9
di liquidazione del credito in data utile.
In conclusione l'appello è da ritenersi infondato e pertanto deve essere rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
deve dunque essere condannato a rimborsare a Parte_1
le spese di lite, che vengono liquidate come Controparte_1 indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 13 agosto 2022 n. 147.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), l'appellante deve essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1)) rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
2) condanna altresì a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 2.915,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come N. R.G. 9 / 9
per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario Avv. Cozza.
3) dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1quater,
D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante -in via incidentale- di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. AR Sabato