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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2040 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 2040 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANO PARISE, elettivamente domiciliata come in atti E
, C.F. parte nata a Taranto, in [...] Controparte_1 C.F._2 18.10.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO LUIGI GIARACUNI, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi. Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 10.11.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto che tra loro è intercorsa convivenza more uxorio, oggi terminata, dalla cui unione è nata la figlia minore (in data 11.10.2023). Persona_1 Cessata la convivenza, le parti hanno chiesto di regolare i rapporti tra di loro e con la figlia nei termini indicati congiuntamente in ricorso. Visto il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ai sensi del comma secondo dell'art. 473bis.51, è stata fissata l'udienza di comparizione del 25.11.2025, successivamente differita al giorno 10.12.20205 e sostituita – su richiesta delle parti - ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è cessata la convivenza tra le parti del presente giudizio. Le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie ad alcuna norma imperativa e appaiono conformi all'interesse della figlia minore. Le stesse possono essere, quindi, recepite nei termini di seguito indicati. In particolare: 1) la minore sarà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, con la quale coabiterà insieme anche ai nonni materni nell'abitazione di proprietà di questi ultimi, sita in Roseto Capo SP (CS); R.G. n. 2040 del 2025 - Pag. 2 di 2
2) il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale allegato e qui integralmente richiamato, avrà diritto di vedere la figlia, presso l'abitazione della madre, senza alcuna limitazione di giorni e/o orario e previo avviso telefonico;
3) i genitori concorderanno incontri e visite che, almeno per i primi tempi, dovranno comunque avvenire presso l'abitazione della madre;
4) anche la nonna paterna e gli zii paterni avranno diritto di vedere la minore presso l'abitazione della madre ogni qual volta che vorranno, previo avviso anche solo telefonico;
5) la madre si occupa, con l'ausilio anche economico dei nonni materni, delle quotidiane esigenze della minore, che, al momento, non frequenta la scuola materna;
6) in ordine al mantenimento della figlia, le parti così statuiscono: il padre verserà alla madre la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
7) le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Trattandosi di procedura camerale, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre, secondo quanto indicato in ricorso e riprodotto in motivazione;
B. Diritto di visita del padre come riprodotto in motivazione;
C. DISPONE che corrisponda a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 100,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto in ricorso e riprodotto in motivazione;
D. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in motivazione;
E. Nulla sulle spese;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 2040 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GAETANO PARISE, elettivamente domiciliata come in atti E
, C.F. parte nata a Taranto, in [...] Controparte_1 C.F._2 18.10.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO LUIGI GIARACUNI, elettivamente domiciliata come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi. Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 10.11.2025, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno dedotto che tra loro è intercorsa convivenza more uxorio, oggi terminata, dalla cui unione è nata la figlia minore (in data 11.10.2023). Persona_1 Cessata la convivenza, le parti hanno chiesto di regolare i rapporti tra di loro e con la figlia nei termini indicati congiuntamente in ricorso. Visto il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ai sensi del comma secondo dell'art. 473bis.51, è stata fissata l'udienza di comparizione del 25.11.2025, successivamente differita al giorno 10.12.20205 e sostituita – su richiesta delle parti - ai sensi degli artt. 127 comma 3 e 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è cessata la convivenza tra le parti del presente giudizio. Le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie ad alcuna norma imperativa e appaiono conformi all'interesse della figlia minore. Le stesse possono essere, quindi, recepite nei termini di seguito indicati. In particolare: 1) la minore sarà affidata in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre, con la quale coabiterà insieme anche ai nonni materni nell'abitazione di proprietà di questi ultimi, sita in Roseto Capo SP (CS); R.G. n. 2040 del 2025 - Pag. 2 di 2
2) il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale allegato e qui integralmente richiamato, avrà diritto di vedere la figlia, presso l'abitazione della madre, senza alcuna limitazione di giorni e/o orario e previo avviso telefonico;
3) i genitori concorderanno incontri e visite che, almeno per i primi tempi, dovranno comunque avvenire presso l'abitazione della madre;
4) anche la nonna paterna e gli zii paterni avranno diritto di vedere la minore presso l'abitazione della madre ogni qual volta che vorranno, previo avviso anche solo telefonico;
5) la madre si occupa, con l'ausilio anche economico dei nonni materni, delle quotidiane esigenze della minore, che, al momento, non frequenta la scuola materna;
6) in ordine al mantenimento della figlia, le parti così statuiscono: il padre verserà alla madre la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
7) le parti dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Trattandosi di procedura camerale, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre, secondo quanto indicato in ricorso e riprodotto in motivazione;
B. Diritto di visita del padre come riprodotto in motivazione;
C. DISPONE che corrisponda a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 100,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia, oltre Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto in ricorso e riprodotto in motivazione;
D. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in motivazione;
E. Nulla sulle spese;
F. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 14.12.25.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia